Sentenza 7 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/02/2002, n. 1703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1703 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
O L 4 L 7 O .3 B N E , ) E 1 E N 9 G 9 O I PA Z 4 1 A 1 I R - 1 T D IS 2 E . G L E IN ME DEL POPOLO IT AN01703/02 IC BBLICA ITALIANA R 9 3 D A IU E D 6 E G T 4 . E N E T N S T E T. R A CORTE DICA JAZIONE S Oggetto E canone acqua SEZIONE TERZA CIVILE prescrizione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 4057/99 Presidente Dott. Vittorio DUVA Dott. Ugo FAVARA Consigliere Cron.4282 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Dott. Ennio MALZONE - Consigliere Rep. - Rel. Consigliere Ud. 21/11/01 -Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI CIVITAVECCHIA, in persona del Sindaco pro tempore avv. Pietro Tidei, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORTIGARA 10, presso lo studio DAVOLI- FARRONATO, difeso dall'avvocato GESUALDO ANTONIO PALA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI AT;
- intimato Giudice di pace di avversO la sentenza n. 32/98 del e depositata il2001 CIVITAVECCHIA, emessa il 19/02/98 1985 19/02/98 (R.G. 1020/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/01 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1 Vincenzo MARINELLI, che ha concluso per Generale Dott. il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO comune di Civitavecchia ricorre per cassazione,Il n. 32/48affidandosi ad un unico motivo, avverso la sentenza n. del giudice di pace di Civitavecchia che, in accoglimento della domanda di AT FO, ha di- chiarato prescritto il credito del comune (ammontante a L. 586.299) per "canoni acqua" relativi agli anni 1990 e 1991. L'intimato non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente si duole - deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 c.c. ed "omessa o er- п о р т у ronea motivazione che il giudice di pace abbia rite- - nuto che nella specie le parti avessero concluso un contratto di fornitura d'acqua di durata pluriennale anziché un contratto concernente la concessione di uso di un bene demaniale per la durata di un anno, benché annualmente rinnovabile tacitamente per un periodo mas- simo di cinque anni;
e che, in base a tale erronea 2 qualificazione, abbia fatto applicazione della norma sopra indicata, ritenendo che si vertesse in ipotesi di canone da pagarsi periodicamente ad anno e che il ter- mine di prescrizione fosse dunque quinquennale.
2. La causa, di valore inferiore ai due milioni di lire, è stata necessariamente decisa secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c., quand'anche il giudice di pace abbia fatto riferimento a norme di di- ritto, dovendo in tal caso ritenersi com'è ormai as- solutamente pacifico - che egli abbia implicitamente considerato la regola di diritto conforme a quella equitativa applicata. Ora, noto che per le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità il ricorso per cassazione (4) è configurabile, per quanto concer- ne l'addotta violazione di norme di diritto sostanzia- le, solo in riferimento a quelle poste da una fonte di livello superiore alla legge ordinaria, e dunque da norme di rango costituzionale o comunitario, non essen- do prospettabile la violazione di regole sostanziali poste da una fonte di livello pari a quello della norma che prevede il giudizio equitativo (appunto la legge ordinaria), il quale non trova neppure il limite dell'obbligo del rispetto dei principi regolatori della materia (cfr. Cass., sez. un., 15 ottobre 1999, n. 716 3 e tutte le pronunce successive). Nella specie il ricorrente non prospetta vizi in procedendo, ma esclusivamente la violazione di regole di diritto sostanziale poste dalla legge ordinaria o da fonti di livello inferiore. Quanto alla qualificazione del contratto intercorso tra le parti, va rilevato che l'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice del merito non è evidentemente re- iterabile in sede di legittimità, dove è esclusivamente consentito il controllo dell'iter logico mediante il quale il giudice è pervenuto alla propria decisione, censurabile solo se il ragionamento si rilevi incomple- cometo, incoerente o illogico e non anche quando } nella specie il giudice abbia, con motivazione del tutto congrua, semplicemente attribuito agli elementi vagliati un valore ed un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni della parte (cfr., ex plurimis, Cass., 6.11.1999, n. 12366 e 6.10.1998, n. 9898) ❤ Il ricorso va, dunque, rigettato.
3. In difetto di esercizio di attività difensiva da parte dell'intimato, non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del 4 giudizio di cassazione. Roma, 21 novembre 2001 L'estensore IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli 5 R.G. 4057 1999 Il presidente Nitons forva Depositata in Cancelleria Boggi, li f. . 02 IL CANCELLIERE C1 Gina Casoll ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE)