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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 181/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
NN IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4184/2023 depositato il 19/09/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1502/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 12/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820219000577236 IVA-ALTRO 2000
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Resistente_1 Resistente_1 impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa l'Intimazione di pagamento n. 29820219000577236 (di euro 15.791,01) e la sottostante cartella per IVA
2005 (cfr. provvedimenti meglio distinti in atti).
Deduceva il difetto di notifica dell'intimazione e degli atti prodromici, nonché l'intervenuta prescrizione (cfr. ricorso introduttivo).
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale resisteva.
Il primo Giudice con sentenza n. 1502/2023 ha accolto il ricorso valorizzando le censure riferite alla intervenuta prescrizione (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate riscossione ha impugnato – per i motivi che di seguito saranno esaminati - la citata sentenza dinnanzi a questa Corte chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita la contribuente la quale ha contro dedotto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Va riformata la sentenza impugnata.
1.- Il Giudice di prima istanza ha erroneamente ritenuto l'intervenuta prescrizione: la cartella n.
2982004001567722 è stata notificata in data 11/5/2005; l'Agenzia di riscossione ha notificato: il “fermo amministrativo” in data 25/9/2008, la comunicazione di iscrizione ipotecaria in data 27/04/2010 e l'Avviso di intimazione opposto in data 4/10/2021 (cfr. documentazione in atti).
2.- La pretesa (IVA anno 2005) non può ritenersi prescritta.
In applicazione della “sospensione”, disposta dal d.l. n. 18/2020 art. 68, c. 1, sono stati “sospesi” i termini di versamento in scadenza nel periodo dall' 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da Cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione: 542 giorni che vanno ad aggiungersi alla normale scadenza del termine. 3.- Per la cartella n. 2982004001567722 (notificata l' 11/5/2005) l'ultimo atto interruttivo è stato notificato il 27/4/2010: il termine di prescrizione decennale (naturale scadenza 27/4/2020) è stato “sospeso” dall'8 marzo 2020 sino al 31/08/2021: un anno e 177 giorni (art. 68, c.1, D.L. n. 18/2020).
In applicazione del combinato disposto di cui all'art. 68, c.1 D.L. n. 18/2020 e ss.mm., il termine di prescrizione andava a scadere il 21/10/2021: la notifica è stata eseguita il 4/10/2021, quindi tempestivamente (cfr. documentazione in atti).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Riforma la sentenza impugnata.
Condanna la contribuente appellata alle spese del doppio grado, in favore dell'Agenzia delle entrate appellante, che liquida in complessivi euro 800,00 (ottocento/00) oltre accessori di cui euro 400,00 per ciascun grado di giudizio.
Palermo, 2 dicembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NA EN OR LI
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
NN IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4184/2023 depositato il 19/09/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1502/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 12/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820219000577236 IVA-ALTRO 2000
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Resistente_1 Resistente_1 impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa l'Intimazione di pagamento n. 29820219000577236 (di euro 15.791,01) e la sottostante cartella per IVA
2005 (cfr. provvedimenti meglio distinti in atti).
Deduceva il difetto di notifica dell'intimazione e degli atti prodromici, nonché l'intervenuta prescrizione (cfr. ricorso introduttivo).
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale resisteva.
Il primo Giudice con sentenza n. 1502/2023 ha accolto il ricorso valorizzando le censure riferite alla intervenuta prescrizione (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate riscossione ha impugnato – per i motivi che di seguito saranno esaminati - la citata sentenza dinnanzi a questa Corte chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita la contribuente la quale ha contro dedotto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Va riformata la sentenza impugnata.
1.- Il Giudice di prima istanza ha erroneamente ritenuto l'intervenuta prescrizione: la cartella n.
2982004001567722 è stata notificata in data 11/5/2005; l'Agenzia di riscossione ha notificato: il “fermo amministrativo” in data 25/9/2008, la comunicazione di iscrizione ipotecaria in data 27/04/2010 e l'Avviso di intimazione opposto in data 4/10/2021 (cfr. documentazione in atti).
2.- La pretesa (IVA anno 2005) non può ritenersi prescritta.
In applicazione della “sospensione”, disposta dal d.l. n. 18/2020 art. 68, c. 1, sono stati “sospesi” i termini di versamento in scadenza nel periodo dall' 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da Cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione: 542 giorni che vanno ad aggiungersi alla normale scadenza del termine. 3.- Per la cartella n. 2982004001567722 (notificata l' 11/5/2005) l'ultimo atto interruttivo è stato notificato il 27/4/2010: il termine di prescrizione decennale (naturale scadenza 27/4/2020) è stato “sospeso” dall'8 marzo 2020 sino al 31/08/2021: un anno e 177 giorni (art. 68, c.1, D.L. n. 18/2020).
In applicazione del combinato disposto di cui all'art. 68, c.1 D.L. n. 18/2020 e ss.mm., il termine di prescrizione andava a scadere il 21/10/2021: la notifica è stata eseguita il 4/10/2021, quindi tempestivamente (cfr. documentazione in atti).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Riforma la sentenza impugnata.
Condanna la contribuente appellata alle spese del doppio grado, in favore dell'Agenzia delle entrate appellante, che liquida in complessivi euro 800,00 (ottocento/00) oltre accessori di cui euro 400,00 per ciascun grado di giudizio.
Palermo, 2 dicembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NA EN OR LI