Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 123
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Accolto
    Difetto di motivazione e insussistenza dei presupposti impositivi

    La Corte ritiene applicabile l'art. 7, comma 5 bis, del D. Lgs. n. 546/1992, secondo cui l'onere probatorio sulla fondatezza della pretesa incombe sulla pubblica amministrazione. Tale onere non è stato assolto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, anche in considerazione della mancata costituzione in giudizio del Consorzio di Bonifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 123
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 123
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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