Sentenza 30 marzo 2017
Massime • 1
I divieti di esercizio venatorio e di ingresso con armi in un'area protetta sita all'interno di un parco regionale sono efficaci ed opponibili ai privati a condizione che l'area sia perimetrata da apposita tabellazione che ne renda visibili i confini o che comunque, ove risulti mancante o incerta la tabellazione, venga dimostrato da parte dell'accusa che il trasgressore avesse la consapevolezza del divieto all'interno dell'area, non potendo la stessa essere presunta. (In motivazione la Corte ha precisato che la normativa prevista dall'art. 10 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 per i parchi nazionali, avendo portata derogatoria rispetto al principio generale, non è applicabile ai parchi regionali o ad altre zone protette rientranti nelle attribuzioni di competenza regionale; nella specie, si trattava del parco regionale del Partenio, istituto con delibere della Giunta della Regione Campania n. 780 del 6/11/2002 e n. 1405 del 12/04/2002).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/03/2017, n. 35195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35195 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2017 |
Testo completo
35 195-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Асл Sent. 537 Dott. PIERO SAVANI Presidente Consigliere rel. UCC 30/3/2017 Dott. DONATELLA GALTERIO R.G.N. 49397/16 Consigliere Dott. GASTONE ANDREAZZA Dott. ALESSANDRO ANDRONIO Consigliere Dott. ANTONELLA DI STASI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RI AL, nato a Sant'Angelo a [...] il [...] avverso la ordinanza in data 28.10.2016 del Tribunale di Avellino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Orsi che ha concluso per il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 28.10.2016 del Tribunale di Avellino ha confermato in sede di riesame il decreto di sequestro del fucile e delle relative munizioni ai danni di LD RI, indagato del reato di cui agli artt. 21 lett.b) e 30, comma 1 lett.d) 1.157/1992 per essere stato sorpreso nell'atto di predisporsi all'esercizio dell'attività venatoria all'interno del Parco Regionale del Partenio, in presenza di divieto previsto per le aree protette. Avverso il suddetto provvedimento il RI ha proposto per il tramite del difensore ricorso per Cassazione articolando due motivi. Con il primo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt.21 e 30 I.157/1992, che il fatto di essere stato trovato seduto nella sua auto ferma su una strada costeggiante un cimitero, con all'interno del mezzo fucile e cartucce regolarmente custodite nei loro contenitori integri esercizio dell'attività venatoria, integri il reato contestatogli, ben potendo egli trovarsi in detta zona per esigenze personali, sia pure dopo essere andato a caccia in altra zona dove la suddetta attività era consentita e che comunque egli potesse essere a conoscenza di trovarsi all'interno del Parco regionale del Partenio in assenza di regolare tabellazione perimetrale, circostanza ignota pure agli operatori del personale forestale di Monteforte Irpino che avevano dovuto chiedere ausilio alla Stazione forestale di Summonte, competente per territorio, per accertare se la zona in cui era stato fermato facesse parte o meno dell'area protetta.
2. Con il secondo motivo censura, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art.324 c.p.p., l'affermazione secondo la quale la misura cautelare impugnata non avrebbe potuto comunque essere revocata comportando il titolo di reato contestato la confisca di quanto in sequestro, deducendo che la detenzione del fucile, se debitamente autorizzata, non costituisce attività di per sé illecita, presupponendo invece la confisca obbligatoria la sola detenzione illecita dell'arma. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo deve ritenersi fondato. Il principio affermato dal Tribunale del Riesame secondo il quale l'assenza di specifici segnali o cartelli posti a delimitazione del parco non esclude la configurabilità del reato di divieto di dell'attività venatoria previsto dall'art.21 della legge 157/1992 che ne vieta l'esercizio nelle zone destinate a parchi nazionali, a parchi naturali regionali e nelle riserve naturali atteso che l'obbligo di conoscenza da parte del contravventore discende dalla pubblicazione della relativa carta topografica sulla Gazzetta Ufficiale, non è applicabile alla fattispecie in esame. La norma generale che disciplina la individuazione e delimitazione delle aree protette, rimessa nell'ambito della pianificazione faunistica-venatoria alle regioni e alle provincie, è contenuta invero nell'art. 10, comma 9 della legge citata che prevede che ogni zona debba essere "indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che si preposto ° incaricato della gestione della singola zona". Da ciò discende, come già rilevato dalla giurisprudenza che i divieti di esercizio venatorio e di ingresso con armi in un'area protetta sita all'interno di un parco regionale sono efficaci ed opponibili ai privati a condizione che l'area sia perimetrata da apposita tabellazione che ne renda visibili i confini (fattispecie relativa alla pratica dell'attività di caccia all'interno del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine") (Sez. 3, n. 1989 2 -del 10/12/2009 dep. 18/01/2010, Netti, Rv. 246012) o che comunque, ove risulti mancante o incerta la tabellazione, venga dimostrato da parte dell'accusa che il trasgressore avesse la consapevolezza del divieto all'interno dell'area non potendosi la stessa essere presunta (Sez.3, n.39112 del 29/05/2013, Rv.257525; Sez.3, n.9576 de125/01/2012, Rv.252249; Sez. 3, n. 17102 del 08/03/2016 - dep. 26/04/2016, Puglia, Rv. 266638). E' ben vero che è stato affermato da questa Corte in tema di tutela delle aree protette che i parchi nazionali, essendo stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale non necessitano della tabellazione perimetrale prevista dall'art. 10 della legge n. 157 del 1992 al fine di individuarli come aree in cui è vietata l'attività venatoria, gravando in tal caso su chi esercita la caccia l'onere di individuazione dei confini dell'area protetta all'interno della quale si configura il reato di cui all'art. 30, comma primo, lett. d), in relazione al divieto di cui all'art. 21 comma 1, lett b) della citata legge n. 157 (Sez. 3, n. 36707 del 17/04/2014 - dep. 03/09/2014, Ambrosino e altro, Rv. 260175), ma trattasi di interpretazione che deriva dalla I. n. 394 del 1991 istitutiva dei parchi nazionali che, avendo portata derogatoria rispetto al principio generale sopra indicato non è suscettibile di applicazione in fattispecie diverse dai parchi nazionali, ovvero ad altre zone cd.protette la cui istituzione, nell'ambito della pianificazione del territorio a fini faunistico-ambientale, rientri nelle attribuzioni di competenza regionale. Per queste vige infatti la legge 11.2.1992 n.157 che costituendo, secondo la definizione ripetutamente datane dalla Corte Costituzionale (ex multis Corte Cost. n.233 del 2010), una legge-quadro nella regolamentazione della pianificazione faunistica-venatoria del territorio, volta a contemperare la tutela della fauna selvatica integrante un patrimonio indisponibile dello Stato con l'esercizio dell'attività venatoria che in tanto può essere consentito in quanto non contrasti con le esigenze di conservazione della fauna selvatica, contiene il nucleo minimo delle disposizioni inderogabili dalla legislazione regionale. Al riguardo è opportuno chiarire che la materia dell'ambiente è rimessa, dopo la riforma del titolo V della Carta Costituzionale, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2 lett. s) Cost.), ancorchè l'intervento adeguatore della Consulta, nell'affrontare gli evidenti problemi scaturenti dalle ricadute della normativa statale sulle materie indissolubilmente connesse con la materia ambientale, rientranti nella competenza residuale delle Regioni, abbia finito con il restringerne il contenuto, sotto taluni profili intendendola, alla stregua della potestà legislativa concorrente, come materia parzialmente condivisa tra Stato e Regioni. Ciò nondimeno il principio cardine delle numerose pronunce della Corte Costituzionale in siffatta materia riposa sul postulato che la materia dell'ecosistema in quanto scaturente dall'esercizio di una competenza esclusiva 3 де dello Stato che investe l'ambiente nel suo complesso e, quindi anche in ciascuna sua parte, preceda e funga al contempo da limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente o esclusiva delle Regioni che non possono intervenire legiferando in contrasto con essa (Corte Cost. n.233 del 2010, n.303/2013, n.116/2012, n.106/2012). Non si impedisce in altri termini al legislatore nazionale di intervenire in materie di propria competenza, (quali, fra quelle più strettamente pertinenti al tema faunistico-venatorio oggetto della 1.157/1992, il governo del territorio, la valorizzazione dei beni ambientali, la caccia o la pesca) purchè tale intervento non collida con quanto già disposto dal legislatore statale in tema ambientale che funge perciò da limite, superabile solo per perseguire livelli di tutela più elevati. Pertanto la disposizione contenuta nell'art. 10, comma 9 1.157/1992, in quanto norma di carattere generale, non lascia spazio alle Regioni nella scelta, in relazione alle aree protette dalle medesime istituite, dello strumento necessario all'individuazione dei relativi territori, costituito per l'appunto dalle tabelle, ovverosia segni esteriori visibili posti a delimitazione delle stesse aree, dai quali soltanto, ferma restando la potestà normativa degli enti locali nella regolamentazione delle modalità di apposizione (recinzioni, cartelli, etc.) e delle distanze, discende l'opponibilità ai terzi. Nella fattispecie in esame il fatto in contestazione risulta essersi svolto all'interno del Parco del Partenio sito nel territorio della regione campana, che come riferito dalla stessa ordinanza impugnata e come risulta dal decreto istitutivo (cfr. decreto della Giunta Regione Campania n.780 del 6.11.2002 e delibera della Giunta Regione Campania n.1405 del 12.4.2002), è un parco regionale per il quale vige, conseguentemente, la regola della tabellazione, da installare a cura dei soggetti preposti alla protezione faunistico-venatoria. La circostanza che il decreto istitutivo del parco sia stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Campania non è perciò idonea a fondare una presunzione di conoscenza dell'area in concreto sottratta all'esercizio dell'attività venatoria così come delle altre attività ivi vietate, a tal fine occorrendo l'apposita perimetrazione dei confini attraverso la tabellazione. Nella specie il Tribunale applicando erroneamente un principio di diritto che riguarda i parchi nazionali ha ritenuto in concreto irrilevante l'accertamento dell'esistenza di idonea segnalazione dei confini delimitanti l'area protetta o comunque della conoscenza del divieto da parte dell'indagato: difettando in punto di fumus un elemento costitutivo del reato contestato a fondamento della disposta misura cautelare, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Avellino affinchè proceda a nuovo esame in conformità a quanto rilevato. نوم
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Avellino. Così deciso il 30.3.2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Donatella Galterio Piero Savani The DEPOSITATA IN CANCELLERIA 18 LUG 2017 IL CANCELLDERE Luana Vapia 5