Sentenza 22 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/02/2002, n. 2558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2558 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
02558/02 O L 2 u L 7 - O 0 1 B - 6 n I 2 D L E REPUBBLIC d D A T 2 r 4 S 6 O . a IN EL POPOLO ITALI P R . P M . p I D A B x . A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE D q Oggetto E . E b T a t N SEZIONE PRIMA CIVILE E 2 2 S . E t r a Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni LOSAVIO - Presidente R.G.N. 19856/99 - Rel. Consigliere Cron. 6205 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Rep. 686 Dott. Mario ADAMO Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI Ud. 16/10/01 -Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SPIRITODott. Angelo UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE S ENTENZA per diritti L.
3.10 il 2 Z² FFB 2007 sul ricorso proposto da: AN DE AL SANTI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIETRO DELLA VALLE 2, presso l'avvocato PATRIZIA 55 L3000 GIUFFRE', rappresentato e difeso dall'avvocato ANELLERIA GIOVANNI MONFORTE, giusta procura a margine del ricorso;
06719263 - ricorrente DG71926
contro
COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 9, presso l'avvocato EMILIANO AMATO, * 2001 rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO CALDARERA, giusta procura a margine del controricorso;
2119 -1
- controricorrente -
contro
DE AL ELVIRA;
- intimata avverso la sentenza n. 708/98 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 21/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2001 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Monforte, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Emiliano, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 8.2.1983 la curatela del fallimento della società di fatto De UA SA ed IR, deducendo che De PA SA e De UA IR erano proprietari in Villafranca Tirrena di un terreno di mq. 1.414,24 occupato dall'Istituto Autonomo delle : Case Popolari della provincia di Messina per la realizzazione di alloggi popolari ed espropriato a favore del Comune di Villafranca con provvedimento вы definitivo del 17.12.1982 che aveva fissato le indennità di espropriazione e di occupazione in complessive £ 450.114 in base al suo valore agricolo, conveniva in giudizio avanti alla Corte Messinad'Appello di il suddetto Comune per la . determinazione delle indennità in relazione alla vocazione edificatoria del terreno. Si costituiva il Comune, contestando la fondatezza della domanda. All'esito del giudizio, nel quale veniva espletata consulenza tecnica in ordine alla natura del terreno, la Corte d'Appello con sentenza del 10.7-5.12.1989 ne accertava il carattere edificatorio e determinava l'indennità in £ 63.640.600 in base al suo valore di mercato, 3 condannando il Comune al pagamento della relativa indennità. Il Comune proponeva ricorso per cassazione e questa Corte con sentenza n.429 del 14.1.1995, rilevando che nel frattempo era entrata in vigore una nuova normativa in materia, annullava l'impugnata sentenza e rinviava per il riesame alla Corte d'Appello di Catania avanti alla quale la causa veniva riassunta personalmente da De UA SA il quale precisava che, avendo il Tribunale di Messina chiuso il fallimento con decreto del 29.3.1995, egli aveva acquistato la legittimazione ad agire per il conseguimento dell'indennità. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di De UA IR - che aderiva alle domande spiegate dal fratello pur facendo presente che solo costui era proprietario del successessione avendo lei terreno pervenuto per rinunciato all'eredità e costituitosi il Comune che ribadiva la natura agricola del terreno, la Corte d'Appello di Catania con sentenza del 14- 21.9.1998 rigettava la domanda. Relativamente alle questioni che sarebbero state poi oggetto del predente giudizio di cassazione, la Corte d'Appello, dopo aver 4 evidenziato che con la statuizione di rinvio cra stato devoluto l'accertamento in ordine alla natura dell'area espropriata in base allo "ius superveniens" costituito dall'art. 5 bis della Legge 359/92, rilevava che, avuto riguardo alle previsioni dello strumento urbanistico vigente nel il territorio del comune di Villafranca Tirrena, della disposta terreno aveva al momento espropriazione natura agricola, avendo accertato il C.T.U. nominato nel precedente giudizio di merito che lo stesso ricadeva in zona "posta al di fuori del perimetro che delimitava il centro abitato" e che "da epoca remota aveva destinazione agricola come del resto tutti i terreni gravitanti in detta con la conseguente superfluità dell'indaginezona", in ordine alla edificabilità di fatto e l'impossibilità quindi di interventi edificatori, se non nei limiti propri delle aree agricole. Riteneva pertanto corretta la determinazione dell'indennità operata in via provvisoria sulla base della natura agricola del terreno e preclusa ogni altra valutazione, non avendo il De UA riproposto i rilievi subordinati dedotti con l'atto introduttivo del giudizio con riferimento alla valutazione del terreno secondo la sua destinazione agricola. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione De UA SA, deducendo un unico articolato motivo di censura, illustrato anche con memoria. Resiste con controricorso il Comune di Villafranca Tirrena. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso Di UA SA denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 384 C.P.C. e dell'art. 5 bis della Legge 8.8.1992 n.359 nonché insufficiente contraddittoria motivazione. Lamenta che la Corte d'Appello, quale giudice di rinvio, non si sia adequata al principio di diritto enunciato con la sentenza n.429/95 dalla Corte di Cassazione circa l'applicabilità dell'art. 5 bis della Legge 359/92 ai fini della valutazione della natura dell'area, avendo omesso di disporre l'espletamento di una nuova consulenza tecnica nonostante la precedente fosse stata ritenuta inutilizzabile dalla stessa Corte di Cassazione alla luce delle nuove disposizioni in materia in quanto il C.T.U. non accertato la presenza di strumentiaveva urbanistici generali ma si era limitato ad 6 affermare apoditticamente che il torrono ora posto al di fuori del perimetro che delimita il centro edificato ed aveva da tempo remoto destinazione agricola, sebbene con vocazione edificatoria. Sostiene che una tale generica affermazione non poteva costituire un elemento sufficiente per escludere che il terreno avesse possibilità legali ed effettive di edificazione e che una nuova consulenza tecnica avrebbe accertato che il Comune di Villafranca, pur privo di uno strumento urbanistico generale, con delibera del 4.12.1978 n.98 aveva adottato il Programma di Fabbricazione destinando il terreno а zona B (I.A.C.P.), con la consequenza che l'edificabilità dell'area avrebbe dovuto essere valutata sotto il profilo legale, dovendosi attribuire carattere di variante a detto Piano di Fabbricazione ovvero in via di fatto in base alla sua vocazione. La censura è infondata. Il rinvio operato da questa Corte con la sentenza n.429/95 per accertare l'edificabilità dell'area espropriata alla luce dello "ius superveniens", costituito dall'art. 5 bis della Legge 359/92 intervenuta nel more del giudizio, non imponeva al giudice di merito l'espletamento di una 7 nuova C.T.U. sulla base dei più restrittivi criteri adottati in materia in quanto avrebbe ben potuto egli avvalersi, come ha fatto, degli elementi di valutazione già acquisiti agli atti. Ora, come risulta dall'impugnata sentenza, la determinazione dell'indennità richiesta con l'atto introduttivo del giudizio era stata posta in relazione unicamente alla vocazione edificatoria del terreno e sotto tale profilo, come lo stesso ricorrente dà atto, è stata espletata la C.T.U. che ha dato luogo al riconoscimento della natura edificatoria del terreno medesimo da parte della Corte d'Appello di Messina sulla base della normativa e dei principi vigenti prima dell'entrata in vigore del richiamato art. 5 bis. Al giudice di rinvio non rimaneva quindi che verificare la compatibilità di una tale decisione e delle risultanze che la sorreggevano con la nuova disciplina la quale, ai fini dell'edificabilità delle aree, prevede la necessità di "considerare le possibilità legali ed effettive esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio" (comma3). Nell'applicare tale nuovo parametro la Corte d'Appello di Catania ha ritenuto di poter desumere 8 i necessari elementi di valutazione dalla C.T.U. espletata in primo grado che, coerentemente del resto con il "thema decidendum" posto dalla domanda introduttiva, aveva ravvisato all'epoca la presenza di elementi sufficienti per ritenere edificatorio il terreno sulla base della semplice edificabilità di fatto e non già con riferimento all'assetto del territorio impresso dallo strumento urbanistico il quale, come ha accertato 1'impugnata sentenza, attribuisce natura agricola al terreno medesimo. In tale contesto coerentemente ne ha affermato в la natura agricola, aderendo così all'orientamento, ormai consolidato, formatosi nell'interpretazione dell'art. 5 bis che ritiene essenziale il requisito dell'edificabilità legale e che relega la rilevanza della "edificabilità di fatto" all'ipotesi in cui sussistano delle cause che riducono o escludono le possibilità effettive di edificazione pur legalmente consentita - con incidenza così sulla utilizzazione del suolo e conseguentemente sulla liquidazione in concreto dell'indennità di esproprio e non già sulla natura dell'area che rimane edificabile se tale è considerata dallo strumento urbanistico ovvero, in via suppletiva, in assenza di una classificazione del suolo da 9 parte della pianificazione urbanistica, nel dei limiti dirispetto però in tal caso salvaguardia previsti dall'art. 4 della Legge n.10/77 (in tal senso da ultimo Sez. Un. 172/01). Né può assumere rilevanza nel caso in esame il Piano di Fabbricazione con cui il terreno del ricorrente è stato inserito nel PEEP e destinato all'edilizia economica e popolare. Non si nega la natura conformativa dei piani per l'edilizia economica e popolare i quali in base all'art. 2 della Legge 28.1.1977 n.10 costituiscono dei piani di zona e rientrano, come tali, fra gli strumenti urbanistici attuativi o di terzo livello, equivalenti ai piani particolareggiati di ai sensi dell'art. 28 della Legge lottizzazione 17.8.1942 n.1150 come modificato dall'art. 8 della Legge 7.8.1967 n.765 e ribadito dall'art. 24 della Legge 28.2.1985 n.47, né si contesta conseguentemente che la destinazione di un terreno all'edilizia economica e popolare contenuta nel PEEP giustifica il suo carattere edificatorio, sia pure nei limiti contenuti nello stesso Piano (in tal senso Sez.Un. 11433/97; Sez. Un. 125/01). Ma tali principi non possono trovare applicazione. 10 A parte il fatto che la questione avrobbo dovuto essere posta all'attenzione della Corte d'Appello perché avesse accertato la presenza dei necessari elementi di valutazione e che pertanto in dell'impugnata sentenza deve base al contenuto nuova, non risultando peraltro una considerarsi pronuncia al riguardo, ècensura di omessa sufficiente osservare, sulla base dei riferimenti temporali forniti dallo stesso ricorrente, che il в richiamato Piano di Fabbricazione era stato solo ancora approvato all'atto adottato ma non dell'emissione del decreto di espropriazione (17.2.1982), cui è necessario far riferimento ai fini della determinazione della relativa indennità e della valutazione in ordine alla natura del terreno sulla quale tale indennità si basa. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell'onorario che liquida in £ 6.000.000, oltre a £120000 per spese. Roma, 16.10.2001 11 Il Presidento Il Consiglioro ost. Я волной OМ винта боли наетMgo CLA U DI CASSAZIONE / Civile Depositato Cancelleria IL ANELLIERE Andrea Bianchi 2/874HBil 22 F 2002 AL ANELLIERE 12 109T 129,11 Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 !! 24.10 Iscritto a ryolo i AERT Art. n. 13402 3 12