CASS
Sentenza 8 giugno 2023
Sentenza 8 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/06/2023, n. 24672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24672 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da De LE SI nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza del 16/06/2022 della Corte di Appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Costantini che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv.to Tartaglione Livio, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso con annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La corte di appello di Torino, con sentenza del 16 giugno 2022, confermava la sentenza del 19 febbraio 2019 del tribunale di Aosta, con cui De LE SI era stato condannato in ordine al capo b) inerente il reato di cui all'art. 110 cod. pen. 8 Dlgs. 74/2000. Penale Sent. Sez. 3 Num. 24672 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 04/05/2023 2.Avverso la predetta sentenza, De LE SI, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo due motivi di impugnazione. 3.Rappresenta, con il primo, vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. La corte di appello avrebbe confermato la motivazione del primo giudice in ordine alla mancata sospensione condizionale della pena, senza esaminare la questione a fronte di un atto di appello con cui era stata richiesta l'applicazione del predetto beneficio con dichiarazione di disponibilità del ricorrente ad effettuare lavori di pubblica utilità. 4. Con il secondo motivo deduce la nullità dela sentenza per la sua non riconducibilità al ricorrente, atteso che nel dispositivo si fa riferimento a soggetto diverso dal De LE. 5. Per ragioni di priorità logico-giuridica deve essere dapprima esaminato il secondo motivo. Esso è manifestamente infondato, quanto alla ritenuta nullità della sentenza, atteso che dal contesto della medesima, espressamente riferita alla impugnazione della prima decisione di condanna pronunziata nei confronti del De LE e ad una contestazione ed a profili di responsabilità riguardanti esclusivamente quest'ultimo, emerge la chiara susistenza di un mero errore materiale, tradottosi nella indicazione nel dispositivo, di soggetto diverso ( NA NI) rispetto al De LE, quale destinatario della disposta conferma della sentenza di primo grado. Tanto è conferrmato dalla stessa lettura del dispositivo letto in udienza, ove è correttamente riportato il nome dell'attuale ricorrente, a conferma che nel dispositivo come alfine riportato nella sentenza impugnata si è solo proceduto, per mero errore, alla trascrizione del diverso nome di NA NI. Il motivo così proposto non può che rilevare ai soli fini della correzione di errore materiale, ammissibile sul piano procedurale, a fronte della fondatezza, come appresso illustrata, del primo motivo di ricorso dedotto. In proposito, va ricordato che l'art. 130 cod. proc. pen., nel prevedere al primo comma che, laddove ne ricorrano le condizioni, la correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti "è disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento", aggiunge che "se questo è impugnato, e l'impugnazione non è dichiarata inammissibile, la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione". Consegue, quindi, che deve essere corretto il dispositivo della sentenza impugnata nella parte riferita al nome di "NA NI", da sostituirsi con il nome "De LE SI". 2 6. Il primo motivo è invece fondato, atteso che rispetto alla richiesta, proposta con atto di appello, di applicare il beneficio della sospensione condizionale, avanzata con contestuale manifestazione di disponibilità del ricorrente ad effettuare lavori di pubblica utilità, ai sensi e con riferimento, alla luce del caso concreto, all'art. 165 commi 1 e 2 cod. pen., la corte di appello ha trascurato questo aspetto, confermando solo l'assunto del primo giudice relativo alla mancanza, in quel primo giudizio, della disponibilità, poi subentrata in appello, a svolgere lavori socialmente utili. Nel caso in esame, trova applicazione, anche in assenza di elementi di giudizio utilizzabili da questa corte per un giudizio sul tema in questa sede, il principio per cui l'omessa pronuncia, da parte della corte di appello, sulla richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena, determina l'annullamento con rinvio della sentenza, ove in essa manchi il giudizio prognostico di ricaduta nel reato e non vi siano elementi utili per una valutazione circa la concessione del beneficio in sede di legittimità. (Sez.
2 - n. 27886 del 23/06/2022 Ud. (dep. 18/07/2022 ) Rv. 283842 - 01). 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata limitatamente alla richiesta sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Dispone altresì la correzione dell'errrore materiale di cui al dispositivo della sentenza impugnata, nella parte riferita al nome di "NA NI", da sostituirsi con il nome "De LE SI".
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Torino. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto nella sentenza del 16-06-2022 emessa dalla corte di appello di Torino nel senso ove è scritto NA NI si legga De LE SI. Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali Coi deciso in Roma, il 4 maggio 2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Costantini che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv.to Tartaglione Livio, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso con annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La corte di appello di Torino, con sentenza del 16 giugno 2022, confermava la sentenza del 19 febbraio 2019 del tribunale di Aosta, con cui De LE SI era stato condannato in ordine al capo b) inerente il reato di cui all'art. 110 cod. pen. 8 Dlgs. 74/2000. Penale Sent. Sez. 3 Num. 24672 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 04/05/2023 2.Avverso la predetta sentenza, De LE SI, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo due motivi di impugnazione. 3.Rappresenta, con il primo, vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. La corte di appello avrebbe confermato la motivazione del primo giudice in ordine alla mancata sospensione condizionale della pena, senza esaminare la questione a fronte di un atto di appello con cui era stata richiesta l'applicazione del predetto beneficio con dichiarazione di disponibilità del ricorrente ad effettuare lavori di pubblica utilità. 4. Con il secondo motivo deduce la nullità dela sentenza per la sua non riconducibilità al ricorrente, atteso che nel dispositivo si fa riferimento a soggetto diverso dal De LE. 5. Per ragioni di priorità logico-giuridica deve essere dapprima esaminato il secondo motivo. Esso è manifestamente infondato, quanto alla ritenuta nullità della sentenza, atteso che dal contesto della medesima, espressamente riferita alla impugnazione della prima decisione di condanna pronunziata nei confronti del De LE e ad una contestazione ed a profili di responsabilità riguardanti esclusivamente quest'ultimo, emerge la chiara susistenza di un mero errore materiale, tradottosi nella indicazione nel dispositivo, di soggetto diverso ( NA NI) rispetto al De LE, quale destinatario della disposta conferma della sentenza di primo grado. Tanto è conferrmato dalla stessa lettura del dispositivo letto in udienza, ove è correttamente riportato il nome dell'attuale ricorrente, a conferma che nel dispositivo come alfine riportato nella sentenza impugnata si è solo proceduto, per mero errore, alla trascrizione del diverso nome di NA NI. Il motivo così proposto non può che rilevare ai soli fini della correzione di errore materiale, ammissibile sul piano procedurale, a fronte della fondatezza, come appresso illustrata, del primo motivo di ricorso dedotto. In proposito, va ricordato che l'art. 130 cod. proc. pen., nel prevedere al primo comma che, laddove ne ricorrano le condizioni, la correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti "è disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento", aggiunge che "se questo è impugnato, e l'impugnazione non è dichiarata inammissibile, la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione". Consegue, quindi, che deve essere corretto il dispositivo della sentenza impugnata nella parte riferita al nome di "NA NI", da sostituirsi con il nome "De LE SI". 2 6. Il primo motivo è invece fondato, atteso che rispetto alla richiesta, proposta con atto di appello, di applicare il beneficio della sospensione condizionale, avanzata con contestuale manifestazione di disponibilità del ricorrente ad effettuare lavori di pubblica utilità, ai sensi e con riferimento, alla luce del caso concreto, all'art. 165 commi 1 e 2 cod. pen., la corte di appello ha trascurato questo aspetto, confermando solo l'assunto del primo giudice relativo alla mancanza, in quel primo giudizio, della disponibilità, poi subentrata in appello, a svolgere lavori socialmente utili. Nel caso in esame, trova applicazione, anche in assenza di elementi di giudizio utilizzabili da questa corte per un giudizio sul tema in questa sede, il principio per cui l'omessa pronuncia, da parte della corte di appello, sulla richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena, determina l'annullamento con rinvio della sentenza, ove in essa manchi il giudizio prognostico di ricaduta nel reato e non vi siano elementi utili per una valutazione circa la concessione del beneficio in sede di legittimità. (Sez.
2 - n. 27886 del 23/06/2022 Ud. (dep. 18/07/2022 ) Rv. 283842 - 01). 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata limitatamente alla richiesta sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Dispone altresì la correzione dell'errrore materiale di cui al dispositivo della sentenza impugnata, nella parte riferita al nome di "NA NI", da sostituirsi con il nome "De LE SI".
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Torino. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto nella sentenza del 16-06-2022 emessa dalla corte di appello di Torino nel senso ove è scritto NA NI si legga De LE SI. Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali Coi deciso in Roma, il 4 maggio 2023.