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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 01/08/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Barbara De Munari Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 1698/2023 R.G.
da
, con l'avv. PRISCO MADDALENA, come da procura in atti;
Pt_1
- ricorrente -
contro
, Controparte_1
- resistente contumace -
e con l'intervento del P.M.
oggetto: Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni parte ricorrente:
“CONCLUSIONI
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra la Signora ed il Signor Pt_1 [...]
contratto dinnanzi all'ufficiale dello stato civile di Grand Dakar CP_1
(dipartimento di Dakar) Senegal e trascritto. L'atto di matrimonio è stato trascritto, 2
su richiesta del Sig. protocollata al n. 3661, in data Controparte_1
11/04/2013 dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santa Giustina in Colle (PD);
- disporre l'affidamento dei figli minori della coppia , Per_1 Persona_2
e in via super esclusiva alla madre, la quale potrà compiere
[...] Per_3
autonomamente ogni scelta riguardante gli stessi, a titolo esemplificativo e non esaustivo in ambito scolastico, sanitario, extrascolastico, richiedere documenti presso enti ecc…., con collocazione presso la madre;
- porre a carico del resistente il pagamento in favore della ricorrente, a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 10 di ogni mese, delle seguenti somme a titolo di mantenimento dei figli: Euro 250,00 per la minore , Euro 250,00 complessivi Per_1
per i minori e;
Euro 250,00 per la figlia Persona_2 Per_3 Per_4
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, oltre a rivalutazione
[...]
annuale ISTAT;
- disporre che le spese straordinarie vengano individuate e ripartite tra i coniugi in misura del 50% a carico del Signor in osservanza del Controparte_1
“PROTOCOLLO D'INTESA PER LE SPESE STRAORDINARIE IN MATERIA DI
SEPARAZIONE, DIVORZIO E RELATIVE MODIFICHE NONCHE' DI
AFFIDAMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO”, sottoscritto dal
Presidente del Tribunale di Padova e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati in data 17 gennaio 2017;
- disporre a favore della ricorrente l'assegno unico.
In ogni caso, con vittoria di onorari e spese di giudizio.”.
Conclusioni del pubblico ministero:
“Visto, si interviene, riservandosi l'esercizio delle facoltà previste dalla legge.”
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso, depositato in data 26.02.2023, conveniva in giudizio Pt_1 [...]
allegando che in data 01.04.2001 avevano contratto matrimonio, con rito CP_1
civile, in regime di separazione dei beni, a Grand Dakar (Senegal), matrimonio trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Santa Giustina in Colle (PD) al n. 3, parte II, serie C, anno 2013 (cfr. doc. 1 ricorso introduttivo);
- riferiva che dalla loro unione coniugale erano nati 4 figli: nata il Persona_4
06.10.2002 maggiorenne non economicamente autosufficiente, sottoposta ad ADS;
nata il [...]; nato il [...] e nata Per_1 Persona_2 Per_3
il 05.02.2019;
- rappresentava che il nucleo familiare viveva in un immobile, condotto in locazione,
sito in San Giovanni delle Pertiche (PD) e che il canone di locazione era integralmente corrisposto dalla ricorrente;
- allegava che le parti si erano separate consensualmente, giusto decreto n. cronol.
5103/2020 del 09.06.2020 (cfr. doc. 3 ricorso introduttivo);
- riferiva che dopo la separazione le parti non si erano più riconciliate e che il resistente aveva fatto perdere le sue tracce e non versava alcun contributo per il mantenimento della prole, come stabilito in sede di separazione;
- riferiva, quindi, di non avere contatti, da tempo, col resistente e di non essere a conoscenza della sua situazione reddituale/lavorativa ma, a seguito di ricerche, aveva appresso che il resistente si trovava in Svizzera (cfr. doc. 4 ricorso introduttivo);
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- rappresentava le difficoltà quotidiane nella gestione della prole, stante la totale assenza della figura paterna e la mancanza di un sostegno economico nella cura dei figli nati dall'unione coniugale;
- formulava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“CONCLUSIONI
Voglia l'Illustrissimo Tribunale, contrariis reiectis,
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra la Signora ed il Signor Pt_1 [...]
contratto dinnanzi all'ufficiale dello stato civile di Grand Dakar CP_1
(dipartimento di Dakar) Senegal e trascritto L'atto di matrimonio è stato trascritto, su richiesta del Sig. protocollata al n. 3661, in data 11/04/2013 Controparte_1
dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santa Giustina in Colle (PD);
- disporre l'affidamento esclusivo rafforzato alla Signora dei figli: Pt_1 Per_4
nata a [...] il [...]; nata a [...]
[...] Per_1
(PD) il 05/08/2008; nato a [...] il [...] Persona_2
e nata a [...] il [...] ; Per_3
- disporre che la responsabilità genitoriale sia esercitata unicamente dalla Signora
quale unico centro decisionale per i figli;
Pt_1
- disporre a carico del Sig. i seguenti importi a titolo di Controparte_1
concorso al mantenimento dei figli: Euro 250,00 per la minore;
Euro 250,00 Per_1
complessivi per i minori e;
Euro 250,00 per la figlia Persona_2 Per_3
. Il mantenimento verrà annualmente rivalutato secondo l'indice ISTAT;
Persona_4
- disporre che le spese straordinarie vengano individuate e ripartite tra i coniugi in misura del 70% a carico del Signor in osservanza del Controparte_1
“PROTOCOLLO D'INTESA PER LE SPESE STRAORDINARIE IN MATERIA DI
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SEPARAZIONE, DIVORZIO E RELATIVE MODIFICHE NONCHE' DI
AFFIDAMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO”, sottoscritto dal
Presidente del Tribunale di Padova e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati in data 17 gennaio 2017.
In ogni caso, con vittoria di onorari e spese di giudizio.
Con riserva di ulteriormente dedurre ed eccepire e articolare i mezzi istruttori e depositare ulteriori documenti in corso di giudizio.”
- dopo vari rinvii d'udienza per permettere il corretto perfezionamento della notifica,
all'udienza dell'11.10.2024 compariva soltanto parte ricorrente, la quale produceva documentazione in lingua straniera attestante l'avvenuta notifica, perfezionatasi in data 05.02.2024 e chiedeva che venisse dichiarata la contumacia del resistente. Il
giudice istruttore, rilevando che la documentazione attestante il perfezionamento della notifica, prodotta in atti, era in lingua straniera concedeva un temrine per il deposito della relativa traduzione asseverata e per la produzione della documentazione attestante il possesso della cittadinanza italiana in capo a parte ricorrente e rinviava all'udienza del 12.11.2024;
- con nota di deposito del 07.11.2024 parte ricorrente depositava la traduzione asseverata attestante l'esito positivo della notifica degli atti del giudizio a parte resistente ed i certificati del Ministero dell'Interno attestanti il possesso della cittadinanza italiana da parte di entrambe le parti in causa (cfr. doc. ti 1-3 deposito del
07.11.2024) .
- All'udienza del 12.11.2024 il giudice istruttore, verificato il perfezionamento della notifica, dichiarava la contumacia del resistente ed emetteva i seguenti provvedimenti provvisori:
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“1) dichiara la contumacia del resistente;
2) affida i figli minori della coppia , e in via Per_1 Persona_2 Per_3
super esclusiva alla madre la quale potrà compiere autonomamente ogni scelta riguardante gli stessi, a titolo esemplificativo e non esaustivo in ambito scolastico,
sanitario, extrascolastico, richiedere documenti presso enti ecc… con collocazione presso quest'ultima;
3) pone a carico del resistente il pagamento in favore della ricorrente, a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 10 di ogni mese, delle seguenti somme a titolo di mantenimento dei figli: Euro 250,00 per la minore;
Euro 250,00 complessivi Per_1
per i minori e;
Euro 250,00 per la figlia Persona_2 Per_3 Per_4
, maggiorenne ma non economicamente autosufficente, oltre rivalutazione
[...]
annuale ISTAT ed oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie definite come da protocollo in uso presso il Tribunale di Padova del 2017”e rinviava all'udienza del
26.03.2025 .
- In data 13.02.2025 parte ricorrente depositava la memoria integrativa riportandosi alle conclusioni rese nel ricorso introduttivo, con parziale modifica in ordine alla ripartizione delle spese straordinarie chiedendo, in riforma a quanto chiesto nel ricorso introduttivo, porsi in carico della parte resistente il 50% delle spese straordinarie relative alla prole .
- All'udienza del 26.03.2025 parte ricorrente produceva la documentazione attestante il perfezionamento della notifica dei provvedimenti presidenziali al resistente e chiedeva rinviarsi per la precisazione delle conclusioni;
il giudice istruttore rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.06.2025 .
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- All'udienza del 18.06.2025, svoltasi in modalità cartolare, parte ricorrente precisava le conclusioni come riportate in epigrafe ed il Giudice istruttore, preso atto della rinuncia di parte ricorrente dei termini ex art. 190 c.p.c., si riservava di riferire al
Collegio per la decisione.
*** ***
Preliminarmente, va precisato che le parti in causa sono nate in Senegal e solo in corso di causa parte ricorrente ha prodotto documentazione attestante il possesso della cittadinanza italiana in capo ad entrambe le parti.
Va in ogni caso condivisa l'analisi già svolta dal giudice istruttore con provvedimento del 12.11.2024 relativa alla sussistenza della competenza giurisdizionale del giudice adito ed all'individuazione della legge applicabile alle domande formulate che di seguito, per comodità, si riporta:
“rilevato, preliminarmente, che la fattispecie presenta elementi di estraneità in quanto entrambe le parti sono nate in Senegal con conseguente necessità di verificare per ogni domanda proposta la sussistenza della competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, la legge applicabile alla medesima;
ritenuto, con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio,
proposta dalla ricorrente, che sussista la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale sulla base del Regolamento CE n. 1111/2019 del Consiglio, del 25.06.2019.
Ai sensi dell'art. 3, paragrafo I, lett. A, ii) del suddetto regolamento è, infatti,
competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”.
Va ricordato sul punto che la nozione di “residenza abituale” nel diritto europeo si identifica nel “luogo che denota una certa integrazione in un ambiente
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sociale e familiare” (CGUE 2.4.2009, C. 523/2007, Finlandia c. A.), nel caso di specie parte ricorrente ha allegato di risiedere tuttora in San Giorgio delle Pertiche
(PD) Via Roma n. 45/9, (cfr. doc. 2 ricorso introduttivo);
ritenuto, quanto alla legge applicabile a detta domanda sullo status, che l'art. 8
del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi insussistente nel caso in esame, si applichino i fori ivi indicati che devono ritenersi alternativi sicché, non sussistendo i presupposti per l'applicazione dei fori indicati nelle lettere a) e b) appare applicabile quello di cui alla lettera c) avendo entrambe le parti documentato di possedere cittadinanza italiana (cfr. doc. 1 e 2 all. note del 07.11.24) con conseguente applicazione della legge italiana;
ritenuto, quanto alle ulteriori domande formulate, che sussiste la competenza giurisdizionale del tribunale adito sulla domanda relativa alla responsabilità
genitoriale in quanto in base all'art. 7 del Regolamento CE n. 1111/2019 “Le autorità
giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello
Stato membro alla data in cui sono adite.” E nel caso in esame, i figli minori della coppia, per i quali si chiede di stabilire il diritto di affidamento, risiedono in Italia e risiedevano abitualmente in detto stato alla data in cui veniva istaurato il procedimento conducendo in Italia la loro vita scolastica e sociale (cfr. doc. 2:
fascicolo parte ricorrente);
ritenuto, inoltre, con riferimento all'individuazione della disciplina applicabile alla responsabilità genitoriale nei confronti della prole minorenne, che ai sensi della convenzione dell'Aja del 19/10/1996, che all'art. 16 rinvia direttamente, per la
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disciplina della responsabilità genitoriale, alla legge dello Stato di residenza abituale del minore, sia applicabile per quanto sopra indicato la legge italiana;
ritenuto, quanto alla domanda di mantenimento dei figli della coppia, che sussista la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del
Regolamento CE n. 4/2009, art. 3, lett. b), ove si prevede che sia competente
“l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente” che, nel caso di specie, è l'Italia essendo ivi residenti sia la madre che i figli (cfr. doc. 2
fascicolo parte ricorrente);
ritenuto, poi, con riferimento alla disciplina sostanziale da applicare a detta ultima domanda che, ai sensi dell'art.15 del Regolamento (CE) n. 4/2009, vada applicata la legge italiana essedo sia la madre che i minori residenti in Italia”
Passando, quindi, all'esame delle singole domande proposte, la domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza presidenziale del 12.05.2020. Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Con riguardo alle ulteriori domande, va ricordato che l'allontanamento del resistente senza mantenere i contatti con la famiglia è una condizione ostativa alla possibilità di prevedere un affido condiviso dei figli minori, con conseguente conferma dell'affido super esclusivo degli stessi alla madre. Va condivisa, infatti la giurisprudenza che ritiene determinante ai fini della previsione dell'affido esclusivo il
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disinteresse mostrato dal padre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale,
desumibile anche dal comportamento processuale dello stesso rimasto contumace nel procedimento (cfr. Tribunale sez. IX - Milano, 20/06/2018, n. 6910) .
Inoltre, con riferimento alla regolamentazione economica, tenuto conto della condizione reddituale della madre che ha integralmente in carico i figli ed in assenza di informazioni circa quella paterna;
considerato che
il resistente ha piena capacità
lavorativa, in assenza di evidenze probatorie contrarie, e che non sono intervenute nuove circostanze nelle more del procedimento, vanno confermati in questa sede i provvedimenti presidenziali resi in data 12.11.2024 che di seguito si riportano:
“-affida i figli minori della coppia , e in via Per_1 Persona_2 Per_3
super esclusiva alla madre la quale potrà compiere autonomamente ogni scelta riguardante gli stessi, a titolo esemplificativo e non esaustivo in ambito scolastico,
sanitario, extrascolastico, richiedere documenti presso enti ecc… con collocazione presso quest'ultima;
-pone a carico del resistente il pagamento in favore della ricorrente, a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 10 di ogni mese, delle seguenti somme a titolo di mantenimento dei figli: Euro 250,00 per la minore;
Euro 250,00 complessivi Per_1
per i minori e;
Euro 250,00 per la figlia Persona_2 Per_3 Per_4
, maggiorenne ma non economicamente autosufficente, oltre rivalutazione
[...]
annuale ISTAT ed oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie definite come da protocollo in uso presso il Tribunale di Padova del 2017”
Quanto alle spese di lite, stante la contumacia del resistente che, pertanto, non si è opposto alle domande svolte, le stesse vanno compensate .
P.Q.M.
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Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando,
così decide:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Pt_2
in data 01.04.2001in Grand Dakar (Senegal) e trascritto Controparte_1
nei registri dello stato civile del Comune di Santa Giustina in Colle (PD) al n. 3, parte
II, serie C, anno 2013;
2. Ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto anno;
3. Conferma quanto disposto all'udienza del 12.11.2024, ovvero:
“- affida i figli minori della coppia , e in Per_1 Persona_2 Per_3
via super esclusiva alla madre la quale potrà compiere autonomamente ogni scelta riguardante gli stessi, a titolo esemplificativo e non esaustivo in ambito scolastico,
sanitario, extrascolastico, richiedere documenti presso enti ecc… con collocazione presso quest'ultima;
-pone a carico del resistente il pagamento in favore della ricorrente, a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 10 di ogni mese, delle seguenti somme a titolo di mantenimento dei figli: Euro 250,00 per la minore;
Euro 250,00 Per_1
complessivi per i minori e;
Euro 250,00 per la figlia Persona_2 Per_3
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, oltre Persona_4
rivalutazione annuale ISTAT ed oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie definite come da protocollo in uso presso il Tribunale di Padova del 2017”
4. spese compensate .
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 16.07.25
Il giudice rel.
dott.ssa Luisa Bettio
11 12
Il Presidente dott.ssa De Munari Barbara
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