Sentenza 17 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/02/2004, n. 3067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3067 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - rel. Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Amministrazione delle Finanze dello stato, in persona del Ministro in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- ricorrente -
contro
EUROGRAFICA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Toniolo del foro di Vicenza, come da mandato speciale in calce;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 1434/2000 del 6-7/18-7-2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1/10/03 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 19-2-94 la EUROGRAFICA s.p.A. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Venezia l'Amministrazione Finanziaria per sentirla condannare alla restituzione della somme corrisposte a titolo di tassa annuale di concessione governativa sull'iscrizione delle società nel registro delle imprese, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal pagamento al saldo, assumendo il contrasto della norma statale con la Direttiva CEE n. 335/69 alla luce della sentenza della Corte di giustizia. L'Amministrazione si costituiva;
sollevava eccezioni preliminari (incompetenza per territorio;
inammissibilità dell'azione;
improcedibilità dell'azione; decadenza dall'azione; nel merito, contestava la sussistenza del dedotto contrasto.
L'adito Tribunale con sentenza del 6-4/2-5-95 accoglieva la domanda e condannava l'Amministrazione a rifondere alla società L. 63.000.000, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Proponeva gravame il Ministero, deducendo le medesime argomentazioni e sostenendo che, in caso di debenza, doveva essere restituita solo la quota che si provi in concreto eccedente il costo del servizio. La società resisteva all'appello.
La Corte d'appello, dopo sentenza parziale e riassunzione, con la sentenza definitiva in epigrafe accoglieva parzialmente il gravame principale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava l'Amministrazione Finanziaria a rimborsare alla società la minor somma di L. 36.000.000, con gli interessi come già riconosciuto con decisione non censurata sul punto. Veniva così motivato: non era dovuto il rimborso delle tasse con riguardo alle annualità del periodo 1988/1989 perché la domanda di rimborso era stata presentata quando era decorso il termine decadenziale di tre anni dalla data del versamento;
era dovuto il rimborso delle tasse per i versamenti effettuati per gli anni 1990-1991-1992, per i quali la richiesta di rimborso risultava tempestiva.
Avverso questa decisione l'Amministrazione Finanziaria ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 13-11-1992, con l'articolazione di un complesso motivo.
La società ha resistito con controricorso, notificato il 16-12-2000. MOTIVI DELLA DECISIONE
- 1 La società, in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità del motivo di ricorso relativo alla dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 11 della L. 23-12-98 in quanto, trattandosi di domanda nuova e diversa dall'oggetto del contendere, comportava violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. L'eccezione è infondata.
Il Ministero appellante, tra i motivi di gravame, aveva assunto la contrarietà all'ordinamento comunitario della normativa nazionale in base alla quale la società aveva pagato il tributo. Perciò risultava già devoluto alla cognizione della Corte territoriale il fondamentale thema decidendum.
- 2 L'Amministrazione con l'unico motivo di ricorso ha dedotto un duplice profilo di censura.
Con il secondo profilo ha rilevato la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto deciso della controversia in relazione all'art. 360 co. 1^ n. 5 c.p.c.. Questa censura viene meramente enunciata, sicché deve rilevarsi l'inammissibilità per la genericità della formulazione. Se poi la doglianza si intende riferita alla questione dello ius superveniens, allora resta assorbita dall'esame complessivo di tale questione, che viene qui di seguito delibata.
Con il primo profilo viene invocato lo ius superveniens riferito all'applicazione dell'art. 11 L. n. 448/98, la cui violazione è posta in relazione all'art. 360 co. 1^ n. 3 c.p.c.. Si censura la tesi espressa dalla Corte territoriale, secondo cui l'art. 11 è incompatibile con il diritto comunitario, sostenendosene invece la compatibilità.
La doglianza deve essere disattesa.
secondo l'ormai costante orientamento di questa Corte, lo ius superveniens invocato dall'Amministrazione Finanziaria non può trovare applicazione neppure con riferimento alla tassa annuale determinata, in via retroattiva e in misura forfetaria, per l'iscrizione degli altri atti sociali. Infatti, come sancito dalla Corte di giustizia CE con la sentenza 10-9-2002 nelle cause riunite C 216/99 e C-222/99, l'art. 11 L. n. 444/98 non risulta conforme alla normativa comunitaria, qualora le iscrizioni nel registro delle imprese, per le quali le tasse annuali retroattive vengono riscosse, "abbia già dato luogo alla percezione di tributi che le predette tasse retroattive si considerano aver sostituito, ma che non vengono restituiti a coloro che li hanno versati".
Al riguardo questa Corte ha affermato che la tassa annuale, a carattere retroattivo, per l'iscrizione di atti sociali diversi da quello costitutivo si verrebbe a cumulare con le somme già corrisposte a titolo di diritti di cancelleria per l'iscrizione e il deposito di tali atti, determinando così un'ingiustificata duplicazione, che finirebbe l'istituire nuovamente una tassa annuale priva del connotato di diritto remunerativo, in quanto svincolata dalla effettiva prestazione di servizi da parte dell'Ufficio e gravante sul contribuente anche quando si riferisca ad un anno in cui non si è proceduto ad iscrizione di atti diversi da quello costitutivo (Cass. 9-7-99, n. 7176). Pertanto, detta tassa si pone in contrasto con la normativa comunitaria e l'art. 11 L. n. 448/98, che la prevede, deve essere disapplicato (Cass. 9-7-99, n. 7176; Cass. 13-11-2001, n. 14064;
Cass. 28-11-2001, n. 15081). - 3 In conclusione, per le ragioni svolte, il ricorso deve essere rigettato.
Conseguentemente, la soccombente Amministrazione va condannata al pagamento delle spese della presente, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna l'Amministrazione ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 750,00, di cui Euro 50,00 per spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 1 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2004