Sentenza 4 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/2002, n. 8068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8068 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2002 |
Testo completo
י Aula 'B' ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLI -0-8068/ 02 REPUBBLICA ITALIANA ART. 23 L. 24-11-1981 VINOME DEL POPOLO ITALIANO mediche SUPREMA DI SANZIONE SEZIONE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 13262/99 Dott. Antonio SAGGIO - Presidente - FELICETTI Rel. Consigliere Dott. Francesco - Consigliere Cron.22178 Dott. Giuseppe MA BERRUTI Rep. Dott. Sergio DI AMATO Consigliere Ud. 14/02/2002 Dott. MA Rosaria CULTRERA Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente ->>
contro
ELITOP Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso l'avvocato SALVATORE DI MATTIA, rappresentata e difesa dall'avvocato TERESA PIERANTONI, 2002 giusta delega a margine del controricorso;
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- controricorrente -
avverso la sentenza n. 50/99 del RE di LANCIANO, depositata il 15/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2002 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo 1 La OP s.r.l., con ricorso 22 aprile 1996 al RE di Lanciano, proponeva opposizione avverso il decreto, notificato il il 27 marzo 1996, con il quale il Ministero dei trasporti e della navigazione le aveva ingiunto il pagamento di lire 20.000.000 quale sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 788 cod. nav., nel testo di cui alla legge n. 862 del 1980. De- duceva che la sanzione era stata irrogata alla società nell'erroneo presupposto che essa avesse svolto un'attività di trasporto pubblico di persone, mentre essa aveva svolto solo voli pubblicitari a scopo non lucrativo, rispetto alle quali era stato pattuito con L'Ente Fiera di Lanciano unicamente un rimborso spese. Costituitosi il contraddittorio, il Ministero dei trasporti chiedeva il rigetto dell'opposizione. Il RE, con sentenza depositata il 15 febbraio 2 tra-1999, accoglieva l'opposizione. Il Ministero dei sporti e della navigazione ha proposto ricorso a questa Corte avverso la sentenza, con atto notificato il 21 giugno 1999 alla società OP, formulando un unico motivo di gravame. La parte intimata, dopo che questa Corte aveva ordinato la rinnovazione della notifica del ricorso avvenuta in data 30 luglio 2001 ha proposto controricorso, con atto notificato l'11 ottobre 2001. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il ricorso si denuncia la violazione dell'art. 788 cod. nav. e dell'art. 1679 cod. civ., nonchè degli artt. 2 e 6 della legge n. 862 del 1980. Si deduce al riguardo che il RE avrebbe erro- neamente ritenuto che nel caso di specie non vi era stata un'attività di trasporto di passeggeri, per la quale era richiesta apposita licenza e non era suffi- ciente quella di lavoro aereo, ottenuta dalla OP. Infatti la OP aveva stipulato con l'Ente Fiera di Lanciano un contratto di noleggio di aeromobili e aveva compiuto voli sulla città con passeggeri, così ponendo in essere un'attività di trasporto pubblico di passeg- geri, a titolo oneroso, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 18 giugno 1981, che considera l'esercizio di trasporto pubblico di passeggeri naturalmente onerosa, tale nel caso di specie anche perché la OP é una società il 3 cui oggetto comprenderebbe sicuramente l'effettuazione del trasporto pubblico di passeggeri, che comunque sa- rebbe stato "effettuato per una mera finalità di lucro e non di cortesia". 2 Vanno pregiudizialmente rigettate le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dall'intimato: a) sotto il profilo del difetto di legittimazione -all'impugnazione, per essere state con D.lgs. 25 lu- glio 1997, n. 250 - le funzioni del Ministero dei Tra- sporti relative all'attività sanzionatoria trasferite all'E.N.A.C. conconseguente subentro di detto Ente al Ministero nella titolarità dei relativi rapporti;
b) dell'acquiescenza da parte dell'E.N.A.C., per avere es- so pagato le spese processuali dovute in base alla sen- tenza di primo grado senza riserva. Quanto al primo aspetto, va rilevato che l'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 25 luglio 1997, n. 250 ha disposto il trasferimento all'E.N.A.C., tra l'altro, dell'attività sanzionatoria già attribuite alla Dire- zione generale dell'Aviazione civile e l'art. 8 di det- to d.lgsl. ha disposto che esso, nell'esercizio delle funzioni trasferite, "subentra nella titolarità dei rapporti attivi e passivi". Trattasi, peraltro, di una successione a titolo particolare, riguardante i rapporti così specificati 4 già facenti capo al Ministero, e non di una successione a titolo universale. Conseguentemente, a norma dell'art. 111 c.p.c., il processo prosegue fra le parti originarie e ciascuna di esse continua ad essere legit- timata all'impugnazione delle sentenze. Quanto al secondo aspetto, il pagamento, anche senza riserva, delle spese processuali liquidate in una sentenza esecutiva, come quella in questione, non com- porta acquiescenza a detta sentenza, neppure quando sia stata, come nella fattispecie, effettuata antecedente- mente all'intimazione del precetto (Cass. SS. UU. 1 di- cembre 2000, n. 1242). Il ricorso é peraltro inammissibile sotto altro aspetto. L'art. 788 del codice della navigazione dispone che i servizi di trasporto aereo non di linea non pos- sono essere esercitati senza la preventiva licenza del Ministero dei Trasporti, rilasciata alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli artt. 789, 790 e 791 del co- dice della navigazione e dal regolamento di attuazione emanato con decreto del Ministro dei Trasporti. L'art. 2 del D.M. 18 giugno 1981 statuisce che il servizio aereo non di linea comprende tutte le attività di trasporto di passeggeri e merci in campo nazionale e internazionale effettuate contro remunerazione, diverse 5 dai servizi di linea disciplinati dagli artt. 776-787 del codice della navigazione. La sentenza impugnata ha accolto l'opposizione av- verso l'irrogazione di una sanzione amministrativa, ir- rogatale per avere svolto attività di trasporto pubbli- co non di linea di persone in quanto: a) non vi sarebbe stato trasporto di persone tra aeroporti diversi, ma solo un volo con passeggeri sulla città di Lanciano, nel corso di una malifestazione organizzata dall'Ente Fiera;
b) il trasporto non sarebbe stato effettuato a titolo oneroso, avendo la OP ricevuto solo un rim- borso spese, come documentato dal raffronto fra i costi orari di volo e la somma ricevuta dall'Ente che aveva organizzato la manifestazione. In relazione alla prima di dette rationes deci- dendi con il ricorso non é stata formulata alcuna cen- sura, diretta a dimostrare che la licenza in questione sia necessaria anche per trasporti di passeggeri senza spostamento da un aeroporto ad un altro;
in relazione alla seconda, si censura la valutazione di gratuità del trasporto, compiuta dal giudice di merito sulla base di argomentazioni che non sono illogiche e che, pertanto, non possono essere suscettibili di riesame in sede di giudizio di legittimità. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano nella misura di euro mille per onorari ed euro cinquan- ta per spese vive.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della ELITOP s.r.l. delle spese del giudizio di cassazione, che liquida I 9 L nella misura di lire mille euro per onorari e cinquanta 8 L 6 O e l B . a E n N euro per spese vive. e , E p 1 N 8 a O I 9 m Z Così deciso in Roma il 14 febbraio 2002, nella 1 e t A : R 1 s i T 1 s S : I l 4 camera di consiglio della prima sezione civile. G a 2 E e R . h 1 c A i f Il Consigliere estensore Il Presidente D 3 i 2 d E o T . N T m E Antonio Saggio Francesco Felicetti R S From Jeh with E A h IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN CANCELLERIA MA Di AN Dr - 4 GUL 2002 Oggi, IL CANCELLIERE MA Di UZ пь оноо 7