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Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/04/2024, n. 13633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13633 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA vista la richiesta presentata da: SA ON nato a [...] il [...] di rimessione del processo n. 11304/2018 r.g.n.r. pendente dinnanzi al TRIBUNALE di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale OLGA MIGNOLO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile l'istanza. RITENUTO IN FATTO 1. SA NI ha presentato — in qualità di imputato nel proc. pen. n. 11304/2018 r.g.n.r., pendente dinanzi al Tribunale di Bari — istanza di rimessione del processo ad altro ufficio giudiziario, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., illustrando le ragioni per le quali, a suo giudizio, sussisterebbe un pericolo concreto di mancanza di imparzialità da parte dell'autorità giudiziaria procedente. Rappresenta che: egli è un «già» maresciallo ordinario dei Carabinieri nonché fondatore e segretario del primo sindacato dei Carabinieri;
in tale veste, ha, nel Penale Sent. Sez. 5 Num. 13633 Anno 2024 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 09/11/2023 corso degli anni, denunciato presunti abusi e reati commessi da ufficiali del Comando generale dell'Arma; il procedimento di cui chiede la rimessione ha a oggetto una presunta diffamazione, da lui commessa (a mezzo Facebook) nei confronti di un colonello dei Carabinieri;
il processo pende davanti al dott. Ambrogio Marrone, giudice monocratico del Tribunale di Bari;
il Procuratore della Repubblica di Bari, dott. Roberto RO, ha condotto le indagini e finora sostenuto l'accusa in udienza. Tanto premesso, l'istante sostiene che il dott. Marrone sarebbe incompatibile a ricoprire il ruolo di giudice nel processo a suo carico, così come incompatibile a rappresentare la pubblica accusa nel medesimo procedimento sarebbe il dott. RO. Il dott. Marrone sarebbe incompatibile, atteso che: in passato si sarebbe occupato, anche in qualità di componente del collegio, di altri procedimenti a carico dell'istante; sarebbe indagato davanti all'autorità giudiziaria di Lecce, nell'ambito di procedimenti penali che vedrebbero l'istante nella veste di persona offesa;
sarebbe stato oggetto di segnalazioni presentate dall'istante al Consiglio superiore della magistratura;
sarebbe amico intimo del dott. RO;
avrebbe omesso di trasmettere gli atti alla procura competente in relazione a fatti gravi - di cui sarebbe venuto a conoscenza nel corso del processo - che sarebbero stati commessi dal dott. RO. Nel corso del processo di cui l'istante chiede la remissione, il dott. Marrone, inoltre, avrebbe tenuto una condotta palesemente imparziale e in particolare: avrebbe impedito all'imputato di rendere spontanee dichiarazioni;
avrebbe «vietato» l'escussione dei testi della difesa;
avrebbe «rinnegato» una sua stessa ordinanza istruttoria, «appiattendosi» alle richieste del pubblico ministero;
avrebbe «vietato» alla difesa di porre domande a un teste;
avrebbe consentito al pubblico ministero di escutere un teste nonostante la difesa, in quell'udienza, fosse assente per legittimo impedimento. Il dott. RO sarebbe incompatibile, atteso che: sarebbe persona offesa in procedimenti penali a carico dell'istante; sarebbe parte in processi civili in cui l'indagato riveste il ruolo di controparte;
avrebbe immotivatamente proposto l'applicazione di una misura di prevenzione nei confronti dell'istante; sarebbe indagato davanti all'autorità giudiziaria di Lecce per vicende legate alla richiesta di applicazione della misura di prevenzione;
si sarebbe reso responsabile di fatti gravi e rilevanti sia sotto il profilo penale che sotto il profilo disciplinare;
non avrebbe proceduto rispetto a denunce presentate dall'istante nei confronti di ufficiali dei Carabinieri;
nell'esercizio delle sue funzioni, per «vendetta» e per motivi politici, si sarebbe reso responsabile di reiterati e gravi abusi nei confronti dell'istante, finendo per commettere un vero e proprio «stalking giudiziario»; avrebbe chiesto, sempre per mera vendetta, l'applicazione nei confronti 2 dell'istante di misure cautelari, che sarebbero state, poi, annullate dal Tribunale del riesame di Bari e ritenute illegittime dalla Corte di cassazione;
anche nell'ambito del procedimento di cui viene chiesta la rimessione, si sarebbe reso responsabile di gravi abusi e omissioni, solo per fini di «vendetta». 2. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile l'istanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'istanza di rimessione del processo è inammissibile, in quanto manifestamente infondata. 1.1. Va ricordato che l'istituto della rimessione del processo ha carattere eccezionale - poiché implica una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, sancito dall'art. 25 Cost. e dall'art. 6 CEDU - e ciò «comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii» (Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015, Bacci, Rv. 263952; Sez. 6, n. 17170 del 01/03/2016, Colucci, Rv. 267170). Ai fini della rimessione del processo, conseguentemente, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per l'imparzialità del giudice, inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito, o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo (Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, Ierbulla, Rv. 273116; Sez. 2, n. 55328 del 23/12/2016, Mancuso, Rv. 26853). 1.2. Dai riassunti principi in materia, deriva la manifesta , infondatezza dei motivi dell'istanza, che sono correlati a vicende propriamente procedimentali o a fatti relativi a due singoli magistrati (il doti. Marrone e il dott. RO) e non all'intero ufficio giudiziario in cui si svolge il processo. Sotto il primo profilo, va rilevato che i presunti vizi delle ordinanze istruttorie e delle decisioni assunte dal dott. Marrone, nell'esercizio del suo potere di direzione del dibattimento e sulle istanze della difesa, rientrano nella dialettica processuale e vanno dedotti nelle forme e nei termini previsti dal codice di rito. Con riferimento alla presunta incompatibilità del dott. Marrone e del dott. RO, va evidenziato che il ricorrente deduce fatti gravi, ma relativi a soli due 3 magistrati e non all'intero ufficio giudiziario, che, peraltro, è composto da numerosi magistrati, alcuni dei quali, come riferito dallo stesso istante, hanno in precedenza adottato decisioni a lui favorevoli, come quelle del Tribunale del riesame che hanno annullato le ordinanze applicative di misure cautelari. Al riguardo, deve essere ribadito che i motivi di legittimo sospetto si possono configurare solo in presenza di una grave situazione locale che investa l'ufficio giudiziario nel suo complesso e non i singoli giudici o magistrati del pubblico ministero, giacché, in quest'ultima eventualità, l'osservanza delle regole del giusto processo può essere assicurata mediante l'astensione e la ricusazione, senza necessità del trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario (Sez. 6, n. 13419 del 05/03/2019, Baldassare, Rv. 275366). 2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 novembre 2023 Il Consigliere Estensore Il Presid
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale OLGA MIGNOLO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile l'istanza. RITENUTO IN FATTO 1. SA NI ha presentato — in qualità di imputato nel proc. pen. n. 11304/2018 r.g.n.r., pendente dinanzi al Tribunale di Bari — istanza di rimessione del processo ad altro ufficio giudiziario, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., illustrando le ragioni per le quali, a suo giudizio, sussisterebbe un pericolo concreto di mancanza di imparzialità da parte dell'autorità giudiziaria procedente. Rappresenta che: egli è un «già» maresciallo ordinario dei Carabinieri nonché fondatore e segretario del primo sindacato dei Carabinieri;
in tale veste, ha, nel Penale Sent. Sez. 5 Num. 13633 Anno 2024 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 09/11/2023 corso degli anni, denunciato presunti abusi e reati commessi da ufficiali del Comando generale dell'Arma; il procedimento di cui chiede la rimessione ha a oggetto una presunta diffamazione, da lui commessa (a mezzo Facebook) nei confronti di un colonello dei Carabinieri;
il processo pende davanti al dott. Ambrogio Marrone, giudice monocratico del Tribunale di Bari;
il Procuratore della Repubblica di Bari, dott. Roberto RO, ha condotto le indagini e finora sostenuto l'accusa in udienza. Tanto premesso, l'istante sostiene che il dott. Marrone sarebbe incompatibile a ricoprire il ruolo di giudice nel processo a suo carico, così come incompatibile a rappresentare la pubblica accusa nel medesimo procedimento sarebbe il dott. RO. Il dott. Marrone sarebbe incompatibile, atteso che: in passato si sarebbe occupato, anche in qualità di componente del collegio, di altri procedimenti a carico dell'istante; sarebbe indagato davanti all'autorità giudiziaria di Lecce, nell'ambito di procedimenti penali che vedrebbero l'istante nella veste di persona offesa;
sarebbe stato oggetto di segnalazioni presentate dall'istante al Consiglio superiore della magistratura;
sarebbe amico intimo del dott. RO;
avrebbe omesso di trasmettere gli atti alla procura competente in relazione a fatti gravi - di cui sarebbe venuto a conoscenza nel corso del processo - che sarebbero stati commessi dal dott. RO. Nel corso del processo di cui l'istante chiede la remissione, il dott. Marrone, inoltre, avrebbe tenuto una condotta palesemente imparziale e in particolare: avrebbe impedito all'imputato di rendere spontanee dichiarazioni;
avrebbe «vietato» l'escussione dei testi della difesa;
avrebbe «rinnegato» una sua stessa ordinanza istruttoria, «appiattendosi» alle richieste del pubblico ministero;
avrebbe «vietato» alla difesa di porre domande a un teste;
avrebbe consentito al pubblico ministero di escutere un teste nonostante la difesa, in quell'udienza, fosse assente per legittimo impedimento. Il dott. RO sarebbe incompatibile, atteso che: sarebbe persona offesa in procedimenti penali a carico dell'istante; sarebbe parte in processi civili in cui l'indagato riveste il ruolo di controparte;
avrebbe immotivatamente proposto l'applicazione di una misura di prevenzione nei confronti dell'istante; sarebbe indagato davanti all'autorità giudiziaria di Lecce per vicende legate alla richiesta di applicazione della misura di prevenzione;
si sarebbe reso responsabile di fatti gravi e rilevanti sia sotto il profilo penale che sotto il profilo disciplinare;
non avrebbe proceduto rispetto a denunce presentate dall'istante nei confronti di ufficiali dei Carabinieri;
nell'esercizio delle sue funzioni, per «vendetta» e per motivi politici, si sarebbe reso responsabile di reiterati e gravi abusi nei confronti dell'istante, finendo per commettere un vero e proprio «stalking giudiziario»; avrebbe chiesto, sempre per mera vendetta, l'applicazione nei confronti 2 dell'istante di misure cautelari, che sarebbero state, poi, annullate dal Tribunale del riesame di Bari e ritenute illegittime dalla Corte di cassazione;
anche nell'ambito del procedimento di cui viene chiesta la rimessione, si sarebbe reso responsabile di gravi abusi e omissioni, solo per fini di «vendetta». 2. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile l'istanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'istanza di rimessione del processo è inammissibile, in quanto manifestamente infondata. 1.1. Va ricordato che l'istituto della rimessione del processo ha carattere eccezionale - poiché implica una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, sancito dall'art. 25 Cost. e dall'art. 6 CEDU - e ciò «comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii» (Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015, Bacci, Rv. 263952; Sez. 6, n. 17170 del 01/03/2016, Colucci, Rv. 267170). Ai fini della rimessione del processo, conseguentemente, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per l'imparzialità del giudice, inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito, o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo (Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, Ierbulla, Rv. 273116; Sez. 2, n. 55328 del 23/12/2016, Mancuso, Rv. 26853). 1.2. Dai riassunti principi in materia, deriva la manifesta , infondatezza dei motivi dell'istanza, che sono correlati a vicende propriamente procedimentali o a fatti relativi a due singoli magistrati (il doti. Marrone e il dott. RO) e non all'intero ufficio giudiziario in cui si svolge il processo. Sotto il primo profilo, va rilevato che i presunti vizi delle ordinanze istruttorie e delle decisioni assunte dal dott. Marrone, nell'esercizio del suo potere di direzione del dibattimento e sulle istanze della difesa, rientrano nella dialettica processuale e vanno dedotti nelle forme e nei termini previsti dal codice di rito. Con riferimento alla presunta incompatibilità del dott. Marrone e del dott. RO, va evidenziato che il ricorrente deduce fatti gravi, ma relativi a soli due 3 magistrati e non all'intero ufficio giudiziario, che, peraltro, è composto da numerosi magistrati, alcuni dei quali, come riferito dallo stesso istante, hanno in precedenza adottato decisioni a lui favorevoli, come quelle del Tribunale del riesame che hanno annullato le ordinanze applicative di misure cautelari. Al riguardo, deve essere ribadito che i motivi di legittimo sospetto si possono configurare solo in presenza di una grave situazione locale che investa l'ufficio giudiziario nel suo complesso e non i singoli giudici o magistrati del pubblico ministero, giacché, in quest'ultima eventualità, l'osservanza delle regole del giusto processo può essere assicurata mediante l'astensione e la ricusazione, senza necessità del trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario (Sez. 6, n. 13419 del 05/03/2019, Baldassare, Rv. 275366). 2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 novembre 2023 Il Consigliere Estensore Il Presid