Articolo 23 della Legge 29 novembre 1984, n. 798
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4 dicembre 1984
Art. 23.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 200 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, nel capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1984, alla voce: "Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 4 dicembre 1984