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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 12/02/2026, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1447/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente CANANZI FRANCESCO, Relatore LUCREZI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 794/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2787/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 11 e pubblicata il 02/07/2024
1 Atti impositivi:
- RIM. E PR. COM n. 02828202300000280000 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Resistente_1 presentava ricorso avverso il provvedimento con il quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione, a seguito del disposto rimborso di imposta per euro 1425,00, evidenziava come il beneficiario risultava iscritto a ruolo, cosicché ex art.28-ter DPR 602/73, comunicava che a debito del contribuente vi fosse l'importo di euro 9430,75. Si costituivano Agenzia delle Entrate e ADER che contro deducevano. La Corte di primo grado di Caserta, per una delle otto cartelle relative al credito opposto in compensazione, dichiarava il difetto di giurisdizione. In relazione alle altre cartelle, prendeva atto che la sentenza di primo grado n. 3050/11/23 della CGT di Caserta aveva dichiarato per le cartelle nn. 1 e 2 cessata la materia del contendere, per le cartelle 3, 4, 5, 6, omessa la notifica degli atti prodromici, per la cartella 7 aveva rigettato il ricorso. In conseguenza di ciò la CGT di Caserta nel presente procedimento rilevava come per la cartella 7 fosse prescritto il credito erariale decennale (Irpef 2009). Accogliendo il ricorso nei termini indicati, la sentenza qui impugnata compensava le spese.
2. Propone appello Agenzia delle Entrate, regolarmente notificato al domicilio eletto della controparte in data 24 gennaio 2025, a mezzo pec, quindi tempestivamente (il termine scadeva il 3.2.25). L'appellante rappresenta che la sentenza n. 3050/11/23 è stata riformata dalla CGT di secondo grado con sentenza n. 4615/2024, che ha accertato come le notifiche degli atti prodromici rispetto alle cartelle 3, 4, 5, 6, risultavano regolarmente effettuate in data 10.6.2014 (Irpef 2009), 27.8.2015 (Irpef 2010), 25.7.2018 (Irpef 2011), 23.12.2015 (Irpef 2013) e rilevando come le eccezioni relative alla decadenza andavano – ma non lo erano state - fatte valere nei sessanta giorni dalla notifica della cartella. Inoltre, Agenzia delle Entrate rappresenta come anche in primo grado, nel presente giudizio, aveva esibito la prova delle menzionate notifiche, non valutate dal primo Giudice. Pertanto, l'Agenzia chiede la parziale riforma della sentenza di primo grado in ragione della sussistenza del credito tributario portato dalle citate cartelle, che rendeva legittima la proposta di compensazione e il diniego di rimborso. Chiede anche la vittoria quanto alle spese.
3. Non si è costituito il contribuente, nonostante la regolare e tempestiva notifica dell'atto di appello.
4. All'esito della camera di consiglio la Corte ha così deciso.
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello dell'Agenzia è fondato in quanto la proposta di compensazione a fronte del rimborso è legittima. In primo luogo, la sentenza della Corte di Giustizia di II grado - depositata il 16.7.24 n. 4615/24 che accertava la regolarità delle notifiche e escludeva la prescrizione della pretesa tributaria - non poteva essere prodotta nell'ambito del presente procedimento in primo grado, essendo il deposito successivo al deposito della sentenza di primo grado qui impugnata. Pertanto, la formulazione di nuovo conio dell'art. 58 d.lgs. 546 del 1992 - come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 - recita, per quel che qui rileva: «1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile». È evidente che la sentenza di II grado del processo parallelo non poteva essere prodotta nel corso del giudizio di primo grado. Ad ogni buon conto, la sentenza di primo grado va anche annullata in quanto la Corte di primo grado aveva a disposizione la prova delle notifiche delle quattro cartelle indicate in premessa e, dunque, ben avrebbe potuto verificare la regolarità delle stesse e la circostanza che non si era verificata la prescrizione: la più risalente fra le notifiche è del 10.6.14 cosicché il termine decennale Irpef andava a scadere il 10.6.2024. Cosicché, all'atto della notifica della proposta di compensazione, intervenuta in data 8.8.23, i crediti opposti in compensazione sussistevano e l'atto è dunque legittimo (per altro andrebbe in aggiunta anche computata la sospensione Covid). Ne consegue la fondatezza dell'appello dell'Agenzia, in quanto le quattro cartelle rappresentano un credito nettamente superiore a quello accertato del contribuente.
2. L'appello dell'Agenzia va pertanto accolto con compensazione delle spese nel doppio grado, in quanto il ricorso nel presente giudizio è stato proposto dopo la sentenza n. 3050/11/23 dep. il 5.7.23 che riconosceva le ragioni del contribuente.
P.Q.M.
- accoglie l'appello della Agenzia delle Entrate. Spese dell'intero giudizio compensate Così deciso in data 5.2.26
Il Giudice est. Il Presidente
NC NA MO NO
3
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente CANANZI FRANCESCO, Relatore LUCREZI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 794/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2787/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 11 e pubblicata il 02/07/2024
1 Atti impositivi:
- RIM. E PR. COM n. 02828202300000280000 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Resistente_1 presentava ricorso avverso il provvedimento con il quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione, a seguito del disposto rimborso di imposta per euro 1425,00, evidenziava come il beneficiario risultava iscritto a ruolo, cosicché ex art.28-ter DPR 602/73, comunicava che a debito del contribuente vi fosse l'importo di euro 9430,75. Si costituivano Agenzia delle Entrate e ADER che contro deducevano. La Corte di primo grado di Caserta, per una delle otto cartelle relative al credito opposto in compensazione, dichiarava il difetto di giurisdizione. In relazione alle altre cartelle, prendeva atto che la sentenza di primo grado n. 3050/11/23 della CGT di Caserta aveva dichiarato per le cartelle nn. 1 e 2 cessata la materia del contendere, per le cartelle 3, 4, 5, 6, omessa la notifica degli atti prodromici, per la cartella 7 aveva rigettato il ricorso. In conseguenza di ciò la CGT di Caserta nel presente procedimento rilevava come per la cartella 7 fosse prescritto il credito erariale decennale (Irpef 2009). Accogliendo il ricorso nei termini indicati, la sentenza qui impugnata compensava le spese.
2. Propone appello Agenzia delle Entrate, regolarmente notificato al domicilio eletto della controparte in data 24 gennaio 2025, a mezzo pec, quindi tempestivamente (il termine scadeva il 3.2.25). L'appellante rappresenta che la sentenza n. 3050/11/23 è stata riformata dalla CGT di secondo grado con sentenza n. 4615/2024, che ha accertato come le notifiche degli atti prodromici rispetto alle cartelle 3, 4, 5, 6, risultavano regolarmente effettuate in data 10.6.2014 (Irpef 2009), 27.8.2015 (Irpef 2010), 25.7.2018 (Irpef 2011), 23.12.2015 (Irpef 2013) e rilevando come le eccezioni relative alla decadenza andavano – ma non lo erano state - fatte valere nei sessanta giorni dalla notifica della cartella. Inoltre, Agenzia delle Entrate rappresenta come anche in primo grado, nel presente giudizio, aveva esibito la prova delle menzionate notifiche, non valutate dal primo Giudice. Pertanto, l'Agenzia chiede la parziale riforma della sentenza di primo grado in ragione della sussistenza del credito tributario portato dalle citate cartelle, che rendeva legittima la proposta di compensazione e il diniego di rimborso. Chiede anche la vittoria quanto alle spese.
3. Non si è costituito il contribuente, nonostante la regolare e tempestiva notifica dell'atto di appello.
4. All'esito della camera di consiglio la Corte ha così deciso.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello dell'Agenzia è fondato in quanto la proposta di compensazione a fronte del rimborso è legittima. In primo luogo, la sentenza della Corte di Giustizia di II grado - depositata il 16.7.24 n. 4615/24 che accertava la regolarità delle notifiche e escludeva la prescrizione della pretesa tributaria - non poteva essere prodotta nell'ambito del presente procedimento in primo grado, essendo il deposito successivo al deposito della sentenza di primo grado qui impugnata. Pertanto, la formulazione di nuovo conio dell'art. 58 d.lgs. 546 del 1992 - come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 - recita, per quel che qui rileva: «1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile». È evidente che la sentenza di II grado del processo parallelo non poteva essere prodotta nel corso del giudizio di primo grado. Ad ogni buon conto, la sentenza di primo grado va anche annullata in quanto la Corte di primo grado aveva a disposizione la prova delle notifiche delle quattro cartelle indicate in premessa e, dunque, ben avrebbe potuto verificare la regolarità delle stesse e la circostanza che non si era verificata la prescrizione: la più risalente fra le notifiche è del 10.6.14 cosicché il termine decennale Irpef andava a scadere il 10.6.2024. Cosicché, all'atto della notifica della proposta di compensazione, intervenuta in data 8.8.23, i crediti opposti in compensazione sussistevano e l'atto è dunque legittimo (per altro andrebbe in aggiunta anche computata la sospensione Covid). Ne consegue la fondatezza dell'appello dell'Agenzia, in quanto le quattro cartelle rappresentano un credito nettamente superiore a quello accertato del contribuente.
2. L'appello dell'Agenzia va pertanto accolto con compensazione delle spese nel doppio grado, in quanto il ricorso nel presente giudizio è stato proposto dopo la sentenza n. 3050/11/23 dep. il 5.7.23 che riconosceva le ragioni del contribuente.
P.Q.M.
- accoglie l'appello della Agenzia delle Entrate. Spese dell'intero giudizio compensate Così deciso in data 5.2.26
Il Giudice est. Il Presidente
NC NA MO NO
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