Sentenza 17 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/10/2002, n. 14730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14730 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli 111 Sig ri Magist1 4730 /02 Presidente Dott. Vincenzo MILE ARG.N. 8935/00 - Cron..34384 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE - Rel. Consigliere Ud.11/06/02 ConsigliereDott. Grazia CATALDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
VI UA;
intimato avverso la sentenza n. 1480/99 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 20/04/99 R.G.N. 42092/94; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2745 udienza del 11/06/02 dal Consigliere Dott. Paolo -1- STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FedericoSORRENTINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso in sobordine il rigetto. -2- 聚 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Napoli, con sentenza pronunciata in data 15 marzo 1994, accoglieva parzialmente la domanda avanzata da SQ ZA, volta ad ottenere la condanna del Ministero dell'Interno al pagamento di rivalutazione monetaria ed interessi sui ratei arretrati di benefici economici in materia di invalidità civile corrisposti in ritardo. Avverso tale decisione il ZA proponeva appello con ricorso del 27 aprile 1994, lamentando che il primo Giudice aveva riconosciuto soltanto il diritto alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, ma non quello all'ulteriore rivalutazione monetaria ed agli ulteriori interessi dal giorno del pagamento degli arretrati. Pertanto, invocando l'art. 1194 c.c., insisteva per l'accoglimento integrale della domanda. Resisteva il Ministero dell'Interno, deducendo l'inapplicabilità dell'art.1194 c.c. ed eccependo l'inammissibilità del cumulo di interessi e rivalutazione monetaria ex art.16, comma 6, legge n.412/91. Eccepiva altresì l'inapplicabilità della sentenza della Corte costituzionale n.196/1993 in quanto il rapporto de quo doveva ritenersi ormai esaurito con il pagamento già avvenuto dei ratei, e concludeva per il rigetto del gravame. Con sentenza del 20 aprile 1999, l'adito Tribunale di Napoli, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava il Ministero dell'Interno al pagamento, in favore dell'appellante, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma di lire 7.198.151, dal pagamento tardivo fino all'effettivo soddisfo, confermando nel resto la decisione di primo grado. In motivazione, il Tribunale, richiamate le sentenze della Corte costituzionale n.196/1993 e n.156/1991, affermava che la natura indicizzata ed il regime giuridico del credito restavano immutati anche dopo la sentenza di condanna diretta a liquidare interessi e rivalutazione, sicché spettavano comunque gli 1 interessi e la rivalutazione successivi al soddisfo;
che, in caso di pagamento tardivo del solo capitale anteriormente al giudizio, senza riconoscere alcunché al creditore a titolo di rivalutazione, la determinazione delle supplementari prestazioni previste dall'art.429 c.p.c. esigeva il compimento di due operazioni: la prima sino alla data di detto pagamento e la seconda da tale data al soddisfo;
che l'esercizio da parte del creditore della facoltà di accettare il pagamento parziale non comportava consenso all'imputazione del pagamento al capitale, anziché agli interessi, ai sensi dell'art. 1194 c.c; che si trattava di estinzione parziale dell'obbligazione complessiva, comprendente rivalutazione ed interessi;
che non spettavano invece rivalutazione monetaria ed interessi legali sugli interessi calcolati sul capitale, in quanto vi ostava il divieto dell'anatocismo (art.1283 c.c.); che spettavano invece gli ulteriori interessi su interessi ma dalla domanda, ai sensi dell'art. 1283 c.c., ed in tal senso era stata la statuizione pretorile, che pertanto sul punto andava confermata. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il Ministero dell'Interno con sei motivi. Il ZA non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i primi due motivi di ricorso, il Ministero, denunciando violazione dell'art. 1194 c.c. e motivazione insufficiente e contraddittoria (art.360 nn. 3 e5 c.p.c.), sostiene che il consenso del creditore all'imputazione, al capitale piuttosto che agli interessi, della somma riscossa per arretrati di prestazioni assistenziali, era implicito nella riscossione del pagamento accompagnato dall'imputazione al capitale fatta dal debitore. Tale imputazione era circostanza indiscussa (considerato l'importo e la causale di versamento indicata nel titolo, ai sensi degli artt.55 e 63 della legge di contabilità dello Stato). Inoltre, i titoli di spesa debbono essere sottoscritti per quietanza e senza riserva alcuna dagli interessati (art.67 2 wwwwwlegge di contabilità di Stato -R.D. n.2440/1993 art.421 del regolamento n.827/1924). La normativa sulla contabilità di Stato ha carattere speciale rispetto all'art. 1124 c.c., talché il creditore non può unilateralmente immutare il titolo di pagamento. In forza di una prassi derogatoria all'art. 1194, primo comma, c.c., ai fini della imputazione al capitale anziché agli accessori, nella formazione del titolo di spesa, non è richiesto il consenso del creditore. I due motivi, da trattarsi congiuntamente perché strettamente connessi, sono infondati, avendo correttamente il Tribunale ritenuto che, in presenza di un pagamento parziale, stante la facoltà del creditore di accettarlo, non avrebbe potuto desumersi da siffatta accettazione la rinuncia, da parte dello stesso, alla M imputazione secondo il criterio legale. Ed invero, l'obbligo del debitore di rilasciare ricevuta degli assegni tratti dall'amministrazione sull'istituto incaricato del servizio di tesoreria (artt.55, 63 e 67 R.D. 18 novembre 1923 n.2440) e di quietanzare gli altri titoli di spesa (art. 421 R.D. 23 maggio 1924 n.827), così come la circostanza che la dichiarazione di ricevuta estingua il debito dell'amministrazione, lasciano impregiudicato (in caso di pagamento parziale, come pacificamente è quello concernente il solo capitale) il problema dell'imputazione. E, quand'anche si deduca dall'amministrazione che l'imputazione fosse eventualmente specificata nel titolo di spesa (il cui contenuto, peraltro non è trascritto in ricorso, sicché la relativa censura presenta anche profili di inammissibilità, per violazione del principio di autosufficienza di tale mezzo di impugnazione) non può da tale sola circostanza desumersi che siffatta imputazione fossa stata accettata dall'assistito, interessato, anzitutto, a riscuotere somme comunque destinate a soddisfare quelle esigenze primarie sottostanti alle provvidenze assistenziali riconosciute dal Ministero. 3 2 Infine, la dedotta "prassi derogatoria all'art.1194 c.c. costituisce circostanza di fatto inammissibilmente prospettata per la prima volta in cassazione. E' noto, d'altra parte, che la prassi amministrativa, a differenza degli usi (costituenti fonte di diritto: art.8 disc. sulla legge in generale), non ha efficacia erga omnes e non ha vero carattere di generalità; essa si limita a connotare il comportamento di fatto dei singoli uffici nei rapporti interni e con il pubblico, senza essere tuttavia accompagnata dalla convinzione della sua doverosità ( ex plurimis, Cass. 11 novembre 1999 n.12507). Con il terzo ed il quarto motivo di ricorso, il Ministero, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art.429 c.p.c. e motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), sostiene che, alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, successiva alla sentenza di questa Corte citata dal Tribunale (Cass. n.11048/94), deve escludersi che la rivalutazione costituisca parte integrante, e partecipi della medesima natura, del credito per capitale;
cosicché sulla stessa non vanno calcolati ulteriori interessi e rivalutazione, tenuto conto anche del venir meno del parallelismo nell'ordinamento tra scala mobile e rivalutazione. Con il quinto e sesto motivo di ricorso il Ministero lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1283 c.c. e motivazione omessa e contraddittoria (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), deducendo che non era stata formulata, come sarebbe stato indispensabile, esplicita domanda del pagamento di interessi composti, come richiede l'art. 1283 c.c., e pertanto erroneamente il Tribunale aveva riconosciuto interessi anatocistici a far data dalla domanda giudiziale. Il ricorso introduttivo era genericamente rivolto alla emanazione di statuizioni di condanna al pagamento di accessori su ratei corrisposti tardivamente oltre ❝ulteriori interessi e rivalutazione". ņ Anche i motivi da ultimo esposti (dal terzo al sesto), pur essi da trattarsi congiuntamente per la connessione delle censure, sono infondati. Non può dubitarsi, infatti, che la rivalutazione monetaria, non corrisposta al momento del pagamento del capitale, costituisce essa pure un credito residuo dell'assistito, il quale, per conseguirla, ha promosso la presente controversia e tale credito deve pure mantenere il suo contenuto economico sino al momento in cui verrà soddisfatto;
solo in tale ipotesi potrà, infatti, parlarsi di soddisfacimento integrale delle ragioni creditorie. Correttamente, dunque, il Tribunale ha condannato il Ministero a corrispondere la rivalutazione sulla somma dovuta a titolo di rivalutazione (così come computata, M quest'ultima, al momento della domanda giudiziale). Del credito tardivamente soddisfatto. Poiché il Tribunale ha, poi, condannato al pagamento degli interessi legali sulla sola somma dovuta quale rivalutazione non soddisfatta al momento del pagamento del capitale (e non anche sugli interessi pure a quel momento ne soddisfatti) non hanno influenza, ai fini della decisione, le norme (art.16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991 n.412 e art.22, comma 36 della legge 23 dicembre 1994 n.724) che hanno introdotto (peraltro in epoca successiva all'intervenuto pagamento del capitale, sicché, anche per tale ragione, non sarebbero, comunque, applicabili al caso in esame) il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, così come non rileva il divieto di anatocismo (art.1283 c.c.), sicché i motivi ora in esame presentano pure profili di inammissibilità per non essere rivolti contro statuizioni contenute nel dispositivo della sentenza impugnata. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato. Nulla sulle spese, non essendosi l'intimato costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le Roma, 11 giugno 2002. Il Consigliere est.тельны spese. Vincenzo Millo Il Presidente CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 17 OTT.200Z oggi, AL CANCELLIER лиё ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 N. 533 11-8-73 LEGGE DELLA 6