Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 669
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Tardività del ricorso

    La Corte ha ritenuto provato che la notifica della cartella si è perfezionata in data anteriore a quella indicata dal ricorrente. Il ricorso, notificato in data successiva al termine di legge (60 giorni dalla notifica), è stato dichiarato inammissibile.

  • Inammissibile
    Mancata notifica atti presupposti

    La questione è assorbita dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso per tardività.

  • Inammissibile
    Prescrizione della pretesa

    La questione è assorbita dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso per tardività.

  • Inammissibile
    Difetto di motivazione della cartella

    La questione è assorbita dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso per tardività.

  • Inammissibile
    Illegittimità e prescrizione delle sanzioni

    La questione è assorbita dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso per tardività.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 669
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 669
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo