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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 669/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AG ANDREA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1176/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037326327 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037326327 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037326327 TARSU/TIA 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037326327 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037326327 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 379/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il dott. Difensore_1 si riporta a quanto dedotto ed eccepito in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, difeso dal dott. Difensore_1, ha impugnato nei confronti della ATO Me 1 s.p.a. in liquidazione e dell'ADER, la cartella di pagamento di cui in epigrafe, asseritamente notificata il 22.11.24, per Tassa raccolta rifiuti anni 2008-2012.
Ha dedotto la mancata notifica degli atti presupposti (in particolare, l'intimazione richiamata nella cartella)
e la prescrizione della pretesa, il difetto di motivazione della cartella e l'illegittimità e la prescrizione delle sanzioni.
SI è costituita l'ADER, deducendo in primis l'inammissibilità del ricorso, perché la cartella era stata notificata il 31.10.24, mentre la notifica del ricorso era stata eseguita soltanto il 20.1.25, oltre il termine di legge. L'ATO si è costituita, assumendo, in particolare, che l'intimazione richiamata in cartella era stata regolarmente notificata, al pari di una serie di atti interruttivi antecedenti.
All'udienza odierna, celebrata come da verbale, è stata assunta la decisione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Benché il ricorrente assuma che la cartella impugnata è stata notificata in data 24.11.24, l'ADER, costituendosi in giudizio, ha documentato che essa notifica si è perfezionata in data 31.10.24, allorché la cartella è stata consegnata, a mezzo corriere postale, nelle mani di persona di famiglia, che ha sottoscritto la relativa ricevuta postale. Il ricorso, notificato soltanto in data 20.1.25, risulta perciò tardivo, poiché proposto oltre il termine di impugnazione di cui all'art. 22 D.lgs. 546/92, di giorni 60, decorrenti dalla notifica del ricorso.
Si impone pertanto una declaratoria di inammissibilità del ricorso, assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € 1.064,00 per onorari, in favore di ciascuna controparte, oltre oneri accessori, come per legge, con distrazione, quanto all'ATO, in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Messina, il 26 gennaio 2026 Il giudice unico
DR PA
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AG ANDREA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1176/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037326327 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037326327 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037326327 TARSU/TIA 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037326327 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037326327 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 379/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il dott. Difensore_1 si riporta a quanto dedotto ed eccepito in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, difeso dal dott. Difensore_1, ha impugnato nei confronti della ATO Me 1 s.p.a. in liquidazione e dell'ADER, la cartella di pagamento di cui in epigrafe, asseritamente notificata il 22.11.24, per Tassa raccolta rifiuti anni 2008-2012.
Ha dedotto la mancata notifica degli atti presupposti (in particolare, l'intimazione richiamata nella cartella)
e la prescrizione della pretesa, il difetto di motivazione della cartella e l'illegittimità e la prescrizione delle sanzioni.
SI è costituita l'ADER, deducendo in primis l'inammissibilità del ricorso, perché la cartella era stata notificata il 31.10.24, mentre la notifica del ricorso era stata eseguita soltanto il 20.1.25, oltre il termine di legge. L'ATO si è costituita, assumendo, in particolare, che l'intimazione richiamata in cartella era stata regolarmente notificata, al pari di una serie di atti interruttivi antecedenti.
All'udienza odierna, celebrata come da verbale, è stata assunta la decisione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Benché il ricorrente assuma che la cartella impugnata è stata notificata in data 24.11.24, l'ADER, costituendosi in giudizio, ha documentato che essa notifica si è perfezionata in data 31.10.24, allorché la cartella è stata consegnata, a mezzo corriere postale, nelle mani di persona di famiglia, che ha sottoscritto la relativa ricevuta postale. Il ricorso, notificato soltanto in data 20.1.25, risulta perciò tardivo, poiché proposto oltre il termine di impugnazione di cui all'art. 22 D.lgs. 546/92, di giorni 60, decorrenti dalla notifica del ricorso.
Si impone pertanto una declaratoria di inammissibilità del ricorso, assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € 1.064,00 per onorari, in favore di ciascuna controparte, oltre oneri accessori, come per legge, con distrazione, quanto all'ATO, in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Messina, il 26 gennaio 2026 Il giudice unico
DR PA