Articolo 67 della Legge 18 febbraio 1963, n. 173
Articolo 66Articolo 68
Versione
27 marzo 1963
Art. 67.
Agli effetti del procedimento disciplinare per il sottufficiale residente all'estero si considera come residenza di servizio l'ultima da lui avuta nel territorio della Repubblica.
Il sottufficiale deferito alla Commissione distrettuale e che sia residente all'estero, qualora ritenga di non potersi presentare alla Commissione e ne dia partecipazione al presidente, puo' far prevenire una memoria difensiva ei documenti che ritiene utili a sua discolpa.
Entrata in vigore il 27 marzo 1963