Sentenza 9 luglio 2009
Massime • 1
In tema di indennità "una tantum" prevista dall'art. 6 della legge della Regione Sicilia n. 27 del 1984 in favore dei dipendenti dell'Ente minerario siciliano in caso di volontaria anticipata risoluzione nel rapporto di lavoro, nonché di indennità di prepensionamento di cui all'art. 6 della legge della Regione Sicilia n. 42 del 1975, l'art. 119 della legge della Regione Sicilia n. 4 del 2003 ha affidato alla società Resais S.p.A. la gestione del personale del fondo preposto all'erogazione di dette indennità e ha previsto il subentro all'Assessorato regionale dell'industria e agli enti economici in liquidazione ai sensi dell'art. 1 della legge reg. n. 5 del 1999 nel contenzioso relativo al personale. Ne consegue che sono a carico della società Resais, e non dell'Ente minerario siciliano (in liquidazione) e dell'Assessorato regionale dell'industria, le conseguenze giuridiche ed economiche delle relative controversie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2009, n. 16147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16147 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2009 |
Testo completo
Dott. DE LUCA Michele - Presidente -
Dott. BANDINI Gianfranco - rel. Consigliere -
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -
Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere -
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 32585/2006 proposto da:
ENTE MINERARIO SICILIANO IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO ANTONELLI 4, presso lo studio dell'avvocato COSTANZO ANDREA, rappresentato e difeso dall'avvocato GARILLI Alessandro giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PA RA, ZZ MA IT, ZZ DI IN, in qualità di eredi di ZZ GI, OV TO, IN AL, \T O\, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato BENNARDO Filippo, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
e contro
ASSESSORATO REGIONALE ALL'INDUSTRIA, R.E.S.A.I.S. S.P.A.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 39/2006 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 31/03/2006 R.G.N. 193/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 28/05/2009 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;
udito l'Avvocato CASCINO UMBRETO per delega GARILLI ALESSANDRO;
udito l'Avvocato BENNARDO FILIPPO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice de Lavoro di Caltanissetta, decidendo sui ricorso proposto da AZ I\, OV AL, NZ TA e RI OG (unitamente ad altro ricorrente la cui posizione qui più non rileva), posti in prepensionamento ai sensi della L.R. Sicilia n. 27 del 1984, nei confronti dell'Ente Minerario Siciliano e previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei l'Assessorato all'Industria della Regione Sicilia, condannò l'Ente Minerario Siciliano e l'Assessorato all'Industria detta Regione Sicilia, in solido, al pagamento delle differenze dovute ai ricorrenti sull'indennità di prepensionamento e su quella una tantum per effetto del computo, nella base di calcolo, del compenso per festività percepito nel mese di riferimento prescelto. La Corte d'Appello di Caltanisetta, con sentenza del 25.1 - 31.3.2006, rigettò, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della SA PA, l'appello svolto dall'Ente Minerario Siciliano in liquidazione, tendente a far ricadere l'onere economico derivante dalla sentenza di prime cure sull'Assessorato all'Industria della Regione Sicilia ovvero sulla SA PA, su rilievo che l'affermazione della responsabilità dell'Ente Minerario Siciliano in solido con la Regione era "consequenziale alla configurabilità del fenomeno determinato dall'entrata in vigore della L.R. n. 5 del 1999, in termini di successione a titolo particolare, e non in termini di successione a titolo universale, ed altresì conseguente alla circostanza che l'EMS in liquidazione risulta comunque avere mantenuto oltre che la legittimazione passiva nelle controversie in esame, anche la gestione del personale di cui trattasi;
la Corte condannò peraltro la SA PA al pagamento delle spese. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, l'Ente Minerario Siciliano in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo e illustrato con memoria. Gli intimati AZ I\, OV AL, NZ TA e RI OG hanno resistito con controricorso. Gli intimati Assessorato all'Industria della Regione Sicilia e SA PA non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia violazione di legge (L.R. Sicilia n. 54 del 1981, art. 29, L.R. Sicilia n. 5 del 1999, art. 7, comma 6, L.R. Sicilia n. 4 del 2003, art. 119), deducendo che la gestione del personale di cui alla L.R. Sicilia n. 42 del 1975, art. 13, lett. a), era stata affidata all'Assessorato all'Industria
della Regione Sicilia dalla L.R. Sicilia n. 5 del 1999, e, quindi, alla SA PA dalla L.R. Sicilia n. 4 del 2003, cosicché a carico esclusivo di quest'ultima, succeduta nella posizione passiva del rapporto, avrebbe dovuto essere posto il pagamento delle differenze riguardanti l'indennità di pensionamento per cui è causa.
2. Premesso che non vi è più controversia in ordine alla spettanza delle pretese azionate, deve rilevarsi che già questa Corte, in controversia parzialmente analoga, ha avuto modo di affermare che, nei giudizi relativi al trattamento indennitario del personale in prepensionamento dell'Ente Minerario Siciliano, istituito dalla L.R. Sicilia n. 42 del 1975, art. 6, le obbligazioni relative alla erogazione del trattamento e alla corresponsione delle relative differenze gravano in via esclusiva sulla Regione Sicilia (cfr.,
- l'indennità di prepensionamento, avente natura assistenziale, fu istituita dalla L.R. Sicilia n. 42 del 1975, art. 6 a carico della Regione Sicilia;
- la L.R. Sicilia n. 54 del 1981, art. 29, trasferì all'Ente Minerario Siciliano le attribuzioni di cui al comma 2, dell'art. 6, con la previsione di un fondo separato alimentato dalla Regione per far fronte a detto onere, con ciò realizzando una delegazione amministrativa (cfr,
- nei rapporti interni tra i due Enti, l'istituzione di un apposito fondo gestito dall'Ente Minerario Siciliano, ma alimentato dalla Regione, per l'erogazione della indennità e la previsione dell'ultima parte dell'art. 29, secondo cui l'Ente Minerario Siciliano "è autorizzato a far fronte con proprie disponibilità, con obbligo di successiva reintegrazione, alle esigenze finanziarie connesse alla gestione del fondo", portava a ritenere che le obbligazioni relative a detta indennità non erano mai state trasferite dalla Regione all'Ente Minerario Siciliano;
- con la L.R. Sicilia n. 5 del 1999, la gestione de fondo tornò alla Regione, venendo con ciò meno la delega amministrativa all'Ente Minerario Siciliano, con la conseguenza che quest'ultimo non poteva essere chiamato a rispondere di obbligazioni che, nei rapporti interni tra i due Enti, erano sempre restate della Regione Sicilia. Su tale quadro normativo è intervenuta la L.R. Sicilia n. 4 del 2003, che, all'art. 119, ha affidato alla SA PA (modificando la
L.R. Sicilia n. 5 del 1999, art. 7, comma 6) la "gestione del personale a carico del fondo di cui alla L.R. 6 giugno 1975, n. 42, art. 13, lett. a), e successive modifiche ed integrazioni (comma 1) e previsto il subentro della SA PA "all'Assessorato regionale dell'industria ed agli enti economici in liquidazione di cui alla L.R. 20 gennaio 1999, n. 5, art. 1, nel contenzioso relativo al personale di cui al comma 6 dell'art. 7 della medesima legge" (comma 2).
Deve quindi convenirsi che, dopo tale ultimo intervento legislativo, è sulla SA PA che fanno carico le conseguenze giuridiche ed economiche dette controversie aventi ad oggetto le indennità di per cui è causa.
3. Nella fattispecie all'esame la SA PA, a seguito dell'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, era parte in causa al momento della pronuncia della sentenza impugnata, con la conseguenza che a suo carico, e non dell'Ente Minerario Siciliano in liquidazione, avrebbero dovuto essere poste le pronunce di condanna al pagamento delle differenze dovute agli originari ricorrenti sull'indennità di prepensionamento e su quella una tantum.
4. Il ricorso risulta dunque fondato e merita accoglimento, con la conseguente cassazione, in relazione alla doglianza accolta, della sentenza impugnata.
Resta peraltro intangibile, per effetto del giudicato interno formatosi al riguardo, la condanna solidale dell'Assessorato all'Industria della Regione Sicilia al pagamento delle somme dovute. Non essendo necessari ulteriori accertamenti fattuali, la causa può essere decisa nel merito, pronunciandosi la condanna della SA PA, in solido con l'Assessorato all'Industria della Regione Sicilia, al pagamento delle differenze dovute agli originari ricorrenti sull'indennità di prepensionamento e su quella una tantum quali riconosciute nella sentenza di prime cure.
La SA PA, seguendo il criterio della soccombenza, va condannata alla rifusione in favore degli intimati originari ricorrenti delle spese di lite afferenti ai giudizi di merito, nella misura liquidata nelle rispettive pronunce, mentre devono essere compensate nei confronti dei medesimi le spese del presente giudizio di cassazione, in cui non è stato posto in discussione il merito delle loro spettanze.
Tenuto conto della natura delle parti, della loro condotta processuale e dette ragioni del decidere, sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero processo fra il ricorrente, l'Assessorato all'Industria della Regione Sicilia e la SA PA.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla doglianza accolta e, decidendo nel merito, condanna la SA PA, in solido con l'Assessorato all'Industria della Regione Sicilia, al pagamento delle differenze dovute agli intimati originari ricorrenti quali riconosciute nella sentenza di prime cure;
condanna la SA PA a rifondere agli intimati originari ricorrenti le spese di lite afferenti ai giudizi di merito, nella misura liquidata nelle rispettive pronunce, con compensazione nei loro confronti di quelle del giudizio di cassazione;
compensa fra le altre parti le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2009