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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 112/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
MOTTES MADDALENA, Giudice
PIPESCHI GIANNI, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 501/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Unipersonale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da LE AS - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Piazza Pontelandolfo 25 36100 Vicenza VI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6503LB00083 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il patrocinio di parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso. L'Ufficio insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno ricorrente Ricorrente_1 SRL UNIPERSONALE - 04081790240 (l.r.p.t. Ricorrente_1
- CF_Rappresentante_1) impugnava l'avviso di ACCERTAMENTO SDC T6503LB00083-2025 anno 2020 Tributo: II.DD. + I.V.A.
L'odierna - esercente l'attività propria delle “AUTOSCUOLE, SCUOLE DI PILOTAGGIO E NAUTICHE”, comprese le pratiche di rinnovo e rilascio di duplicati delle patenti – contestava l'accertamento che invece va in magna pars confermato perché basato sulla interrogazione della banca dati della
Motorizzazione Civile allegata allo schema d'atto (v. documento dell'Agenzia nr. 3 e file excel doc. 05 ricorrente - contenente i corsi attribuibili alla contribuente nell'anno 2020) e sulla base delle dichiarazioni del legale rappresentante emerse nel contraddittorio (memoria 06/02/2025) ove il medesimo affermava che “venivano fatte pagare le prime 12 guide obbligatorie”,
Il ricorrente affidava il ricorso a quattro punti di doglianza come di seguito. A) insufficienza della motivazione;
B) violazione del contraddittorio procedimentale;
C) errori metodologici nella determinazione del costo unitario delle patenti e nel numero dei corsi per patente asseritamente non dichiarate da Ricorrente_1; D) violazione dei principi in materia di onere della prova.
Chiedeva quindi una CTU e una prova testimoniale le quali non possono essere concesse in quanto meramente esplorative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va detto che l'avviso di accertamento impugnato deve tenere conto del concordato preventivo biennale per cui va circoscritto al maggior imponibile IVA.
Va anche detto che l'Agenzia ha tenuto conto delle deduzioni di cui alla seconda memoria della contribuente. L'Ufficio ha condiviso nei termini proposti dalla contribuente il rilievo relativo ai pagamenti
(non sono riferibili ciascuno ad una diversa patente, costituendo spesso gli stessi “tranches” di pagamento di una stessa patente).
L'Agenzia ha quindi ridotto la pretesa (maggior imponibile IVA di 69.796,20 e di minori operazioni esenti per € 20.609,00). Di questo va dato atto.
Questa Corte intende confermare la censura dell'Agenzia riferita al numero di ore di guida calcolato e cioè n. 12 ore per tutti i tipi di patente, attesa l'affermazione del ricorrente nella prima memoria (n. prot. n.
0022725 del 06/02/2025, con cui la stessa contribuente aveva risposto all'invito ai sensi degli artt. 51 d.p.
r. 633/72 e art. 32 d.p.r. 600/73 - Prot. n 0120641). Dal tenore della comunicazione si evince, infatti, che la società contribuente ha imposto nel 2020 a tutti gli iscritti un uguale numero di ore obbligatorie, pari a
12, indipendentemente dalla patente da conseguirsi.
Altresì (punto 2.2, pag. 19 dell'avviso impugnato) l'amministrazione non ha potuto tenere conto nel calcolo delle operazioni fatturate degli scontrini emessi anteriormente all'01/11/2020, essendo senza causale ex art.32 in materia di accertamento (“Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa”).
Inoltre la Società deve obbligatoriamente tenere e conservare ex art. 13 del Decreto Ministeriale dei
Trasporti n. 317/1995 i documenti che non ha prontamente esibito.
Sulle richiesta di disapplicazione di interessi e sanzioni relativamente all'IVA sulle patenti A valgono le seguenti considerazioni. Questa Corte intende dare continuità alla propria giurisprudenza la quale – stante l'obbiettiva incertezza- ne ha riconosciuto la disapplicazione. Perciò le sanzioni relative vanno annullate con riferimento alle patenti A.
Segnatamente questa stessa Corte ha avuto modo di affermare quanto di seguito:
I ricorsi possono essere accolti esclusivamente con riferimento alla illegittimità della irrogazione delle sanzioni. Si deve premettere che l'articolo 132 paragrafo 1) della Direttiva della comunità europea del 28 novembre 2006, numero 112, individua alla lettera i) come operazioni che gli Stati membri esentano dall'Iva “l'educazione dell'infanzia o della gioventù l'insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonchè le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo, o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili”. Con la citata sentenza emessa nell'ambito della causa c 449/17 la Corte di Giustizia della Unione Europea ha dato un'interpretazione delle parole sopra riportate evidenziando come “mediante tale nozione il legislatore dell'unione ha inteso fare riferimento a un determinato tipo di sistema di insegnamento che è comune a tutti gli Stati membri indipendentemente dalle caratteristiche specifiche di ogni sistema nazionale. Di conseguenza, la nozione di insegnamento scolastico o universitario ai fini del regime Iva si riferisce in generale a un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché all'approfondimento e allo sviluppo di tali conoscenze e di tali competenze da parte degli allievi e degli studenti, di pari passo con la loro progressione e con la loro specializzazione in seno ai diversi livelli costitutivi del sistema stesso”. Si concludeva pertanto nel senso che “la disposizione citata deve essere interpretata nel senso che essa non comprende l'insegnamento della guida automobilistica impartita da una scuola di guida ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1”. A seguito di questa interpretazione veniva emanato il decreto legge 124/2019, il cui articolo 32 modificava l'articolo 10 n. 20 del DPR 633/1970 aggiungendo il periodo “le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1”. Subito dopo l'entrata in vigore della normativa l'Agenzia delle Entrate chiariva che i “corsi svolti dalle scuole a guida ai fini dell'ottenimento delle patenti di categoria a sono soggette all'imposizione ai fini Iva” nell'ambito della seduta Telefisco. In data 12 Febbraio 2020, in sede di interrogazione parlamentare, il sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze evidenziava come la portata della sentenza avesse un valore applicabile a tutte le prestazioni fornite nel contesto di una scuola guida. Se ne deduceva, pertanto, che né il legislatore nazionale né la Corte di Giustizia della Comunità Europea avevano inteso implicitamente o esplicitamente confermare l'esenzione le lezioni impartite per il conseguimento delle patenti di guida A. Del resto, le conclusioni a cui l'amministrazione finanziaria è giunta appaiono anche logiche. Si deve, infatti, evidenziare come, se la giurisprudenza comunitaria si è pronunciata, ovviamente, in ordine alle tipologie di patenti che sono state portate alla sua attenzione, in quanto ritenute potenzialmente
“professionalizzanti”, decidendo comunque che le prestazioni relative all'insegnamento per il conseguimento delle medesime non dovessero essere ritenute esenti, a maggior ragione, seguendo lo stesso ragionamento basato sull'applicazione dei principi della Direttiva, dovranno risultare non esenti le prestazione relative al conseguimento delle patenti A, riguardanti motocicli, le quali pacificamente non possono essere ritenute integrare il presupposti per l'applicazione del regime favorevole secondo la stessa interpretazione della Corte. Si deve, tuttavia, evidenziare che il disposto letterale del decreto legge con il quale si è data piena attuazione al contenuto della Direttiva, così come interpretata dalla sopracitata sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, non sia chiaro, e abbia potuto, almeno inizialmente, determinare una situazione caratterizzata da scarsa chiarezza nel richiamare, nel proprio disposto, le sole prestazioni relative alle patenti di categoria B e C 1. Se è vero che l'amministrazione finanziaria si è adoperata fino da subito per cercare di fornire necessari chiarimenti (sul punto si veda anche la Risoluzione n. 79 del settembre 2019), in relazione all'annualità 2020 si deve ritenere che i contribuenti, e nel caso di specie i ricorrenti, possano essere caduti, senza loro colpa, nell'errore di ritenere esenti le prestazioni relative al conseguimento delle patenti A. Ciò conduce questa Corte di Giustizia Tributaria a ritenere non applicabili, nel caso di specie, le sanzioni. Sul punto si deve evidenziare, peraltro, che la circostanza secondo la quale la ricorrente avrebbe, in relazione all'anno di imposta 2019, continuato ad applicare l'esenzione anche alle categorie B e C1 non trova un preciso riscontro documentale all'interno dell'atto impugnato, e non può, pertanto, essere valorizzato al fine di far ritenere la malafede della medesima. In ordine al motivo di ricorso inerente alla violazione dell'articolo 109 Tuir sulla deducibilità dei costi per Iva indetraibile, si deve evidenziare che nel caso di specie l'aumento delle operazioni imponibili ai fini Iva, rispetto a quelle esenti, ha di fatto diminuito il costo deducibile rappresentato dalla minore Iva indetraibile originariamente calcolata dalla parte. Ciò giustifica la ripresa a tassazione di un maggiore imponibile, quale costo indeducibile, in quanto non più derivante da Iva indetraibile. Questa Corte di Giustizia Tributaria ritiene inaccoglibile anche il motivo di ricorso attinente alla carenza di potere nel funzionario sottoscrittore, in quanto il capo area firmatario risulta regolarmente delegato alla firma dal Direttore Provinciale con relativo atto dispositivo. Conclusivamente, i ricorsi possono trovare accoglimento parziale con esclusivo riferimento alla illegittimità della irrogazione delle sanzioni, mentre devono essere rigettati quanto a tutto il resto” (CGT Vicenza 601/2025)
Le spese vanno compensate per via della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione, spese compensate.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
MOTTES MADDALENA, Giudice
PIPESCHI GIANNI, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 501/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Unipersonale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da LE AS - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Piazza Pontelandolfo 25 36100 Vicenza VI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6503LB00083 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il patrocinio di parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso. L'Ufficio insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno ricorrente Ricorrente_1 SRL UNIPERSONALE - 04081790240 (l.r.p.t. Ricorrente_1
- CF_Rappresentante_1) impugnava l'avviso di ACCERTAMENTO SDC T6503LB00083-2025 anno 2020 Tributo: II.DD. + I.V.A.
L'odierna - esercente l'attività propria delle “AUTOSCUOLE, SCUOLE DI PILOTAGGIO E NAUTICHE”, comprese le pratiche di rinnovo e rilascio di duplicati delle patenti – contestava l'accertamento che invece va in magna pars confermato perché basato sulla interrogazione della banca dati della
Motorizzazione Civile allegata allo schema d'atto (v. documento dell'Agenzia nr. 3 e file excel doc. 05 ricorrente - contenente i corsi attribuibili alla contribuente nell'anno 2020) e sulla base delle dichiarazioni del legale rappresentante emerse nel contraddittorio (memoria 06/02/2025) ove il medesimo affermava che “venivano fatte pagare le prime 12 guide obbligatorie”,
Il ricorrente affidava il ricorso a quattro punti di doglianza come di seguito. A) insufficienza della motivazione;
B) violazione del contraddittorio procedimentale;
C) errori metodologici nella determinazione del costo unitario delle patenti e nel numero dei corsi per patente asseritamente non dichiarate da Ricorrente_1; D) violazione dei principi in materia di onere della prova.
Chiedeva quindi una CTU e una prova testimoniale le quali non possono essere concesse in quanto meramente esplorative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va detto che l'avviso di accertamento impugnato deve tenere conto del concordato preventivo biennale per cui va circoscritto al maggior imponibile IVA.
Va anche detto che l'Agenzia ha tenuto conto delle deduzioni di cui alla seconda memoria della contribuente. L'Ufficio ha condiviso nei termini proposti dalla contribuente il rilievo relativo ai pagamenti
(non sono riferibili ciascuno ad una diversa patente, costituendo spesso gli stessi “tranches” di pagamento di una stessa patente).
L'Agenzia ha quindi ridotto la pretesa (maggior imponibile IVA di 69.796,20 e di minori operazioni esenti per € 20.609,00). Di questo va dato atto.
Questa Corte intende confermare la censura dell'Agenzia riferita al numero di ore di guida calcolato e cioè n. 12 ore per tutti i tipi di patente, attesa l'affermazione del ricorrente nella prima memoria (n. prot. n.
0022725 del 06/02/2025, con cui la stessa contribuente aveva risposto all'invito ai sensi degli artt. 51 d.p.
r. 633/72 e art. 32 d.p.r. 600/73 - Prot. n 0120641). Dal tenore della comunicazione si evince, infatti, che la società contribuente ha imposto nel 2020 a tutti gli iscritti un uguale numero di ore obbligatorie, pari a
12, indipendentemente dalla patente da conseguirsi.
Altresì (punto 2.2, pag. 19 dell'avviso impugnato) l'amministrazione non ha potuto tenere conto nel calcolo delle operazioni fatturate degli scontrini emessi anteriormente all'01/11/2020, essendo senza causale ex art.32 in materia di accertamento (“Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa”).
Inoltre la Società deve obbligatoriamente tenere e conservare ex art. 13 del Decreto Ministeriale dei
Trasporti n. 317/1995 i documenti che non ha prontamente esibito.
Sulle richiesta di disapplicazione di interessi e sanzioni relativamente all'IVA sulle patenti A valgono le seguenti considerazioni. Questa Corte intende dare continuità alla propria giurisprudenza la quale – stante l'obbiettiva incertezza- ne ha riconosciuto la disapplicazione. Perciò le sanzioni relative vanno annullate con riferimento alle patenti A.
Segnatamente questa stessa Corte ha avuto modo di affermare quanto di seguito:
I ricorsi possono essere accolti esclusivamente con riferimento alla illegittimità della irrogazione delle sanzioni. Si deve premettere che l'articolo 132 paragrafo 1) della Direttiva della comunità europea del 28 novembre 2006, numero 112, individua alla lettera i) come operazioni che gli Stati membri esentano dall'Iva “l'educazione dell'infanzia o della gioventù l'insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonchè le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo, o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili”. Con la citata sentenza emessa nell'ambito della causa c 449/17 la Corte di Giustizia della Unione Europea ha dato un'interpretazione delle parole sopra riportate evidenziando come “mediante tale nozione il legislatore dell'unione ha inteso fare riferimento a un determinato tipo di sistema di insegnamento che è comune a tutti gli Stati membri indipendentemente dalle caratteristiche specifiche di ogni sistema nazionale. Di conseguenza, la nozione di insegnamento scolastico o universitario ai fini del regime Iva si riferisce in generale a un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché all'approfondimento e allo sviluppo di tali conoscenze e di tali competenze da parte degli allievi e degli studenti, di pari passo con la loro progressione e con la loro specializzazione in seno ai diversi livelli costitutivi del sistema stesso”. Si concludeva pertanto nel senso che “la disposizione citata deve essere interpretata nel senso che essa non comprende l'insegnamento della guida automobilistica impartita da una scuola di guida ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1”. A seguito di questa interpretazione veniva emanato il decreto legge 124/2019, il cui articolo 32 modificava l'articolo 10 n. 20 del DPR 633/1970 aggiungendo il periodo “le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1”. Subito dopo l'entrata in vigore della normativa l'Agenzia delle Entrate chiariva che i “corsi svolti dalle scuole a guida ai fini dell'ottenimento delle patenti di categoria a sono soggette all'imposizione ai fini Iva” nell'ambito della seduta Telefisco. In data 12 Febbraio 2020, in sede di interrogazione parlamentare, il sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze evidenziava come la portata della sentenza avesse un valore applicabile a tutte le prestazioni fornite nel contesto di una scuola guida. Se ne deduceva, pertanto, che né il legislatore nazionale né la Corte di Giustizia della Comunità Europea avevano inteso implicitamente o esplicitamente confermare l'esenzione le lezioni impartite per il conseguimento delle patenti di guida A. Del resto, le conclusioni a cui l'amministrazione finanziaria è giunta appaiono anche logiche. Si deve, infatti, evidenziare come, se la giurisprudenza comunitaria si è pronunciata, ovviamente, in ordine alle tipologie di patenti che sono state portate alla sua attenzione, in quanto ritenute potenzialmente
“professionalizzanti”, decidendo comunque che le prestazioni relative all'insegnamento per il conseguimento delle medesime non dovessero essere ritenute esenti, a maggior ragione, seguendo lo stesso ragionamento basato sull'applicazione dei principi della Direttiva, dovranno risultare non esenti le prestazione relative al conseguimento delle patenti A, riguardanti motocicli, le quali pacificamente non possono essere ritenute integrare il presupposti per l'applicazione del regime favorevole secondo la stessa interpretazione della Corte. Si deve, tuttavia, evidenziare che il disposto letterale del decreto legge con il quale si è data piena attuazione al contenuto della Direttiva, così come interpretata dalla sopracitata sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, non sia chiaro, e abbia potuto, almeno inizialmente, determinare una situazione caratterizzata da scarsa chiarezza nel richiamare, nel proprio disposto, le sole prestazioni relative alle patenti di categoria B e C 1. Se è vero che l'amministrazione finanziaria si è adoperata fino da subito per cercare di fornire necessari chiarimenti (sul punto si veda anche la Risoluzione n. 79 del settembre 2019), in relazione all'annualità 2020 si deve ritenere che i contribuenti, e nel caso di specie i ricorrenti, possano essere caduti, senza loro colpa, nell'errore di ritenere esenti le prestazioni relative al conseguimento delle patenti A. Ciò conduce questa Corte di Giustizia Tributaria a ritenere non applicabili, nel caso di specie, le sanzioni. Sul punto si deve evidenziare, peraltro, che la circostanza secondo la quale la ricorrente avrebbe, in relazione all'anno di imposta 2019, continuato ad applicare l'esenzione anche alle categorie B e C1 non trova un preciso riscontro documentale all'interno dell'atto impugnato, e non può, pertanto, essere valorizzato al fine di far ritenere la malafede della medesima. In ordine al motivo di ricorso inerente alla violazione dell'articolo 109 Tuir sulla deducibilità dei costi per Iva indetraibile, si deve evidenziare che nel caso di specie l'aumento delle operazioni imponibili ai fini Iva, rispetto a quelle esenti, ha di fatto diminuito il costo deducibile rappresentato dalla minore Iva indetraibile originariamente calcolata dalla parte. Ciò giustifica la ripresa a tassazione di un maggiore imponibile, quale costo indeducibile, in quanto non più derivante da Iva indetraibile. Questa Corte di Giustizia Tributaria ritiene inaccoglibile anche il motivo di ricorso attinente alla carenza di potere nel funzionario sottoscrittore, in quanto il capo area firmatario risulta regolarmente delegato alla firma dal Direttore Provinciale con relativo atto dispositivo. Conclusivamente, i ricorsi possono trovare accoglimento parziale con esclusivo riferimento alla illegittimità della irrogazione delle sanzioni, mentre devono essere rigettati quanto a tutto il resto” (CGT Vicenza 601/2025)
Le spese vanno compensate per via della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione, spese compensate.