Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 21/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 21 gennaio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 479/2024 promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Colasberna, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Minio, CP_1 C.F._1
giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione a precetto
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 20.02.2024, l'odierna ricorrente propone opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 15.02.2024, chiedendo dichiararsene la nullità e/o l'inefficacia per erroneità ed eccessività della somma precettata e per illegittimità delle somme richieste a titolo di indennità risarcitoria. Con condanna alle spese.
Si è costituita in giudizio , odierna opposta, deducendo variamente l'infondatezza del CP_1
ricorso, del quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
Va premesso che, con atto di precetto notificato il 15.02.2024 (cfr. doc. 2 del fascicolo di parte opponente), l'odierna opposta – sulla scorta della sentenza n. 47/2024, con la quale il Tribunale di
Agrigento – dott.ssa Gemma Di Stefano “accerta la codatorialità nel rapporto di lavoro subordinato intercorso tra e (datore formale), CP_1 Controparte_2 [...]
e accerta l'insussistenza del giustificato Controparte_3 Parte_1
motivo oggettivo addotto per il licenziamento comunicato a mezzo di lettera raccomandata ricevuta il 26.1.2018 dalla condanna Controparte_2 Controparte_2 Controparte_3
e in solido tra loro a reintegrare nel
[...] Parte_1 CP_1
proprio posto di lavoro e a corrisponderle un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (dedotte le 4 mensilità già versate) oltre accessori di legge e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale;
rigetta la domanda relativa alla nullità del licenziamento orale;
rigetta la domanda relativa all'ingiuriosità del licenziamento;
dichiara inammissibile per il resto;
spese compensate” - ha intimato alla CP_2
[... e alla società opponente il pagamento della somma complessivamente pari a 41.367,72 euro.
Va altresì dato atto che, nelle more del presente giudizio, la Corte di Appello di Palermo con sentenza n. 505/2024 “in parziale riforma della sentenza n. 47/2024 resa il 15.01.2024 dal
Tribunale di Agrigento, condanna le società reclamanti, in solido tra loro, a riassumere CP_1
o, in alternativa, a corrisponderle un'indennità risarcitoria in misura pari a quattro mensilità
[...] dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali. Conferma nel resto la sentenza impugnata. Spese compensate”.
Tanto premesso, giova evidenziarsi che se da un lato, ai sensi dell'art. 337, comma 1, c.p.c., la proposizione dell'appello avverso la sentenza di primo grado non preclude il diritto all'esecuzione della stessa, dall'altro la giurisprudenza di legittimità, in materia di titolo esecutivo di formazione giudiziale, ha costantemente attribuito alla sentenza d'appello - salvo i casi di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello - l'efficacia di sostituire quella di primo grado, tanto nel caso di riforma che in quello di conferma di essa (cfr. Cass. 13 novembre 2018, n. 29021).
Alla luce di tali considerazioni, va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante il venir meno dell'efficacia della sentenza di primo grado, ovvero del titolo esecutivo sul quale l'atto di precetto qui impugnato si fondava. Avuto riguardo alla peculiarità delle questioni trattate, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite (cfr. Cass. 14 luglio 2020, n. 14939, secondo cui la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio, secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 21 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo