Sentenza 23 aprile 2013
Massime • 1
È legittimo il provvedimento con cui il giudice rigetta l'istanza dell'indagato tesa ad ottenere il prelievo mensile dalla somma di danaro oggetto di sequestro preventivo di un ammontare funzionale a garantirgli di far fronte alle primarie esigenze di vita, atteso che il limite di operatività della misura cautelare reale in tal senso è già fissato a priori dall'art. 104 disp. att. cod. proc. pen., il quale impedisce il sequestro dei beni mobili assolutamente impignorabili ai sensi delle disposizioni civilistiche.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/04/2013, n. 23106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23106 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2013 |
Testo completo
231 06/ 13 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Sent. n. sez. 1097 Composta da Alfredo Teresi CC 23/04/2013 -- Presidente - Elisabetta Rosi R.G.N. 51915/2012 Chiara Graziosi Gastone Andreazza - Relatore - Alessandro M. Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da EC CE, n. a Santeramo in Colle il 27/02/1956; avverso la ordinanza del Tribunale di Monza, in data 20/11/2011; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale V. D'Ambrosio, che ha concluso per il rigetto;
RITENUTO IN FATTO 1.EC CE ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Monza ha rigettato l'appello presentato avverso l'ordinanza del Tribunale in composizione collegiale di rigetto di istanza di dissequestro di beni, già assoggettati a sequestro per equivalente, relativamente a vari reati tributari (presentazione di dichiarazioni fiscali fraudolente, emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti) nonché al reato di cui all'art. 416 c.p., onde potere disporre della somma mensile di euro 2.000,00 per potere fare fronte alle necessità primarie di vita.
2. Con un unico motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione all'art. 322 ter c.p.; si duole che il tribunale non abbia accertato se e in quale misura la EC abbia tratto profitto dalle ipotesi contestate;
censura poi che non abbia dato alcun seguito al provvedimento del Gip che aveva correttamente autorizzato il prelievo di euro 2.000,00 al mese dal denaro sotto sequestro nonché la contraddittorietà con tale ultimo provvedimento dell'argomentazione per cui l'eventuale concessione di un prelievo mensile vanificherebbe lo stesso sequestro preventivo consentendo di erodere progressivamente il quantum sottoposto al vincolo, argomentazione peraltror in contrasto con il principio di non colpevolezza dell'art. 27 Cost.; sottolinea la necessità di poter disporre di tali somme per far fronte alle esigenze fondamentali di vita. Precisa infine che l'istanza del 24/10/2012 rivolta al Tribunale non era altra e diversa istanza rispetto a quella proposta al Gip ma istanza volta ad ottenere l'esecuzione della stessa. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso va rigettato. Va anzitutto osservato, quanto alla doglianza, peraltro del tutto generica, circa la mancata individuazione del profitto, che il sequestro è stato disposto in relazione a reati tributari nei quali la stessa condotta illecita dà luogo, in generale, a profitto consistente nel mancato pagamento delle imposte conseguenti anche, eventualmente, a costi fittiziamente esposti, mentre, d'altra parte, ogni censura volta a sostenere la legittima provenienza dei beni sottoposti a sequestro confligge con la stessa ratio del sequestro per equivalente, del tutto svincolata dalla natura lecita o meno della provenienza dei beni aggrediti. Quanto alla principale censura, va in primo luogo rilevato che, al di là della legittimità o meno degli stessi, nessun precedente vincolante per il tribunale potevano rappresentare i provvedimenti con cui il Gip, in precedenza, e precisamente nelle date dell'11/07/2011 e del 02/02/2012, aveva autorizzato l'instante a prelevare periodicamente dal denaro sotto sequestro somme per far fronte ai propri fabbisogni, non potendo evidentemente tali provvedimenti, in ragione dei criteri di competenza "funzionale", spingere i propri effetti al di là della fase strettamente propria delle indagini preliminari sino a pervadere quella dibattimentale. Ne consegue, tra l'altro, che, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, nessuna finalità di esecuzione, sostanzialmente pretesa come "dovuta", del provvedimento del Gip poteva essere ravvisata alla base della richiesta di "dissequestro", rigettata dal Tribunale. 2 Ciò posto, e venendo al merito, il ricorso censura fondamentalmente l'assunto del Tribunale, condiviso anche dai giudici del riesame, secondo cui le pretese di "dissequestro" parziale della ricorrente contrasterebbero con la ratio stessa del sequestro per equivalente, posto che progressivi prelievi di denaro verrebbero ad erodere la finalità, sottesa allo strumento cautelare, diretta a consentire di procedere, una volta riconosciuta la responsabilità, a confisca per equivalente del profitto dei reati perpetrati. Tale doglianza non può tuttavia condividersi : non solo infatti la stessa risulta fondamentalmente immotivata quanto alle ragioni che giustificherebbero un tale assunto, dato che il richiamo al principio di non colpevolezza appare non pertinente allorché si versi in tema di misure cautelari, tra cui rientra il sequestro preventivo, per le quali il principio di non colpevolezza è, evidentemente, adeguatamente soddisfatto attraverso la sufficiente individuazione del "fumus" del reato contestato, ma è anche contrastante con le norme di legge laddove quest'ultima indica specificamente, nella disciplina del pignoramento presso il debitore del codice di rito civile come richiamata dall'art.104 disp. att. c.p.p., le cose mobili assolutamente impignorabili, individuate in particolare negli artt. 514 n. 2 e 515 c.p.c; è infatti l'impignorabilità delle stesse a rappresentare il "limite di operatività" per così dire "a monte" del sequestro in funzione delle esigenze di vita primarie dell'interessato senza che, al di là di esse, il sequestro possa essere ulteriormente limitato "a valle" o, addirittura, sostanzialmente caducato, come invece, in fatto, finirebbe per pretendere la ricorrente. La infondatezza delle pretese della ricorrente comporta il rigetto del ricorso con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 23 aprile 2013 Il Consigliere est. Il Presidente Gastone Andreazza Alfredo Teresi. DEPOSITATA IN CANCELLERIA 29 MAG 2013 IL A M E OR Luana MarianiELLIERE IL CANCELLIE 3