Sentenza 22 dicembre 2016
Massime • 1
Alle dichiarazioni rese ad agente "infiltrato" da soggetto poi qualificato come indagato o imputato non si applica né il divieto posto dall'art. 62 cod. proc. pen., né il limite di utilizzabilità previsto dall'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen., quando le stesse non possono considerarsi rese nel corso di un esame o di sommarie informazioni in senso proprio, ma si inseriscono in un contesto commissivo in atto di svolgimento, sì da integrare esse stesse le condotte materiali del reato.
Commentari • 4
- 1. Art. 63 c.p.p. Dichiarazioni indiziantihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Art. 62 c.p.p. Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputatohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 3. Le Indagini Undercover Nel Mondo Digitale*Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 19 ottobre 2023
- 4. Agente sotto copertura: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 2 settembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/12/2016, n. 14714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14714 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2016 |
Testo completo
14714-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 22/12/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente N. 3492 Dott. GIACOMO FUMU - Consigliere - Dott. DOMENICO GALLO REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N. 25453/2015 Dott. LUCIANO IMPERIALI - Consigliere - Dott. GIOVANNA VERGA Dott. GIUSEPPE COSCIONI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA IN N. IL 16/05/1958 avverso la sentenza n. 2074/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 21/01/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/12/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRANCA ZACCO che ha concluso per l'i mmissibilità bella domant del ricorso. Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 21/1/2015, ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei confronti di NO AC dal Tribunale di Milano il 14/7/2010 in relazione al reato di ricettazione in concorso, per aver acquistato o ricevuto quale intermediario, cercando l'acquirente finale, 9993 bottiglie di vino di alta qualità provento di furto.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il AC, a mezzo del suo difensore, sollevando i seguenti motivi di impugnazione:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 62 e 191 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale ritenuto utilizzabili le dichiarazioni testimoniali dell'agente sotto copertura che ha riferito quanto dichiaratogli dall'imputato.
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 648 cod. pen., non risultando spiegato in sentenza perché si siano attribuiti al AC poteri decisionali nelle trattative per la vendita del vino oggetto dell'imputazione, difettando anche la traditio dello stesso, e contestando altresì il ricorrente la compatibilità della ricettazione con il dolo eventuale.
2.3. violazione legge e vizio motivazione per non avere ripercorso la sentenza impugnata l'iter motivazionale seguito dal giudice di primo grado, essendosi limitata, invece, la Corte territoriale a sostenere di condividere quanto affermato dal Tribunale, con motivazione che si assume, pertanto, essere solo L apparente e svincolata dalle doglianze espresse con l'atto di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.
1. E' infondata, infatti, in primo luogo, la doglianza del ricorrente secondo cui il divieto di testimoniare su dichiarazioni rese da persona sottoposta ad indagini renderebbe inutilizzabili le dichiarazioni testimoniali dell'agente di copertura, maggiore OL, laddove questi ha riferito del colloquio avuto con il AC in ordine alla qualità dei vini ed al prezzo di vendita di euro 40 a bottiglia indipendentemente dalla qualità del singolo esemplare, senza fattura e senza contratto scritto. Si tratta, invero, di dichiarazioni rese dal AC al OL nel corso delle trattative per la vendita delle bottiglie di vino di cui si tratta, in relazione alle quali giova ricordare, pertanto, in conformità al costante orientamento di questa Corte di legittimità, condiviso dal Collegio, che alle dichiarazioni rese ad agente "infiltrato" da soggetti poi qualificati come indagati o imputati non si applica né il divieto posto dall'art. 62 cod. proc. pen., né il limite 1 di utilizzabilità previsto dall'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen., quando le stesse non possono considerarsi rese nel corso di un esame o di sommarie informazioni in senso proprio, ma si inseriscono in un contesto commissivo in atto di svolgimento (Sez. 6, n. 39216 del 09/04/2013, Rv. 256591). Il divieto di testimonianza previsto dall'art. 62 cod. proc. pen. concerne, infatti, soltanto le dichiarazioni rappresentative di precedenti fatti e non anche le condotte e le dichiarazioni che accompagnano tali condotte, chiarendone il significato, ovvero le dichiarazioni programmatiche di future condotte. Né può trovare applicazione il limite di utilizzabilità previsto dal secondo comma dell'art. 63 cod. proc. pen., poiché tale norma si riferisce alle dichiarazioni rese nel corso di un esame o di assunzione di informazioni in senso proprio, mentre le dichiarazioni di cui si tratta non costituiscono la rappresentazione di eventi già accaduti o la descrizione di una precedente condotta delittuosa, ma si inseriscono invece in un contesto commissivo (cfr. Sez. 4, n. 41799 del 11/06/2009, Rv. 245445).
2. La doglianza, di cui al secondo motivo di ricorso, secondo cui difetterebbe la materiale apprensione dei vini da parte del AC è inammissibile in primo luogo perché non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello. Per mera completezza di esposizione, pertanto, giova ricordare che, come esplicitamente rilevato dalla sentenza di primo grado, il ricorrente è stato ritenuto responsabile della condotta di intromissione nel far acquistare beni di provenienza furtiva, contestatagli nel capo di imputazione e specificamente prevista dall'art. 648 cod. pen., risultando invece estranei alla condotta contestata ed accertata "sia il personale acquisto che la ricezione dei beni". Quanto all'elemento soggettivo del reato, la sentenza impugnata ha evidenziato senza vizi logici che il AC aveva organizzato l'incontro con il OL proponendogli l'acquisto, al prezzo di soli 40 euro a bottiglia, indipendentemente dalla loro qualità, di vini che inevitabilmente sapeva avere un valore commerciale ben superiore, trattandosi di esperto di vini, anche alla luce delle sole etichette menzionate a titolo esemplificativo in sentenza;
del resto, questa specifica che anche il teste Landa ha riferito che il AC ebbe a manifestargli quantomeno dubbi sulla provenienza del vino, nel momento in cui riconosceva trattarsi di vino pregiato, ma manifestava "timore" e, chiedendo "c'è fattura rispetto a questa cosa?", manifestava dubbi sulla possibilità di vendere o meno il vino. 2 Già i dubbi e timori esplicitati dal AC in ordine alla possibilità di vendere sono stati ritenuti senza illogicità evidenti rivelare l'elemento soggettivo del reato, atteso anche che, contrariamente all'assunto del ricorrente e come riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, anche a sezioni unite, il delitto di ricettazione è punito anche a titolo di dolo eventuale, e che questo riguarda, oltre alla verificazione dell'evento, il presupposto della condotta, consistendo, in questo caso, nella rappresentazione della possibilità dell'esistenza del presupposto stesso e nell'accettazione dell'eventualità di tale esistenza (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, Rv. 246323), sicché ricorre il dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (sez. 2, n. 41002 del 20/09/2013, Rv. 2572379).
3. Privo di fondamento, infine, è anche l'ultimo motivo di impugnazione, atteso che le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata. (Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Rv. 25261; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595): la sentenza impugnata, pertanto, legittimamente ha ripercorso l'iter motivazionale seguito dal giudice di primo grado, poi esplicitando le ragioni che hanno portato a ritenere non meritevoli dei accoglimento le censure rivolte con l'atto di appello alla sentenza di primo grado. Sul punto, peraltro, l'assunto difensivo secondo cui la motivazione della sentenza impugnata sarebbe svincolata dalle doglianze espresse con l'atto di appello, non indicando quali siano le doglianze che non abbiano ricevuto effettiva risposta dalla Corte territoriale, è assolutamente generica, perché priva dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
4. Il ricorso, pertanto, va rigettato, con la condanna del ricorrente, ai sensi 3 dell'articolo 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso nella camera di consiglio del 22 dicembre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Luciano Imperiali Dott. Giacomo Fumu DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 24 MAR. 2017 DICASS If Cancellare CANCELLIERE Claudia Pianeti S Z N O I A E R O C 4