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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pesaro, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pesaro |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESARO Sezione 1, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GASPARINI GIACOMO, Giudice monocratico in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 170/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gabicce Mare - Via C. Battisti, 66 61011 Gabicce Mare PU
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 66 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 338/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente annullamento totale o parziale dell'atto con vittoria di spese. Resistente rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si discute della legittimità del disconoscimento della agevolazione I.M.U. per l'anno d'imposta 2019 nei riguardi della contribuente Ricorrente_1.
Secondo il Comune la donna non dimorerebbe abitualmente nell'abitazione di Gabicce Mare presso cui ha trasferito la residenza in quanto le forniture di energia risultano erogate per quantità infinitesimali.
La Difesa considera tale indizio del tutto insufficiente sia perché non basato su massime di comune esperienza o su documenti conoscibili ma principalmente per le considerazioni offerte a contrario (assistenza alla madre residente nello stesso comune, svolgimento della professione di insegnante).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Trattandosi di controversia "seriale" e constatando che prove a carico e a discarico sono le stesse di altri ricorsi per i quali sono terminati i giudizi di primo e di secondo grado (tra questi è in atti la sentenza n. 887 del 2025 della Corte di Ancona), si farà ricorso ad una forma sintetica di motivazione.
E' consentito agli uffici tributari ricorrere alla prova presuntiva per fondare la propria pretesa e nel caso di specie il fatto noto di consumi energetici "molto bassi" rispetto alla "media" è base razionale per risalire al fatto ignoto (ovvero che nello stabile che formalmente ella dichiara di aver eletto a prima casa effettivamente non sia mai stato e per pù anni anche il centro degli interessi della persona).
Tutte le altre considerazioni (mancata cancellazione dalle liste anagrafiche, omesso accesso ispettivo diretto, esito di notifiche a mani proprie) sono di natura formale ed anche quando introducono brani di prova contraria non non intaccano il nucleo principale della vertenza come sopra individuato.
Sarebbe stato certamente auspicabile l'utilizzo di un metodo meno controvertibile di accertamento con l'utilizzo di tutti i poteri autoritativi dell'ente locale nei confronti dei residenti iscritti nelle liste anagrafiche, ma tant'è.
E' del tutto evidente che il concetto di "consumo pro capite minimo annuo di energia" è alquanto labile, influenzato come è da abitudini personali, composizione della propria famiglia, caratteristiche del bene, zona geografica, lavoro svolto.
Pur volendolo continuare ad utilizzare si ha però che nell'annualità da esaminare i valori riferibili a CO si discostano (in rialzo) in modo non irrisorio rispetto agli anni precedenti ed allora acquistano una valenza probatoria accresciuta i dati che si ricavano dalla contestualizzazione "storica" delle sue vicende abitative e lavorative e la stessa situazione familiare (con una anziana e malata madre da accudire con continuità).
Se dunque era logico affermare che Ricorrente_1 dopo aver acquistato una sua unità immobiliare avesse continuato ad utilizzare la casa materna come dimora stabile, condotta incompatibile con la fruizione delle agevolazioni IMU invocate per un diverso bene immobile, ciò non può più valere per il 2019 anno in cui i consumi energetici non si attestano su valori infinitesimi (sono indicati 157 kilovattora di elettricità e 34 metri cubi di gas): dunque il ragionamento decisorio che i giudici dell'appello hanno sviluppato per il passato non vincola questa Corte, con conseguente accoglimento del ricorso.
Risulta, ad oggi, che in tutti i ricorsi introdotti Ricorrente_1 è sempre risultata vittoriosa per le sanzioni ed anche per questo non vi è più motivo per discostarsi dalla regola generale che le spese processuali debbono essere caricate alla parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di PE accoglie il ricorso e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in 800 € oltre accessori di legge. PE 17 novembre 2025 Presidente relatore ed estensore Giacomo Gasparini
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESARO Sezione 1, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GASPARINI GIACOMO, Giudice monocratico in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 170/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gabicce Mare - Via C. Battisti, 66 61011 Gabicce Mare PU
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 66 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 338/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente annullamento totale o parziale dell'atto con vittoria di spese. Resistente rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si discute della legittimità del disconoscimento della agevolazione I.M.U. per l'anno d'imposta 2019 nei riguardi della contribuente Ricorrente_1.
Secondo il Comune la donna non dimorerebbe abitualmente nell'abitazione di Gabicce Mare presso cui ha trasferito la residenza in quanto le forniture di energia risultano erogate per quantità infinitesimali.
La Difesa considera tale indizio del tutto insufficiente sia perché non basato su massime di comune esperienza o su documenti conoscibili ma principalmente per le considerazioni offerte a contrario (assistenza alla madre residente nello stesso comune, svolgimento della professione di insegnante).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Trattandosi di controversia "seriale" e constatando che prove a carico e a discarico sono le stesse di altri ricorsi per i quali sono terminati i giudizi di primo e di secondo grado (tra questi è in atti la sentenza n. 887 del 2025 della Corte di Ancona), si farà ricorso ad una forma sintetica di motivazione.
E' consentito agli uffici tributari ricorrere alla prova presuntiva per fondare la propria pretesa e nel caso di specie il fatto noto di consumi energetici "molto bassi" rispetto alla "media" è base razionale per risalire al fatto ignoto (ovvero che nello stabile che formalmente ella dichiara di aver eletto a prima casa effettivamente non sia mai stato e per pù anni anche il centro degli interessi della persona).
Tutte le altre considerazioni (mancata cancellazione dalle liste anagrafiche, omesso accesso ispettivo diretto, esito di notifiche a mani proprie) sono di natura formale ed anche quando introducono brani di prova contraria non non intaccano il nucleo principale della vertenza come sopra individuato.
Sarebbe stato certamente auspicabile l'utilizzo di un metodo meno controvertibile di accertamento con l'utilizzo di tutti i poteri autoritativi dell'ente locale nei confronti dei residenti iscritti nelle liste anagrafiche, ma tant'è.
E' del tutto evidente che il concetto di "consumo pro capite minimo annuo di energia" è alquanto labile, influenzato come è da abitudini personali, composizione della propria famiglia, caratteristiche del bene, zona geografica, lavoro svolto.
Pur volendolo continuare ad utilizzare si ha però che nell'annualità da esaminare i valori riferibili a CO si discostano (in rialzo) in modo non irrisorio rispetto agli anni precedenti ed allora acquistano una valenza probatoria accresciuta i dati che si ricavano dalla contestualizzazione "storica" delle sue vicende abitative e lavorative e la stessa situazione familiare (con una anziana e malata madre da accudire con continuità).
Se dunque era logico affermare che Ricorrente_1 dopo aver acquistato una sua unità immobiliare avesse continuato ad utilizzare la casa materna come dimora stabile, condotta incompatibile con la fruizione delle agevolazioni IMU invocate per un diverso bene immobile, ciò non può più valere per il 2019 anno in cui i consumi energetici non si attestano su valori infinitesimi (sono indicati 157 kilovattora di elettricità e 34 metri cubi di gas): dunque il ragionamento decisorio che i giudici dell'appello hanno sviluppato per il passato non vincola questa Corte, con conseguente accoglimento del ricorso.
Risulta, ad oggi, che in tutti i ricorsi introdotti Ricorrente_1 è sempre risultata vittoriosa per le sanzioni ed anche per questo non vi è più motivo per discostarsi dalla regola generale che le spese processuali debbono essere caricate alla parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di PE accoglie il ricorso e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in 800 € oltre accessori di legge. PE 17 novembre 2025 Presidente relatore ed estensore Giacomo Gasparini