Sentenza 18 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/06/2001, n. 8259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8259 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2001 |
Testo completo
E . N 6 6 I مله هنا 8 O Any 9 I 3 1 Z R / . A 4 N A / 8259/0 R - 6 T T 2 B REPUBBLICA ITALIANA S U . I . B R . L G I L P E . R OGGETTO A R D NOME D T . L B Imposta di successione: A E A D D SORTE SUPR MA DI CASSAZIONE presunzione di valore A I I E S dei beni mobili 3 N T R 1 E N E S . E T I S SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA N A E A M composta dai Magistrati: Dott. Giovanni OLLA Presidente R.G. N. 12130/98 Consigliere Cron. 18986 Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Rep. Dott. Mario CICALA Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere Ud. 16.2.2001 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12130 R.G. 1998, proposto da MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'pro tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro
SAN MARTINO D'AGLIE' ANTONELLA, SAN MARTINO D'AGLIE' GIOVANNA, SAN MARTINO D'AGLIE' EMANUELA, SAN MARTINO D'AGLIE' FILIPPO, le prime tre rappresentate e difese, giusta procure del 14 luglio 1998 a margine del controricorso, dagli avv.ti prof. Andrea COMBA e Mario CONTALDI, domiciliatario in Roma 0 alla via Pierluigi da Palestrina 63, ed, il quarto, rappresentato e 9 2 . N difeso, in virtù di procura speciale autenticata dal notaio Perosino di Torino il 20 luglio 1998 (rep. n. 30575), dall'avv. Virgilio GAITO, domiciliatario in Roma al piazzale Clodio 1; controricorrenti - per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte in data 8 aprile 1998, depositata col n. 41/37/98 il 23 aprile 1998. Uditi, nella pubblica udienza del 16 febbraio 2001: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Caputi lambrenghi, per il ricorrente, e gli avv.ti D'Ayala Valva, delegato, e Gaito, per i controricorrenti;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marco Pivetti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Apertasi, l'8 dicembre 1988, la successione di Casimiro AN NO di AN Germano e liquidata (in lire 80.005.650) la relativa imposta a carico del coniuge superstite e dei figli, successivamente l'Ufficio del Registro di Torino, portato a conoscenza delle risultanze di un verbale d'inventario - redatto il 22 dicembre 1989 e registrato in Moncalieri il 9 gennaio 1990, con indicazione del valore dei mobili, costituenti arredo di villa Luserna in Campiglione Fenile, lasciati in uso alla moglie col diritto di abitazione dell'immobile, in lire 3.660.350.000 -, notificò agli eredi, il 23 marzo 1992, un avviso di liquidazione per lire 1.446.520.000, a titolo di maggiore imposta di successione, con penalità ed interessi. Impugnarono l'atto i 2 coeredi LI, AN, IO ed LA AN NO d'LI di AN Germano, sostenendo l'impossibilità, per l'Amministrazione finanziaria, di superare il tetto massimo del valore dei mobili caduti in successione, corrispondente - 'ex' art. 8 comma 2 del d.P.R. 637/1972, come sostituito dall'art. 5 della legge 880/1986 - al 10% di quello complessivo netto dell'asse ereditario, e rilevando d'altronde l'inidoneità dell'inventario richiamato dall'Ufficio, peraltro dichiarato nullo dal Tribunale di Torino con sentenza del 30 settembre 1991. La Commissione Tributaria di primo grado di Torino accolse i ricorsi dei contribuenti, ed il gravame dell'Ufficio è stato previa riunione dei processi - respinto dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte con sentenza in data 8 aprile 1998, depositata col n. 41/37/98 il 23 aprile successivo, nella quale si ribadisce la irrilevanza dell'inventario ai fini del superamento del valore presunto di denaro, gioielli e 'mobilia' compresi nell'attivo ereditario, aggiungendosi il rilievo di nullità dell'avviso di liquidazione, per essere necessario, ai fini dell'imposta complementare, un apposito avviso di accertamento. Per la cassazione ricorre, con tre motivi, l'Amministrazione finanziaria, giusta atto notificato il 12-16 giugno 1998. Resistono separatamente, da un lato, AN, IO ed LA AN NO d'LI di AN Germano e, dall'altro, LI AN NO d'LI di AN Germano, con controricorsi rispettivamente notificati il 10 ed il 22 luglio 1998, entrambi illustrati da memoria. 3 Motivi della decisione Denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge 880/1986, che modifica l'art. 8 del d.P.R. 637/1972, e dell'art. 33 dello stesso d.P.R., la ricorrente Amministrazione finanziaria rileva che l'art. 5 cit., nel configurare l'inclusione presuntiva del dieci per cento del valore dell'attivo ereditario relativamente a denaro, gioielli e mobilia, fa salva l'ipotesi che da un inventario analitico risulti, per questi ultimi, un valore minore (o diverso). Si tratta di presunzione 'iuris tantum', a favore dei contribuenti, che può essere vinta solo da una prova fornita dagli stessi interessati. Ne trae la conseguenza che, mentre per l'Amministrazione è precluso ogni diverso accertamento, i privati, oltre a poter dimostrare nelle - ed è l'ipotesi normale, forme dovute un valore minore esplicitamente prevista -, possono offrire, con una propria ÷ dichiarazione di scienza integrativa della denuncia di successione, la prova di un valore superiore. Con l'ulteriore conseguenza che l'Amministrazione non compie in tal caso alcun accertamento di valore, poiché l'importo dei cespiti omessi risulta ai sensi dell'art. 33 d.P.R. 637/1972. In ordine successivo, espone violazione e falsa applicazione degli artt. 2699-2700 ed, eventualmente, 2900 c.c., osservando che i dati risultanti dall'inventario, redatto da notaio, possono essere superati solo attraverso la querela di falso. Con un terzo mezzo, deduce infine la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 d.P.R. 637/1972, 769 segg. c.p.c. e 1002- 4 1006 c.c., per tale via ribadendo l'efficacia, sul piano fiscale, dell'inventario a suo tempo redatto nel corso della vicenda successoria, ed aggiungendo non essere intervenuto, ai fini della liquidazione della maggiore imposta, alcun accertamento ad opera dell'ufficio impositore. Le controricorrenti oppongono l'infondatezza dell'impugnazione: prendono atto del riconoscimento di controparte circa la possibilità di vincere la presunzione, riconosciuta solo al contribuente, ed affermano che il punto è ormai coperto da giudicato;
osservano poi, da un lato, che il potere esercitato dall'Ufficio non ha riguardato il solo calcolo (esatto) dell'imposta dovuta, ma è stato illegittimamente inteso ad un vero e proprio accertamento, inquadrabile nell'art. 33 comma 2 d.P.R 637/1972 cit.; e deducono, dall'altro, ancora l'inefficacia sostanziale dell'inventario utilizzato - in particolare, perché non tutti i beni valutati ricadevano in successione -. L'altro resistente oppone, a sua volta, che: la presunzione relativa - sovrappostasi a quella assoluta del testo originario - può essere vinta solo dal contribuente e soltanto a vantaggio di lui;
il secondo mezzo è inammissibile, non contenendo la ragione della asserita violazione di legge;
la censura finale è condizionata, infine, dalla stessa erronea prospettiva su cui poggia la prima. Il ricorso si rivela infondato. La sentenza impugnata si fonda su una duplice 'ratio decidendi': a) la prima attiene alla impossibilità, per l'Amministrazione 5 finanziaria, di superare la presunzione circa il valore dei mobili (in senso lato) ricadenti nell'attivo ereditario;
b) la seconda si fonda sulla invalidità dell'avviso di liquidazione, impiegato dall'ufficio impositore. Questa stessa viene enunciata nella maniera seguente: “L'avviso di liquidazione di imposta suppletiva è comunque nullo o quantomeno annullabile. Infatti l'Ufficio, ritenendo di aver rilevato un maggior valore dell'attivo rispetto a quanto dichiarato dagli eredi, avrebbe dovuto, qualora ne ricorressero legittimi presupposti, notificare avviso d'accertamento valore ai fini dell'imposta complementare". La ricorrente Amministrazione finanziaria, mentre ha compiutamente censurato la prima ragione, non ha invece offerto elementi tali da attingere la seconda, evidentemente autonoma, e, come tale, sufficiente da sola a sorreggere la decisione. Difatti, in due punti soltanto del ricorso, rispettivamente individuabili in ordine al primo (ove si menziona espressamente l'art. 33 del d.P.R. 637/1972) ed al terzo motivo, allude alla erroneità dell'impostazione seguita dal giudice 'a quo', in maniera che, tuttavia, non appare producente. Nel primo punto, ricollegandosi alla possibilità di superamento della presunzione anche in aumento (conclusione condivisa da Cass. 5773/2000, relativa alla medesima vicenda, nei confronti del coniuge superstite dell'ereditando), desume la sufficienza dell'avviso di liquidazione da ciò, che "l'Amministrazione non ha effettuato alcun accertamento di valore ma si è attenuta alle norme dell'art. 33" cit., poiché "il valore dei cespiti omessi è stato indicato (...) dagli stessi 6 interessati al momento della formazione (...) dell'inventario e della loro richiesta di registrazione dell'atto" (ricorso, p. 7). Conclusione, questa, da correlarsi al precedente rilievo, secondo cui “la diversa consistenza dei mobili appartenenti all'asse ereditario è stata fornita dagli stessi ricorrenti, contribuenti, con una propria dichiarazione di scienza integrativa della precedente denuncia di successione" (ivi, p. 6). Non risultano specificate, nella censura, le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata - assunte in contrasto con l'indicata disposizione normativa o con l'interpretazione di essa ad opera della giurisprudenza ovvero della prevalente dottrina. Attraverso la critica riportata, la ricorrente finisce invece per introdurre nel dibattito elementi di fatto in realtà non esaminati dal giudice del merito, quali una dichiarazione successiva dei contribuenti - che, secondo la stessa prospettazione, non appare tuttavia individuabile in maniera diretta - ed una valutazione del loro comportamento globale, comprensivo della richiesta di registrazione del controverso inventario. Si tratta di argomenti che non attingono la 'ratio decidendi' della quale si discute. A conclusioni analoghe si perviene con riguardo al secondo punto, atteso che la ricorrente, limitandosi a definire erronea la necessità di "notificare avviso di accertamento di valore ai fini dell'imposta complementare e non per imposta suppletiva” (ivi, p. 10), non precisa il fondamento di questo rilievo critico, unicamente ribadendo che “l'avviso di liquidazione è stato notificato non sulla 7 base di valutazioni proprie dell'Ufficio (...), ma sulla base di espresse dichiarazioni di parte". In tal modo incorrendo nel medesimo difetto, di estraneità alla 'ratio decidendi' da censurare. Deriva, da ciò, la superfluità dell'esame della doglianza, di ordine più propriamente sostanziale, relativa all'ammissibilità del superamento della presunzione di cui all'art. 8 del d.P.R. 637/1972, come modificato dall'art. 5 della legge 880/1986, in danno del contribuente. Il ricorso deve essere pertanto respinto. Per il criterio della soccombenza, la ricorrente è tenuta alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 5.300.000, di cui 5.000.000 per onorari, in favore di LI AN NO D'LI, ed in lire 7.300.000, di cui 7.000.000 per onorari, in favore delle altre resistenti. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2001. II Cons. estensore II Presidente - Giovanni Olla - Enrico Papa trico lafa You E 0 6 N IL CANCELLIERE C1 9 O 5 I 1 Z . / NO BA A 4 N DEPOSITATO IN CANCELLERIA / R 6 T A S 2 I E I Oggi 18 G\U. 2001 . G . R R . RE L EN ST P A L IL CANCELLIERE . A T D 4 . U L B E E B A D I T T I R N A S 1 I E T N 3 S E R 1 S E E . I T N A A 0 M 08