Cass. civ., sez. II, sentenza 19/02/1999, n. 1414
CASS
Sentenza 19 febbraio 1999

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In tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta "ad substantiam", il contraente che non abbia materialmente sottoscritto l'atto negoziale può validamente perfezionarlo producendolo in corso di giudizio al fine di farne valere gli effetti nei confronti dell'altro contraente, a condizione che, "medio tempore", quest'ultimo, pur avendo validamente sottoscritto l'atto, non abbia poi revocato il proprio consenso prima della proposizione della domanda giudiziale, non potendosi in tal caso, riconnettere alla successiva produzione in giudizio del documento da parte di chi non l'aveva, a suo tempo, sottoscritto l'effetto di perfezionare efficacemente un contratto in relazione al quale era già venuta meno la volontà dell'altro contraente, con conseguente impossibilità di formazione di quel "consensus in idem placitum" indispensabile alla nascita di una valida fattispecie negoziale.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 19/02/1999, n. 1414
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1414
Data del deposito : 19 febbraio 1999

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