Versione
16 novembre 2015
16 novembre 2015
Art. 100. Modifiche alla legge fallimentare 1. Al quarto comma dell'articolo 195 della legge fallimentare , dopo le parole «disponga la liquidazione», sono inserite le seguenti: «o, se ne ritiene sussistenti i presupposti, l'avvio della risoluzione ai sensi del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE ».
2. All' articolo 237 della legge fallimentare e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso di risoluzione, si applicano al commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e alle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230.».
3. L' articolo 240 della legge fallimentare e' sostituito dal seguente:
«Art. 240. (Costituzione di parte civile).- 1. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito.
2. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale, del commissario liquidatore o del commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.».
2. All' articolo 237 della legge fallimentare e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso di risoluzione, si applicano al commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e alle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230.».
3. L' articolo 240 della legge fallimentare e' sostituito dal seguente:
«Art. 240. (Costituzione di parte civile).- 1. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito.
2. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale, del commissario liquidatore o del commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.».
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 20/11/2019, n. 47087Provvedimento: CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 47087-19 20 NQV. 2019 REPUBBLICA ITALIANA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO In nome del Popolo ITno Carmela Lanzuise LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1303/2019 - Presidente - GRAZIA MICCOLI CC 10/10/2019- RENATA SESSA R.G.N. 26052/2019 Relatore ANGELO CAPUTO IRENE SCORDAMAGLIA AB IA MOSINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AD IO nato a [...] il [...] HI DI TR FE nato a [...] il [...] ON RT nato a [...] il [...] ZI ER nato a [...] il [...] AN OV TI nato a [...] il [...] EN OL nato a [...] il [...] RR AL nato a [...] il [...] AM OVNI nato a [...] il [...] RI RT …Leggi di più...
- ammissione della costituzione di parte civile – effetti·
- preclusione all’accertamento della titolarità dell’azione civile – esclusione·
- cessione all’ente·
- legittimazione – sussistenza·
- ponte dei beni e dei rapporti giuridici – banca cedente·
- costituzione di parte civile per fatti di bancarotta·
- banca sottoposta a risoluzione ex d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180·
- reali·
- legittimazione·
- misure cautelari·
- parte civile·
- sequestro conservativo