Articolo 17 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1860
Articolo 16Articolo 18
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14 febbraio 1963
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21 novembre 1975
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5 ottobre 2020
Art. 17.

Se i combustibili nucleari, i prodotti o i rifiuti radioattivi coinvolti in un incidente nucleare sono stati detenuti successivamente in piu' di un impianto nucleare e si trovano in un impianto nucleare nel momento in cui e' causato il danno ((nucleare)) nessuno degli esercenti degli impianti nucleari nei quali sono stati tenuti precedentemente e' responsabile del danno. ((6))
Tuttavia, se un danno ((nucleare)) e' causato da un incidente nucleare avvenuto in un impianto nucleare e che coinvolge soltanto materie nucleari che si trovano in sosta nell'impianto in questione durante un trasporto, l'esercente dell'impianto non e' responsabile sempre che un altro esercente o un'altra persona sia responsabile ai sensi dell'art. 16. ((6))
Se i combustibili nucleari, i prodotti o i rifiuti radioattivi coinvolti in un incidente nucleare sono stati detenuti in piu' impianti nucleari e non si trovano in un impianto nucleare nel momento in cui viene causato il danno ((nucleare)) la responsabilita' fa carico all'esercente dell'ultimo impianto nucleare nel quale essi sono stati detenuti prima che sia causato il danno ((nucleare)) o all'esercente che li ha presi in consegna successivamente ((o ne ha assunto la responsabilita')) ((6))
Se il danno ((nucleare)) importa la responsabilita' di piu' di un esercente in applicazione della presente legge, gli esercenti stessi sono responsabili in solido. Tuttavia, quando la responsabilita' deriva dal danno ((nucleare)) causato da un incidente nucleare in cui siano coinvolte materie nucleari in corso di trasporto, sia in un solo e in un medesimo mezzo di trasporto, sia, in caso di deposito in corso di trasporto, in un solo e in un medesimo impianto nucleare, l'ammontare massimo del risarcimento al quale i suddetti esercenti sono tenuti e' quello piu' alto stabilito rispetto a uno dei detti esercenti a norma dell'art. 19. In nessun caso l'esercente di un impianto nucleare puo' essere tenuto a pagare, per la responsabilita' ad esso derivante da un incidente nucleare, una somma maggiore di quella stabilita nei suoi riguardi a norma dell'art. 19. ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 23 luglio 2020, n. 97 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge stessa, di cui e' dato avviso mediante comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 5 ottobre 2020