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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/12/2025, n. 1966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1966 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3943/2023 del R.G avente ad oggetto scioglimento del matrimonio
TRA
nata ad [...] il [...], C.F. rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti, dall'avv. Anna Caserta ed elettivamente domiciliata in Avellino alla Piazza della
Libertà n. 45;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso, come da procura in atti, dall'avv. Clara Fusco ed elettivamente domiciliato in Avella (Av) alla via A.
Buongiovanni n.9;
RESISTENTE
Con visto del PM reso in data 10.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.12.2023 ha chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare la Parte_1
separazione personale dal coniuge di disporre l'affidamento condiviso dei minori con CP_1
collocazione prevalente presso di sé e con regolamentazione del diritto di visita del padre, un assegno di mantenimento di € 50,00 mensili in proprio favore e di € 840,40 in favore dei minori e, decorso il termine di legge, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi indicate. In punto di fatto la ricorrente,
1/2 dopo aver premesso di aver contratto matrimonio con il resistente in data 7.12.2006 e che dall'unione coniugale sono nati due figli, il 17.01.2007 e il 1.12.2008, ha esposto di non coabitare con il Per_1 Per_2
resistente, dal 28.03.2023.
Con memoria difensiva dell'11.04.2024 si è costituito in giudizio chiedendo al Tribunale di CP_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito esclusivo alla ricorrente, di disporre, in regime di affido condiviso, la collocazione preferenziale dei figli presso la madre, l'assegnazione della casa familiare in suo favore e di determinare l'assegno mantenimento dovuto per i figli nell'importo complessivo di € 400,00.
Con sentenza del 15.07.2024 è stata omologata la separazione dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto all'udienza del 13.05.2024. La causa è stata, quindi, rimessa sul ruolo per le successive statuizioni relative al divorzio.
All'udienza del 3.11.2025 le parti, comparse personalmente, hanno sottoscritto l'accordo raggiunto chiedendo di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni della separazione e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
Orbene, la domanda di divorzio è fondata e deve essere accolta. Nel caso di specie, infatti, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un semestre dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice delegato nel procedimento di separazione. In ordine alle condizioni di divorzio, deve essere rilevato che le stesse non risultano in contrasto con le norme imperative e con l'interesse dei figli con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda cumulativa di separazione e divorzio proposta dalle parti, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e il 7.12.2006 alle Parte_1 CP_1
condizioni concordate e sottoscritte il 13.5.2024;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2