Ordinanza cautelare 17 luglio 2024
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 24/03/2026, n. 5427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5427 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05427/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06588/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6588 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
CI TA AL, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Ciccarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Dell’Istruzione e del Merito, Formez Pa,, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Formez Pa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l''annullamento
per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari: a) in parte qua dell’elenco dei non ammessi alla prova preselettiva della procedura con-corsuale D.M. n. 107/2023 – Procedura riservata per Dirigenti scolastici così come rettificato da decreto n. 76336 del 29 maggio 2024; b) dell’esito della prova scritta così come risultante dalla piattaforma Formez; c) di ogni altro atto preordinato connesso o consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NA LU ASSUNTA il 26\11\2024 :
per l’annullamento della graduatoria della procedura concorsuale indetta con D.M. 107/2023 pubblicata in data 19 agosto 2024 sul sito INPA nella parte in cui non figura il nominativo della ricorrente (questi motivi aggiunti sono specificamente indirizzati nei confronti di questo atto)
nonché per l’annullamento dei provvedimenti già impugnati con il ricorso in-troduttivo: a) in parte qua dell’elenco dei non ammessi alla prova preselettiva della procedura concorsuale D.M. n. 107/2023 – Procedura riservata per Diri-genti scolastici così come rettificato da decreto n. 76336 del 29 maggio 2024; b) dell’esito della prova scritta così come risultante dalla piattaforma For-mez; c) di ogni altro atto preordinato connesso o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. IA AG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dal concorso in epigrafe nonché la graduatoria del 19 agosto 2024 ma non quella del 9 agosto 2024 nonchè quella del 18 dicembre 2025 con cui l’amministrazione ha recepito sentenze e ordinanze del TAR Lazio e del Consiglio di Stato, correggendo punteggi, sciogliendo riserve e ridefinendo la posizione di numerosi candidati;
Rilevato che la questione relativa alla mancata impugnazione delle graduatorie è stata sollevata dal Tribunale nel corso dell’udienza del 18 febbraio 2026 alla presenza delle parti;
Considerato che per costante giurisprudenza dalla quale il collegio non intende deflettere, infatti, “la mancata impugnazione della graduatoria finale del concorso comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio, poiché l'eventuale accoglimento della domanda di annullamento dell’esclusione [...] non può incidere sulla citata graduatoria, una volta che questa sia divenuta inoppugnabile” (così TAR Lazio, Roma, sez. I, 1° febbraio 2023 n. 1786; in termini v. Cons. Stato, sez. III, 21 dicembre 2022 n. 11148; sez. VI, 23 marzo 2022 n. 2119; sez. II, 14 maggio 2021 n. 3792; sez. VI, 12 novembre 2020 n. 6959). Conseguentemente, il partecipante ad un concorso, che ha impugnato il proprio atto di esclusione ha l’onere di impugnare la graduatoria conclusiva del procedimento, la cui inoppugnabilità consolida le posizioni dei candidati ivi inseriti (TAR Lazio, Roma, sez. I, 1° febbraio 2023 n. 1786; v. anche: Cons. Stato, sez. III, 21 dicembre 2022 n. 11148);
Ritenuto, in ragione della pronuncia di rito, che le spese di lite devono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
IA AG, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA AG | RI Caminiti |
IL SEGRETARIO