CASS
Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/2024, n. 40322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40322 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso di LA AS, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza in data 15/03/2024 del Tribunale di Lecce, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, EN EC, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, udito per il ricorrente l'avv. Ladislao Massari, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 15 marzo 2024 il Tribunale del riesame di Lecce ha dichiarato inammissibile l'appello cautelare presentato da AS LA avverso il provvedimento in data 7 febbraio 2024 del G.i.p. del Tribunale di Lecce che aveva rigettato l'istanza di dissequestro dei metalli preziosi rinvenuti nella sede di Udine della EGM S.p.A. nonché delle somme rinvenute sui conti correnti della stessa società, in favore dell'amministratore giudiziario, dott. Andrea Licci. 2. Il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla carenza di legittimazione ad agirttlel socio e alla mancanza di interesse. Penale Sent. Sez. 3 Num. 40322 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 20/06/2024 Espone in fatto che in data 22 novembre 2022 la Guardia di finanza di Lecce aveva eseguito il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Lecce avente a oggetto una serie di metalli preziosi, l'oro e il denaro presenti nella sede del Tarì di Marcianise, i saldi dei conti correnti bancari, una serie di autoveicoli di cui però era lasciata la facoltà di uso previo consenso dell'amministratore giudiziario, le partecipazioni sociali nella EGM, tra cui la propria nella misura del 51%. Aggiunge che l'indisponibilità delle somme e dell'oro, che rappresentava la materia prima per l'esercizio dell'attività, determinava di fatto una contrazione dei volumi d'affari con un serio aggravamento del rischio di dissesto aziendale e con pregiudizio alla continuità dell'esercizio di impresa che avrebbe dovuto essere assicurata dall'amministratore giudiziario ai sensi dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. e 35 d.lgs. n. 159 del 2011. Lo stesso era a dirsi per la riduzione del rating creditizio e le difficoltà di accesso al credito bancario. In dissenso rispetto all'ordinanza del Tribunale del riesame, dunque, il ricorrente ribadisce il suo interesse concreto e attuale ad impugnare. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente lamenta, a ben vedere, l'inerzia dell'amministratore giudiziario che non consentirebbe la corretta prosecuzione dell'attività d'impresa in funzione di tutela del patrimonio. Tale tipo di doglianza relativa all'operato del professionista, non attenendo all'applicazione o alla modifica del vincolo cautelare, ma alle modalità esecutive ed attuative della misura, va rivolta con la forma dell'opposizione al giudice dell'esecuzione, al quale compete il controllo di legittimità delle modalità di esecuzione della misura (Sez. 2, n. 946 del 21/11/2018, Della Santina, dep. 2019, Rv. 274723 - 01). Ne consegue che la legittimazione all'impugnazione spetta all'amministratore giudiziario nominato all'atto del sequestro e non al legale rappresentante della persona giuridica in carica prima del provvedimento ablatorio (Sez. 1, n. 36064 del 15/06/2023, Sangermano, Rv. 285280 - 01). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende • Così deciso, il 20 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Pres ente
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, EN EC, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, udito per il ricorrente l'avv. Ladislao Massari, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 15 marzo 2024 il Tribunale del riesame di Lecce ha dichiarato inammissibile l'appello cautelare presentato da AS LA avverso il provvedimento in data 7 febbraio 2024 del G.i.p. del Tribunale di Lecce che aveva rigettato l'istanza di dissequestro dei metalli preziosi rinvenuti nella sede di Udine della EGM S.p.A. nonché delle somme rinvenute sui conti correnti della stessa società, in favore dell'amministratore giudiziario, dott. Andrea Licci. 2. Il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla carenza di legittimazione ad agirttlel socio e alla mancanza di interesse. Penale Sent. Sez. 3 Num. 40322 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 20/06/2024 Espone in fatto che in data 22 novembre 2022 la Guardia di finanza di Lecce aveva eseguito il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Lecce avente a oggetto una serie di metalli preziosi, l'oro e il denaro presenti nella sede del Tarì di Marcianise, i saldi dei conti correnti bancari, una serie di autoveicoli di cui però era lasciata la facoltà di uso previo consenso dell'amministratore giudiziario, le partecipazioni sociali nella EGM, tra cui la propria nella misura del 51%. Aggiunge che l'indisponibilità delle somme e dell'oro, che rappresentava la materia prima per l'esercizio dell'attività, determinava di fatto una contrazione dei volumi d'affari con un serio aggravamento del rischio di dissesto aziendale e con pregiudizio alla continuità dell'esercizio di impresa che avrebbe dovuto essere assicurata dall'amministratore giudiziario ai sensi dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. e 35 d.lgs. n. 159 del 2011. Lo stesso era a dirsi per la riduzione del rating creditizio e le difficoltà di accesso al credito bancario. In dissenso rispetto all'ordinanza del Tribunale del riesame, dunque, il ricorrente ribadisce il suo interesse concreto e attuale ad impugnare. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente lamenta, a ben vedere, l'inerzia dell'amministratore giudiziario che non consentirebbe la corretta prosecuzione dell'attività d'impresa in funzione di tutela del patrimonio. Tale tipo di doglianza relativa all'operato del professionista, non attenendo all'applicazione o alla modifica del vincolo cautelare, ma alle modalità esecutive ed attuative della misura, va rivolta con la forma dell'opposizione al giudice dell'esecuzione, al quale compete il controllo di legittimità delle modalità di esecuzione della misura (Sez. 2, n. 946 del 21/11/2018, Della Santina, dep. 2019, Rv. 274723 - 01). Ne consegue che la legittimazione all'impugnazione spetta all'amministratore giudiziario nominato all'atto del sequestro e non al legale rappresentante della persona giuridica in carica prima del provvedimento ablatorio (Sez. 1, n. 36064 del 15/06/2023, Sangermano, Rv. 285280 - 01). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende • Così deciso, il 20 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Pres ente