Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/11/2025, n. 38149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38149 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da
UGO BELLINI
- Presidente -
NI OR - Relatore -
NI FA
RO AN
AR TE AR
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38149/2025 Roma, li, 24/11/2025
Sent. n. sez. 952/2025
CC
28/10/2025 R.G.N. 19745/2025
RI SA nato in (ALBANIA) il 23/03/1993
avverso la sentenza del 12/02/2025 della Corte d'appello di Brescia Udita la relazione svolta dal Consigliere EL AF;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA CERONI
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la pronuncia con la quale il 17 maggio 2023 il GUP del Tribunale di Bergamo, in sede di rito abbreviato, aveva dichiarato RI SA responsabile del reato previsto dall'art. 590 bis, commi 2 e 7, cod. pen. in relazione all'art. 186, comma 2 lett. c), D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 per essersi posto alla guida dell'autoveicolo Opel Corsa tg. DW922BT in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche (tasso alcolemico rilevato pari a 2,62 g/l) e aver cagionato a un minore una "frattura poligrammatica femore sx, fratture terzo medio clavicola sx piccolo pnx apicale destro", dalla quale derivava una malattia giudicata guaribile in oltre 40 giorni, con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di pari durata. Il fatto era stato commesso per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e con violazione degli articoli 140,143 e 186 bis, comma 1 lett. c), cod. strada, poiché, in qualità di neopatentato, alla guida del veicolo sopra indicato, in stato di alterazione derivante dall'assunzione di
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 18e85a9024545c52 Firmato Da: NI OR Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 9338965e0483047
sostanze alcoliche, procedeva in modo discontinuo e spezzettato a zig zag, omettendo così di tenersi il più possibile sul margine destro della carreggiata e tenendo un comportamento di guida non prudenziale ed andando a urtare il velocipede condotto dal minore. Con l'attenuante di cui all'art. 590 bis, comma 7, cod.pen. in quanto l'evento era stato determinato in parte anche dalla condotta della parte offesa, che procedeva contromano in violazione dell'art. 143, comma 11, d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992. In Costa Volpino, 13 ottobre 2020.
2. La Corte d'appello, confermando la dinamica del sinistro appurata dal GUP, ha disatteso il motivo d'impugnazione relativo all'affermazione di responsabilità dell'imputato in ragione del fatto che dalle dichiarazioni della persona offesa, del testimone oculare, nonché dai filmati in atti, risultava che, diversamente da quanto riferito dall'imputato, l'impatto con la bicicletta condotta dalla parte offesa era stato frontale, per cui non aveva trovato riscontro la tesi dell'appellante, che aveva parlato di un improvviso sorpasso a destra da parte di una bicicletta. Si trattava, peraltro, di una bicicletta da bambino, per cui non era verosimile che potesse sorpassare un'automobile in movimento. Il concorso di colpa della parte offesa era già stato riconosciuto, mentre l'assenza di colpa dell'imputato era da escludersi perché non aveva neanche tentato di evitare l'impatto, mancando tracce di frenata, e pur avendo dinanzi a sé un rettilineo illuminato con lampioni.
3. Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, formulando un unico motivo con il quale deduce vizio di motivazione, in ragione del fatto che, pur nella chiarezza del capo d'imputazione, la Corte d'appello avrebbe errato nell'individuare l'esatta denominazione della parte offesa, scambiandola per il testimone, ed avrebbe quindi adottato una motivazione illogica nel non riconoscere l'assenza di colpa dell'imputato, laddove il minore era improvvisamente sopraggiunto contromano in una strada scarsamente illuminata, senza gli appositi dispositivi di segnalazione, decidendo repentinamente di attraversare neanche vicino ad un attraversamento pedonale. L'attraversamento del ciclista, lungi dal costituire mera concausa dell'evento, era da considerarsi causa esclusiva dello stesso.
4. Il Procuratore generale ha depositato memoria con la quale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: Bab286847cf35698- Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 18e85a9024545c52 Firmato Da: NI OR Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 9338965e0483047
2. Va premesso che la sentenza impugnata ha confermato interamente la ricostruzione in fatto della decisione di primo grado, per cui le due pronunce di merito integrano la nozione di doppia sentenza conforme. Ne deriva che le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Ulteriore conseguenza della "doppia conforme" di condanna è che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, [...], Rv. 27201801). Nessuna di queste condizioni appare ravvisabile nel caso in disamina, in cui il ricorso, sotto l'apparenza del vizio motivazionale, pretende di asseverare, su alcuni punti specifici, una diversa valutazione del compendio probatorio, richiamando aspetti di merito non deducibili in sede di legittimità e legittimare una ricostruzione alternativa della dinamica del sinistro.
2.1 È noto, infatti, che non sono deducibili in sede di legittimità le doglianze che investano profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto, che sono riservati alla cognizione del giudice di merito le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (sez. U. n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; sez. 4, n. 4842 del 2/12/2003, [...], Rv. 229369). Più recentemente è stato riconosciuto che ricorre il vizio di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo,
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: Bab286847cf35698- Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 18e85a9024545c52 Firmato Da: NI OR Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 9338965e0483047
e le conseguenze che se ne traggono, e, invece, di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice conducenti ad esiti diversi siano state poste a base del suo convincimento (sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, [...], Rv. 281105).
3. Tanto chiarito, nel caso di specie, la Corte di Appello ha ricostruito la vicenda fattuale in modo logico e consequenziale, evidenziando in termini analitici e coerenti tutti i passaggi salienti, in termini causali, che hanno condotto alla verificazione del sinistro e operando la ricostruzione dei fatti in termini aderenti alle risultanze processuali. In particolare, sulla base delle testimonianze acquisite e fornendo un'adeguata argomentazione logico giuridica alle conclusioni cui è pervenuta con riferimento al giudizio di attendibilità della persona offesa. Va invero escluso che la sentenza impugnata abbia confuso la parte offesa con il testimone, neanche solo per i rispettivi nomi e cognomi. Al quarto rigo della pagina 5, la sentenza elenca le fonti di prova omettendo, per evidente errore materiale, la punteggiatura. Ne deriva l'apparente attribuzione alla persona offesa del nome del testimone, In modo logico e coerente, inoltre, la Corte d'appello ha spiegato le ragioni per cui la tesi del ricorrente non poteva essere accolta. Dalle fonti di prova (dichiarazioni della persona offesa, del testimone, nonché dai filmati acquisiti) risultava, diversamente da quanto sostenuto dall'imputato, che lo scontro era avvenuto frontalmente e non per il superamento da destra da parte di una bicicletta. Del resto, sarebbe stato inverosimile che una bicicletta da bambino, quale era quella coinvolta nello scontro, potesse superare l'auto in marcia. Fermo il concorso di colpa della parte offesa, la condotta dell'imputato era colposa perché lo stesso, nonostante si fosse trovato davanti due biciclette viaggianti contromano, non aveva neanche tentato di rallentare o di evitare lo scontro. Ciò, nonostante avesse davanti un lungo rettilineo illuminato da lampioni. Solo la disattenzione o le condizioni di alterazione dovute all'assunzione di alcol avrebbero potuto impedire all'imputato di rendersi conto delle biciclette che procedevano contromano. Pertanto, seppure non gli si potesse addebitare il fatto di non aver tenuto strettamente la destra, all'imputato si doveva addebitare di non aver tenuto una condotta di guida consona ai luoghi e alla situazione in cui si era venuto a trovare (art. 140, 141, comma 2, cod. strada).
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST
QUALIFIED CA 1 Seriale: Bab286847cf35698- Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 18e85a9024545c52
Firmato Da: NI OR Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 9338965e0483047
4. Il motivo, dunque, reitera sostanzialmente le questioni già disattese congruamente dalla sentenza impugnata. La decisione si conforma, peraltro, alla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, l'utente della strada deve regolare la propria condotta in modo che essa non costituisca pericolo per la sicurezza di persone e cose, tenendo anche conto della possibilità di comportamenti irregolari altrui, sempre che questi ultimi non risultino assolutamente imprevedibili. Sotto tale ultimo profilo, è stato chiarito che "I'imprevedibilità di un ostacolo, incontrato da un veicolo sulla sua linea di marcia, può escludere la colpa solo se la percezione dello ostacolo sia tanto improvvisa da porre il conducente nella assoluta ed incolpevole impossibilità di evitare l'investimento" (in tal senso, ex multis, Sez. 4 n. 20330 del 13/01/2017, [...], Rv. 270227).
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), consegue, oltre alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2025.
Il Consigliere est.
EL AF
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Il Presidente
UG LL
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