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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 16/02/2026, n. 2601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2601 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2601/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIAMBELLINI MICHELE, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7594/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN01877 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN01877 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN01877 IRPEF-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN01877 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17603/2025 depositato il
16/10/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al concessionario per la riscossione, Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento TF501EN01877/2024 per l'anno 2018, notificatogli il 10 febbraio
2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha contestato al contribuente un maggior reddito annuo, derivante dall'asserita attività di musicista, pari ad euro 1.600, liquidando IRPEF ed addizionali per euro 557,00 ed
IVA per euro 352,00, oltre sanzioni ed interessi.
Ha dedotto la mancanza di effettivo valore probatorio della documentazione utilizzata dalla G. di F., acquisita in sede di perquisizione domiciliare, ed estratta dall'agenda presente nella memoria del telefono cellulare spontaneamente consegnato dal contribuente sottoposto a verifica.
L'Agenzia ha controdedotto la piena legittimità dell'atto.
All'udienza del 16.10.2025, presenti i procuratori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e ne va disposto il rigetto.
Invero l'atto impugnato si fonda sugli elementi acquisiti dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Casalnuovo di Napoli (riportati nel pvc del 14/02/2024, prodotti in stti dalla resistenti assieme agli allegati).
Tali elementi, come si dirà, rispondono ai requisiti di gravità, precisone e concordanza e, pertanto, sono stati posti ritualmente dall'Agenzia a fondamento delle sue conclusioni, ossia che il Ricorrente_1, sebbene dipendente a tempo indeterminato presso il Comune di Volla, avesse svolto l'attività di musicista per eventi privati in maniera sistematica e remunerata per gli anni dal 2018 al 2024 e, dunque, con i caratteri della professionalità ed abitualità rilevanti ai fini dell'IVA ai sensi del d.P.R. 633/72.
I militari verbalizzanti pervenivano a tali conclusioni sulla base di elementi oggettivamente riscontrato e descritti nel p.v.c., quali gli impegni musicali evinti dall'agenda estratta dal telefono cellulare della controparte, messo spontaneamente a disposizione dei verbalizzanti, le dichiarazioni liberamente rese dal ricorrente che riferiva di avere annotato i propri impegni musicali intrattenuti negli anni in questione nell'esibita agenda elettronica estratta dal suo cellulare (contenente n.73 screenshot – v. all. 1 pvc) ed i dati estrapolati (con annesse foto - v. altri all. pvc ) dal sito Web matrimonio.com a cui il Ricorrente_1 è risultato iscritto (con la pagina web Ricorrente_1 sax).
In tale sito il ricorrente, per l'appunto, si presentava come musicista con quaranta anni di esperienza alle spalle che, per un compenso a partire da € 200, offriva servizi di accompagnamento musicale per varie occasioni (ad es. cerimonie nuziali).
Nell'agenda erano individuati gli impegni musicali del Ricorrente_1 tra il 2018 ed il 2024 (v. schema riportato in accertamento, evidenziante peraltro pochi eventi proprio nel periodo VI ).
I verbalizzanti attribuivano un valore di € 200 ( ossia il minimo indicato nella pagina web del ricorrente) e, così, per ciascuno degli anni in questione, calcolavano l'entità di materia imponibile sottratta a tassazione.
Deve, quindi, ritenersi corretta la deduzione per cui Ricorrente_1 abbia omesso di comunicare – almeno a partire dal 2018 – il suo inizio attività ai sensi dell'art. 35 del d.P.R.. 633/72.
Corretta e necessaria, ancora, l'attribuzione al ricorrente di una la partita IVA (n. P.IVA_1) per l'attività di cui al codice 90.01.09 (altre attività di rappresentazione artistiche”, come da certificato di attribuzione). Trova quindi corretta applicazione al caso di specie il principio giurisprudenziale per cui “Il rinvenimento di una contabilità informale, tenuta su un brogliaccio (ma anche di agende-calendario, block notes, matrici di assegni, estratti di conti correnti bancari), costituisce indizio grave, preciso e concordante dell'esistenza di imponibili non riportati nella contabilità ufficiale, che legittima l'amministrazione finanziaria a procedere ad accertamento induttivo…” (v. Cass. n. 14770/2011; Cass., 25/3/2009, n. 7184). Sempre in giurisprudenza si rinviene il principio per cui
“la contabilità “in nero”, risultante da appunti personali ed informali dell'imprenditore ovvero come nella specie in indicazioni contenute in floppy disk, costituisce valido elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti della legge” (vedi Cass., 30/1/2006, n. 1987).
Dunque, la documentazione extracontabile (ordinariamente rappresentata da appunti e annotazioni in agende, brogliacci) dalla quale sia ragionevole desumere operazioni occultate alla dichiarazione ovvero, come nel caso in esame, attività economiche fiscalmente rilevanti non dichiarate, ha autonoma valenza probatoria che legittima l'Amministrazione finanziaria ad avvalersi di un regime probatorio “che la esonera dalla dimostrazione analitica dell'infedeltà delle risultanze delle scritture contabili alla luce della particolare natura e gravità dei presupposti che ne legittimano l'adozione. Spetta al contribuente, pertanto, l'onere di provare la legittimità del proprio operato sulla base di elementi, dati e fatti tali da far ritenere non corretta il risultato della ricostruzione extra-contabile nonché la legittimità della procedura extracontabile adoperata dall'ufficio” (cfr Cassazione, n. 11694/1997, n. 9100/2001, n. 6311/2008).
Inconferente, inoltre, appare il richiamo del ricorrente al “nuovo” co.
5-bis dell'art. 7, D.lgs. 546/92 che, invero, non ha introdotto nuove prescrizioni né ha modificato, i consolidati principi di riparto dell'onere della prova tra Amministrazione finanziaria e contribuente. Sul punto la Cassazione (v. Cass. Ord. nn. 31878/2022;
31880/2022) ha affermato che “la nuova formulazione legislativa […] non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale”…. "In tema di onere probatorio gravante in giudizio sull'amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio,
l'art. 7, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della Legge n. 130 del 2022, non stabilisce un onere probatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale”. (Cass. ord. n. 16493/2024).
La nuova norma, quindi, ha inteso solo intensificare l'istruttoria processual-tributaria, con una norma che sostanzialmente riprende principi già vigenti e che, comunque, contribuisce a fornire una disciplina più compiuta alla fase istruttoria nel processo tributario.
Ed a nulla rileva nemmeno valorizzare il mancato riscontro di anomalie bancarie, atteso che servizi come quelli prestati dalla controparte nell'anno in questione ben potevano essere stati retribuiti in contanti
(soprattutto a fronte della circostanza, più volte dalla controparte evidenziata, che la sua iscrizione alla pagina web risalirebbe solo al 2021 per cui nemmeno risulta opponibile la non tracciabilità di pagamenti telematici per l'anno in contestazione ) e che, dunque, la stessa prova liberatoria per il ricorrente non potrebbe mai consistere nella produzione del proprio estratto conto bancario.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore della controparte nella misura di € 250,00 per compensi, oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIAMBELLINI MICHELE, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7594/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN01877 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN01877 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN01877 IRPEF-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN01877 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17603/2025 depositato il
16/10/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al concessionario per la riscossione, Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento TF501EN01877/2024 per l'anno 2018, notificatogli il 10 febbraio
2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha contestato al contribuente un maggior reddito annuo, derivante dall'asserita attività di musicista, pari ad euro 1.600, liquidando IRPEF ed addizionali per euro 557,00 ed
IVA per euro 352,00, oltre sanzioni ed interessi.
Ha dedotto la mancanza di effettivo valore probatorio della documentazione utilizzata dalla G. di F., acquisita in sede di perquisizione domiciliare, ed estratta dall'agenda presente nella memoria del telefono cellulare spontaneamente consegnato dal contribuente sottoposto a verifica.
L'Agenzia ha controdedotto la piena legittimità dell'atto.
All'udienza del 16.10.2025, presenti i procuratori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e ne va disposto il rigetto.
Invero l'atto impugnato si fonda sugli elementi acquisiti dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Casalnuovo di Napoli (riportati nel pvc del 14/02/2024, prodotti in stti dalla resistenti assieme agli allegati).
Tali elementi, come si dirà, rispondono ai requisiti di gravità, precisone e concordanza e, pertanto, sono stati posti ritualmente dall'Agenzia a fondamento delle sue conclusioni, ossia che il Ricorrente_1, sebbene dipendente a tempo indeterminato presso il Comune di Volla, avesse svolto l'attività di musicista per eventi privati in maniera sistematica e remunerata per gli anni dal 2018 al 2024 e, dunque, con i caratteri della professionalità ed abitualità rilevanti ai fini dell'IVA ai sensi del d.P.R. 633/72.
I militari verbalizzanti pervenivano a tali conclusioni sulla base di elementi oggettivamente riscontrato e descritti nel p.v.c., quali gli impegni musicali evinti dall'agenda estratta dal telefono cellulare della controparte, messo spontaneamente a disposizione dei verbalizzanti, le dichiarazioni liberamente rese dal ricorrente che riferiva di avere annotato i propri impegni musicali intrattenuti negli anni in questione nell'esibita agenda elettronica estratta dal suo cellulare (contenente n.73 screenshot – v. all. 1 pvc) ed i dati estrapolati (con annesse foto - v. altri all. pvc ) dal sito Web matrimonio.com a cui il Ricorrente_1 è risultato iscritto (con la pagina web Ricorrente_1 sax).
In tale sito il ricorrente, per l'appunto, si presentava come musicista con quaranta anni di esperienza alle spalle che, per un compenso a partire da € 200, offriva servizi di accompagnamento musicale per varie occasioni (ad es. cerimonie nuziali).
Nell'agenda erano individuati gli impegni musicali del Ricorrente_1 tra il 2018 ed il 2024 (v. schema riportato in accertamento, evidenziante peraltro pochi eventi proprio nel periodo VI ).
I verbalizzanti attribuivano un valore di € 200 ( ossia il minimo indicato nella pagina web del ricorrente) e, così, per ciascuno degli anni in questione, calcolavano l'entità di materia imponibile sottratta a tassazione.
Deve, quindi, ritenersi corretta la deduzione per cui Ricorrente_1 abbia omesso di comunicare – almeno a partire dal 2018 – il suo inizio attività ai sensi dell'art. 35 del d.P.R.. 633/72.
Corretta e necessaria, ancora, l'attribuzione al ricorrente di una la partita IVA (n. P.IVA_1) per l'attività di cui al codice 90.01.09 (altre attività di rappresentazione artistiche”, come da certificato di attribuzione). Trova quindi corretta applicazione al caso di specie il principio giurisprudenziale per cui “Il rinvenimento di una contabilità informale, tenuta su un brogliaccio (ma anche di agende-calendario, block notes, matrici di assegni, estratti di conti correnti bancari), costituisce indizio grave, preciso e concordante dell'esistenza di imponibili non riportati nella contabilità ufficiale, che legittima l'amministrazione finanziaria a procedere ad accertamento induttivo…” (v. Cass. n. 14770/2011; Cass., 25/3/2009, n. 7184). Sempre in giurisprudenza si rinviene il principio per cui
“la contabilità “in nero”, risultante da appunti personali ed informali dell'imprenditore ovvero come nella specie in indicazioni contenute in floppy disk, costituisce valido elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti della legge” (vedi Cass., 30/1/2006, n. 1987).
Dunque, la documentazione extracontabile (ordinariamente rappresentata da appunti e annotazioni in agende, brogliacci) dalla quale sia ragionevole desumere operazioni occultate alla dichiarazione ovvero, come nel caso in esame, attività economiche fiscalmente rilevanti non dichiarate, ha autonoma valenza probatoria che legittima l'Amministrazione finanziaria ad avvalersi di un regime probatorio “che la esonera dalla dimostrazione analitica dell'infedeltà delle risultanze delle scritture contabili alla luce della particolare natura e gravità dei presupposti che ne legittimano l'adozione. Spetta al contribuente, pertanto, l'onere di provare la legittimità del proprio operato sulla base di elementi, dati e fatti tali da far ritenere non corretta il risultato della ricostruzione extra-contabile nonché la legittimità della procedura extracontabile adoperata dall'ufficio” (cfr Cassazione, n. 11694/1997, n. 9100/2001, n. 6311/2008).
Inconferente, inoltre, appare il richiamo del ricorrente al “nuovo” co.
5-bis dell'art. 7, D.lgs. 546/92 che, invero, non ha introdotto nuove prescrizioni né ha modificato, i consolidati principi di riparto dell'onere della prova tra Amministrazione finanziaria e contribuente. Sul punto la Cassazione (v. Cass. Ord. nn. 31878/2022;
31880/2022) ha affermato che “la nuova formulazione legislativa […] non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale”…. "In tema di onere probatorio gravante in giudizio sull'amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio,
l'art. 7, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della Legge n. 130 del 2022, non stabilisce un onere probatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale”. (Cass. ord. n. 16493/2024).
La nuova norma, quindi, ha inteso solo intensificare l'istruttoria processual-tributaria, con una norma che sostanzialmente riprende principi già vigenti e che, comunque, contribuisce a fornire una disciplina più compiuta alla fase istruttoria nel processo tributario.
Ed a nulla rileva nemmeno valorizzare il mancato riscontro di anomalie bancarie, atteso che servizi come quelli prestati dalla controparte nell'anno in questione ben potevano essere stati retribuiti in contanti
(soprattutto a fronte della circostanza, più volte dalla controparte evidenziata, che la sua iscrizione alla pagina web risalirebbe solo al 2021 per cui nemmeno risulta opponibile la non tracciabilità di pagamenti telematici per l'anno in contestazione ) e che, dunque, la stessa prova liberatoria per il ricorrente non potrebbe mai consistere nella produzione del proprio estratto conto bancario.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore della controparte nella misura di € 250,00 per compensi, oltre accessori di legge, se dovuti.