Sentenza 19 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta "ad substantiam", il contraente che non abbia materialmente sottoscritto l'atto negoziale può validamente perfezionarlo producendolo in corso di giudizio al fine di farne valere gli effetti nei confronti dell'altro contraente, a condizione che, "medio tempore", quest'ultimo, pur avendo validamente sottoscritto l'atto, non abbia poi revocato il proprio consenso prima della proposizione della domanda giudiziale, non potendosi in tal caso, riconnettere alla successiva produzione in giudizio del documento da parte di chi non l'aveva, a suo tempo, sottoscritto l'effetto di perfezionare efficacemente un contratto in relazione al quale era già venuta meno la volontà dell'altro contraente, con conseguente impossibilità di formazione di quel "consensus in idem placitum" indispensabile alla nascita di una valida fattispecie negoziale.
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ISSN 2385-1376 Provvedimento segnalato dall'Avv. Mauro Gheda – Studio Legale Bazoli e Associati di Brescia In tema di contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam (nel caso prescritta dall'art. 117 t.u.l.b.), il contraente che non abbia materialmente sottoscritto il documento contrattuale può validamente perfezionare il negozio, con efficacia ex tunc, producendolo nel giudizio, al fine di farne valere gli effetti nei confronti dell'altro contraente, a condizione che quest'ultimo, pur avendo sottoscritto validamente l'atto, non abbia revocato medio tempore il proprio consenso, prima della proposizione della domanda giudiziale. Non si ritiene di poter applicare il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/02/1999, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
Dott. Ettore BUCCIANTE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IZ DO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F.LLI RUSPOLI 2, presso lo studio dell'avvocato MARIO ALBANESE, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CI DA, CI IA, CI GI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. B. VICO 20, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO PAOLI, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
CI IU, RI AR SA, RI VA AN (eredi di CI ER);
- intimate -
avverso la sentenza n. 1997/95 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 6/6/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/98 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio LEO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 29 luglio 1983 ND, RA, IA, AN e GI GU citarono davanti al Tribunale di Roma ON SI, chiedendo che fosse condannato al rilascio di un fondo di loro proprietà ubicato in località Monti San Paolo di Acilia, nonché al risarcimento dei danni conseguenti all'abusiva occupazione del terreno. Il convenuto resistette, affermando che l'area in questione gli era stata promessa in vendita con una scrittura del 3 novembre 1977 da ND GU (e da tale AN RT), alle quali egli aveva versato lire 1.300.000 in acconto sul prezzo;
chiese quindi, in via riconvenzionale, la pronuncia di una sentenza che tenesse luogo del contratto definitivo, quanto meno per la quota di pertinenza di ND GU, con condanna di costei, in quest'ultimo caso, al risarcimento dei danni e alla restituzione dell'importo eccedente quello dovuto.
Con sentenza del 12 luglio 1991 il Tribunale condannò ON SI al rilascio dell'immobile e ND GU al rimborso della somma di lire 1.300.000, respingendo ogni altra domanda. Impugnata dall'originario convenuto, la decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Roma, che con sentenza del 6 giugno 1995 ha rigettato il gravame, ritenendo (per quanto ancora rileva in questa sede): la scrittura fatta valere dal SI era stata firmata soltanto da ND GU (e da AN RT); la sua produzione in giudizio non poteva assumere valore di equipollente della sottoscrizione mancante, essendo avvenuta quando l'altra parte già aveva revocato il proprio consenso, sia con una lettera di diffida del 28 ottobre 1977, sia con la notificazione dell'atto di citazione;
il versamento della caparra da parte del SI non costituiva un atto idoneo a integrare una valida manifestazione della volontà di accettazione della proposta;
il principio interpretativo di conservazione del negozio, invocato dall'appellante, presuppone l'esistenza di un intento contrattuale validamente espresso dalle parti, che nella specie era mancato;
il comportamento di ND GU poteva dare luogo semmai a una responsabilità precontrattuale, ma l'ipotesi era estranea all'oggetto del giudizio.
Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione ON SI, in base a tre motivi. ND, GI e AN GU hanno resistito con controricorso. IA GU, AR UI RI e NA RI (le quali ultime si erano costituite nel giudizio di secondo grado quali eredi della defunta RA GU) non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi di ricorso, tra loro strettamente connessi e da esaminare pertanto congiuntamente, ON SI sostiene che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto invalida la scrittura con cui ND GU si era obbligata a vendergli il terreno in contestazione, mentre avrebbe dovuto pervenire alla conclusione opposta, considerando: che la diffida al rilascio del terreno era precedente al contratto preliminare, per cui non poteva valere come revoca della relativa manifestazione di volontà negoziale;
che la citazione introduttiva di questo giudizio era sopravvenuta soltanto sei anni dopo, con conseguente formazione in lui stesso di un affidamento meritevole di tutela, a fronte della culpa in contraendo della promittente alienante;
che quest'ultima aveva accettato il pagamento dell'acconto di lire 1.300.000; che la produzione del documento suppliva, con effetto retroattivo, alla mancanza di sottoscrizione.
L'osservazione relativa all'anteriorità della diffida rispetto alla scrittura è esatta, poiché dalla stessa sentenza impugnata risulta che l'una è del 28 ottobre 1977, l'altra del 3 novembre dello stesso anno.
Il rilievo tuttavia non è determinante. Il giudice di secondo grado, infatti, ha attribuito valore di revoca del consenso, che ND GU aveva espresso nel documento, non solo (ed erroneamente) alla precedente intimazione stragiudiziale diretta ad ottenere il rilascio del terreno, ma anche (ed ineccepibilmente) alla successiva proposizione della domanda rivolta allo stesso scopo, stante la sua incompatibilità con l'intento di vendere l'immobile al convenuto, che era stato manifestato nella scrittura. Caduto quindi uno dei suoi sostegni, la decisione della Corte di appello sul punto resta saldamente sorretta dall'altro.
Nè valgono ad infirmarla le ulteriori argomentazioni svolte dal ricorrente. La giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, Cass.15 maggio 1998 n. 4905) si è stabilmente orientata nel senso che "in tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta ad substantiam, il contraente che non abbia materialmente sottoscritto l'atto negoziale può validamente perfezionarlo producendolo in corso di giudizio al fine di farne valere gli effetti nei confronti dell'altro contraente, a condizione che, medio tempore, quest'ultimo, pur avendo validamente sottoscritto l'atto, non abbia poi revocato il proprio consenso prima della presentazione della domanda giudiziale, non potendosi, in tal caso, riconnettere alla successiva produzione in giudizio del documento da parte di chi non l'aveva, a suo tempo, sottoscritto l'effetto di perfezionare efficacemente un contratto in relazione al quale era già venuta meno la volontà dell'altro contraente, con conseguente impossibilità di formazione di quel consensus in idem placitum indispensabile alla nascita di una valida fattispecie negoziale". A questi principi si è attenuto il giudice di secondo grado, nell'osservare che l'avvenuta revoca del consenso, ad opera di ND GU, lo aveva reso ormai inefficace, allorché il SI a sua volta aveva manifestato il proprio, producendo in giudizio la scrittura in questione, nonché nel negare conseguentemente ogni rilevanza sia all'accettazione di un acconto sul prezzo da parte della stessa GU, sia al tempo da costei fatto trascorrere dopo aver firmato il documento. Che poi in quest'ultima circostanza potesse eventualmente ravvisarsi una culpa in contrahendo, è stato espressamente riconosciuto nella sentenza impugnata, in cui tuttavia correttamente si è altresì constatata l'estraneità di questa ipotesi all'oggetto del giudizio, dato il carattere contrattuale dell'azione riconvenzionale del convenuto, la quale era stata esperita nel ben diverso presupposto dell'avvenuta conclusione di un preliminare di vendita e dell'inadempimento di un'obbligazione negozialmente assunta dall'altra parte. I primi due motivi di ricorso vanno pertanto disattesi. Nè può essere accolto il terzo, con il quale ON SI, oltre a ribadire la tesi della responsabilità precontrattuale ascrivibile a ND GU, lamenta che della scrittura in questione, nella sentenza impugnata, è stata data un'interpretazione contrastante con i principi della buona fede e della conservazione degli effetti negoziali.
In proposito è sufficiente osservare, come già esattamente ha rilevato la Corte di appello, che essendosi constatata la mancanza di un incontro delle volontà delle parti, non vi era luogo a ricostruire un comune loro intento, alla stregua dei criteri legali di ermeneutica contrattuale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 1.630.700, di cui lire 1.500.000 per onorari.
Roma, 20 ottobre 1998.
Depositata in Cancelleria il 19/2/1999.