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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 04/12/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI - SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Gabriella Del Mastro Presidente est.
Dr. Vladimiro Gloria Giudice
Dr.ssa Roberta Marra Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1862/2025 RGVG avente ad oggetto "divorzio congiunto"
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01.10.1981
E
(C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
(BR) il 25.10.1984; entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Bianco Luigi;
FATTO E DIRITTO
I predetti coniugi contrassero matrimonio il 23.12.2003 in EI (Germania).
Con sentenza n. 165/2024 pubbl. il 25/09/2024 questo Tribunale omologava la separazione personale dei coniugi.
Con ricorso depositato in data 08.5.2025 essi hanno chiesto la declaratoria di scioglimento del matrimonio, concordando le condizioni.
I coniugi, con dichiarazioni inviate telematicamente, hanno confermato le condizioni del divorzio, nei termini riportati in dispositivo.
All'udienza scritta del 06.11.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso merita accoglimento, in quanto sussistono tutti i requisiti stabiliti dalla legge 898/1970 (e successive modificazioni) per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio. In particolare, va rilevato che sussiste il libero consenso dei coniugi a tal fine e la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art.3 legge cit. e, infine, le condizioni concordate non risultano in
1 contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con l'interesse degli altri componenti della famiglia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso di cui in premessa, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in data 23.12.2003 in Parte_1 Parte_2
EI (Germania) (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di AV ON (BR) al n. 2, parte 2, serie C, anno 2005) alle condizioni indicate in ricorso, ivi riportate in calce, che sono da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria perché comunichi immediatamente la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni di legge.
Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Brindisi il 04.12.2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Alessia Forcella addetta all'Ufficio del Processo del Tribunale di Brindisi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI - SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Gabriella Del Mastro Presidente est.
Dr. Vladimiro Gloria Giudice
Dr.ssa Roberta Marra Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1862/2025 RGVG avente ad oggetto "divorzio congiunto"
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01.10.1981
E
(C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
(BR) il 25.10.1984; entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Bianco Luigi;
FATTO E DIRITTO
I predetti coniugi contrassero matrimonio il 23.12.2003 in EI (Germania).
Con sentenza n. 165/2024 pubbl. il 25/09/2024 questo Tribunale omologava la separazione personale dei coniugi.
Con ricorso depositato in data 08.5.2025 essi hanno chiesto la declaratoria di scioglimento del matrimonio, concordando le condizioni.
I coniugi, con dichiarazioni inviate telematicamente, hanno confermato le condizioni del divorzio, nei termini riportati in dispositivo.
All'udienza scritta del 06.11.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso merita accoglimento, in quanto sussistono tutti i requisiti stabiliti dalla legge 898/1970 (e successive modificazioni) per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio. In particolare, va rilevato che sussiste il libero consenso dei coniugi a tal fine e la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art.3 legge cit. e, infine, le condizioni concordate non risultano in
1 contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con l'interesse degli altri componenti della famiglia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso di cui in premessa, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in data 23.12.2003 in Parte_1 Parte_2
EI (Germania) (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di AV ON (BR) al n. 2, parte 2, serie C, anno 2005) alle condizioni indicate in ricorso, ivi riportate in calce, che sono da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria perché comunichi immediatamente la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni di legge.
Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Brindisi il 04.12.2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Alessia Forcella addetta all'Ufficio del Processo del Tribunale di Brindisi
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