Articolo 66 della Legge 23 aprile 1966, n. 218
Articolo 65Articolo 67
Versione
11 maggio 1966
Art. 66.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a favore del quali e' data facolta' al Ministro per il tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell' art. 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

Entrata in vigore il 11 maggio 1966