Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 112
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Insufficienza della motivazione

    La Corte ritiene che l'avviso di accertamento debba tenere conto del concordato preventivo biennale e circoscrivere l'imponibile all'IVA maggiore. Inoltre, l'Agenzia ha tenuto conto delle deduzioni del contribuente, riducendo la pretesa originaria.

  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio procedimentale

    L'Agenzia ha tenuto conto delle deduzioni del contribuente e ha ridotto la pretesa, dimostrando l'avvenuto contraddittorio.

  • Rigettato
    Errori metodologici nella determinazione del costo unitario e numero corsi

    La Corte conferma la censura dell'Agenzia sul numero di ore di guida (12 ore per tutti i tipi di patente) in base all'affermazione del ricorrente e non considera le operazioni fatturate anteriori all'01/11/2020 per assenza di causale, come previsto dall'art. 32 del DPR 633/72.

  • Rigettato
    Violazione dei principi in materia di onere della prova

    La Corte non accoglie questa doglianza, ritenendo che l'Agenzia abbia correttamente determinato l'accertamento.

  • Rigettato
    Richiesta CTU e prova testimoniale

    Le richieste di CTU e prova testimoniale sono state respinte in quanto meramente esplorative.

  • Accolto
    Disapplicazione interessi e sanzioni IVA patenti A

    La Corte accoglie la richiesta di disapplicazione delle sanzioni relative alle patenti A, ritenendo che il contribuente possa essere caduto in errore senza sua colpa, data la scarsa chiarezza normativa iniziale.

  • Rigettato
    Deducibilità costi per IVA indetraibile

    La Corte ritiene inaccoglibile questo motivo, poiché l'aumento delle operazioni imponibili ai fini IVA ha diminuito il costo deducibile rappresentato dalla minore IVA indetraibile.

  • Rigettato
    Carenza di potere nel funzionario sottoscrittore

    La Corte ritiene inaccoglibile questo motivo, poiché il capo area firmatario risulta regolarmente delegato alla firma dal Direttore Provinciale.

  • Accolto
    Illegittimità irrogazione sanzioni IVA patenti A

    La Corte riconosce la disapplicazione delle sanzioni relative alle patenti A, dato che il contribuente potrebbe essere caduto in errore senza sua colpa a causa della iniziale incertezza normativa e della mancata chiara indicazione nella normativa attuativa della direttiva europea.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 112
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza
    Numero : 112
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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