Cass. pen., sez. I, sentenza 16/09/2004, n. 40564
CASS
Sentenza 16 settembre 2004

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Non è consentita l'eliminazione delle iscrizioni al casellario giudiziale delle sentenze - concernenti reati successivamente attribuiti alla competenza del giudice di pace - già passate in giudicato alla data di pubblicazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, neppure in virtù del principio di prevalenza della norma più favorevole, ex art. 2, comma terzo, cod. pen., considerata l'inapplicabilità ai detti provvedimenti dell'art. 46 del D. Lgs. n. 274 del 2000, che riguarda l'eliminazione delle iscrizioni relative alle sentenze di condanna pronunciate dal giudice di pace, in costanza di dati presupposti, nonché l'inapplicabilità della disciplina transitoria (artt. 63, 64 e 65 D.Lgs. n. 274 del 2000) che non riguarda le sentenze di condanna già passate in giudicato alla data di pubblicazione del detto D.Lgs.. In tal caso, non sussistono, inoltre, i presupposti per l'applicazione dell'art. 5, comma secondo, lett. h) del d.P.R. n. 313 del 2002, il quale, prevedendo l'eliminazione delle iscrizioni relative a condanne per reati divenuti di competenza del giudice di pace inflitte da altro giudice, fa riferimento alle condanne non irrevocabili cui è possibile applicare la sopravvenuta disciplina sanzionatoria di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 274 del 2000, e non si riferisce alle sentenze passate in giudicato prima delle sua vigenza, per le quali vale il principio dell'intangibilità del giudicato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 16/09/2004, n. 40564
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40564
    Data del deposito : 16 settembre 2004

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