Sentenza 16 settembre 2004
Massime • 1
Non è consentita l'eliminazione delle iscrizioni al casellario giudiziale delle sentenze - concernenti reati successivamente attribuiti alla competenza del giudice di pace - già passate in giudicato alla data di pubblicazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, neppure in virtù del principio di prevalenza della norma più favorevole, ex art. 2, comma terzo, cod. pen., considerata l'inapplicabilità ai detti provvedimenti dell'art. 46 del D. Lgs. n. 274 del 2000, che riguarda l'eliminazione delle iscrizioni relative alle sentenze di condanna pronunciate dal giudice di pace, in costanza di dati presupposti, nonché l'inapplicabilità della disciplina transitoria (artt. 63, 64 e 65 D.Lgs. n. 274 del 2000) che non riguarda le sentenze di condanna già passate in giudicato alla data di pubblicazione del detto D.Lgs.. In tal caso, non sussistono, inoltre, i presupposti per l'applicazione dell'art. 5, comma secondo, lett. h) del d.P.R. n. 313 del 2002, il quale, prevedendo l'eliminazione delle iscrizioni relative a condanne per reati divenuti di competenza del giudice di pace inflitte da altro giudice, fa riferimento alle condanne non irrevocabili cui è possibile applicare la sopravvenuta disciplina sanzionatoria di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 274 del 2000, e non si riferisce alle sentenze passate in giudicato prima delle sua vigenza, per le quali vale il principio dell'intangibilità del giudicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/09/2004, n. 40564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40564 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 16/09/2004
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 3397
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 046279/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) HA AM SE N. IL 07/09/1956;
avverso ORDINANZA del 24/10/2003 TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. M. Iannelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 24.10.2003 il Tribunale di Roma, in sede esecutiva, rigettava l'istanza presenta da RH AD AS, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs.vo n. 274 del 2000, l'eliminazione dal casellario giudiziale della sentenza di condanna a giorni tredici di arresto e lire 270.000 di ammenda, con conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ex art. 53 legge 689/1981, per il reato di cui all'art. 186, commi 1^ e 2^, codice della strada, emessa dalla Pretura circondariale di Milano, sezione distaccata di Rho, in data 16.5.1996 (irrevocabile il 13.6.1996). Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, RH AD AS, il quale lamenta violazione di legge, per erronea applicazione dell'art. 5, comma 2^, lett. h) d.p.r, 14.11.2002 n. 313, in quanto il processo celebrato nei suoi confronti riguarda un reato divenuto di competenza del giudice di pace, per il quale è stata inflitta la pena pecuniaria, e nel lasso di tempo cinque anni, decorsi dal giorno in cui la sanzione è sta eseguita, non sono state commesse altre violazioni.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
L'art. 46 del d.Lgs.vo n. 274 del 2000 prevede l'eliminazione dal casellario giudiziale delle iscrizioni relative alle sentenze di condanna pronunziate dal giudice di pace, decorsi cinque anni dall'esecuzione della sentenza, se è stata inflitta una pena pecuniaria e, in tale lasso di tempo, non è stato commesso un altro reato.
La disciplina transitoria, contenuta negli artt. 63, 64, 65 del medesimo provvedimento legislativo, si riferisce a condanne inflitte in relazione a reati commessi dopo l'entrata in vigore del citato decreto legislativo e divenuti di competenza del giudice di pace (art. 64, comma 1^) oppure a precedimenti, concernenti reati commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs.vo n. 274 del 2000, ancora pendenti dinanzi ad un giudice diverso, e non anche alle sentenze di condanna già passate in giudicato alla data di pubblicazione del decreto (6 ottobre 2000).
Per queste ultime, l'iscrizione al casellario giudiziale non può essere eliminata neppure invocando il principio della prevalenza della norma più favorevole, sancito dall'art. 2, comma 3^, c.p., il quale è stato reso espressamente operante per i procedimenti riguardanti reati successivamente attribuiti alla competenza del giudice di pace, ma non per le sentenze divenute irrevocabili anteriormente all'avvento della legge di riforma.
Nè, d'altra parte, può essere tratto un argomento favorevole alla tesi del ricorrente dall'art. 5, comma 2^ lett. h), del d.p.r. 14.11.2002 n. 313. Tale disposizione, nello stabilire l'eliminazione delle iscrizioni relative a condanne per reati divenuti di competenza del giudice di pace inflitte da altro giudice, ha inteso fare riferimento alle condanne, non irrevocabili, cui è stato possibile, in via transitoria, applicare la sopravvenuta disciplina sanzionatoria contemplata dall'art. 52 del d.lgs.vo n. 274 del 2000. Non richiama, invece, quelle passate in giudicato prima della sua vigenza - per le quali l'iscrizione deve essere mantenuta - stante la diversità del regime punitivo stabilito dalla precedente normativa rispetto a quella nuova, caratterizzata da una nuova tipologia sanzionatoria, non inquadrabile nel tradizionale sistema classificatorio delineato dall'art. 17 c.p. - che esclude l'applicabilità di misure sostitutive (art. 62).
D'altronde i diritti di azione di difesa non implicano che il condannato possa contestare in ogni tempo la sentenza di condanna, posto che l'ordinamento sancisce l'intangibilità del giudicato. Nel caso in esame, la pena pecuniaria era stata comminata in sostituzione della pena detentiva per il reato di cui all'art. 186, comma 2^, del codice della strada, punito con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2004