Art. 23.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 200 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, nel capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1984, alla voce: "Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 200 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, nel capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1984, alla voce: "Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.