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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 19/11/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3166/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 3166/2025 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. DELL'OMO LETIZIA Controparte_1
e
con il patrocinio dell'avv. DELL'OMO LETIZIA Controparte_2
Con l'intervento del P.M. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe indicati chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo. Premettevano di avere contratto matrimonio in Cascina, il giorno
1.08.1987 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cascina, Anno 1987,
Parte II, Serie A, n. 44. Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti - riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme pagina 1 di 3 imperative e/o all'ordine pubblico;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi;
le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 CP_2 uniti in matrimonio come da atto celebrato in Cascina il 1.08.1987 e trascritto
[...] nei registri dello stato civile del Comune di Cascina, Anno 1987, Parte II, Serie A, n. 44. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2) L'abitazione, censita al Catasto Fabbricati del comune di Cascina al Foglio 31 part. 13 sub.10, posta in via Augusto Conti 34, 56021 loc. San Frediano a Settimo- Cascina, già adibita a residenza comune, di cui sig.ra è proprietaria per la quota indivisa del CP_1
50% (essendo l'altra quota del 50% di proprietà del fratello, , per esserle Persona_1 pervenuti dalla successione legittima dei genitori), resta definitivamente assegnata alla sua proprietaria, con tutto quanto l'arreda circa beni mobili, arredi e pertinenze, ivi compresi quadri ed opere d'arte ivi contenute. Il sig. dà atto di aver già asportato i Controparte_2 propri effetti personali.
3) Il sig. contribuirà al mantenimento della Sig.ra Controparte_2 Controparte_1 versando, in via anticipata entro il giorno dieci di ogni mese, l'importo mensile di euro
500,00 con decorrenza del mese di ottobre 2025; detto importo sarà sottoposto a rivalutazione annuale del 100 % ex indici ISTAT.
pagina 2 di 3 4) Il sig. inoltre, dichiara di accollarsi il totale rimborso delle somme sborsate Controparte_2 della signora per spese mediche straordinarie. Il rimborso avverrà con Controparte_1 cadenza trimestrale, previa richiesta via mail ed esibizione della documentazione comprovante l'esborso.
5) Il sig. è in procinto di cessare la propria attività professionale ed intende Controparte_2 alienare, entro il termine del 31 dicembre 2027, la proprietà immobiliare intestate all'associazione professionale come meglio indicata sub c 1 e c 2 di pagina 3. Il CP_3 sig. assume l'obbligo di versare alla sig.ra entro il medesimo termine, la CP_2 CP_1 somma che verrà realizzata dall'alienazione dei suddetti cespiti immobiliari nella misura di
½ al netto delle imposte, della propria quota di spettanza in ragione dell'apporto significativo che la predetta ha apportato alla sua attività professionale. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, entro il termine del 31 dicembre 2027 la vendita degli immobili di cui al punto 4 non venisse effettuata il sig. si obbliga a pagare alla signora Controparte_2
la somma di euro 80.000,00 (euro ottantamila/00), quale importo Controparte_1 presunto netto del ricavato della vendita degli immobili succitati.
6) Il signor riconoscerà alla Sig.ra l'importo una tantum Controparte_2 Controparte_1 di euro 12.000,00 (euro dodicimila) per l'acquisto di una nuova autovettura;
tale erogazione verrà eseguita entro giorni trenta dalla richiesta inoltrata a mezzo email ordinaria.
7) Le spese legali del presente giudizio sono assunte in via esclusiva dal sig. CP_2
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 18.11.2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 3166/2025 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. DELL'OMO LETIZIA Controparte_1
e
con il patrocinio dell'avv. DELL'OMO LETIZIA Controparte_2
Con l'intervento del P.M. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe indicati chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo. Premettevano di avere contratto matrimonio in Cascina, il giorno
1.08.1987 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cascina, Anno 1987,
Parte II, Serie A, n. 44. Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti - riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme pagina 1 di 3 imperative e/o all'ordine pubblico;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi;
le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 CP_2 uniti in matrimonio come da atto celebrato in Cascina il 1.08.1987 e trascritto
[...] nei registri dello stato civile del Comune di Cascina, Anno 1987, Parte II, Serie A, n. 44. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2) L'abitazione, censita al Catasto Fabbricati del comune di Cascina al Foglio 31 part. 13 sub.10, posta in via Augusto Conti 34, 56021 loc. San Frediano a Settimo- Cascina, già adibita a residenza comune, di cui sig.ra è proprietaria per la quota indivisa del CP_1
50% (essendo l'altra quota del 50% di proprietà del fratello, , per esserle Persona_1 pervenuti dalla successione legittima dei genitori), resta definitivamente assegnata alla sua proprietaria, con tutto quanto l'arreda circa beni mobili, arredi e pertinenze, ivi compresi quadri ed opere d'arte ivi contenute. Il sig. dà atto di aver già asportato i Controparte_2 propri effetti personali.
3) Il sig. contribuirà al mantenimento della Sig.ra Controparte_2 Controparte_1 versando, in via anticipata entro il giorno dieci di ogni mese, l'importo mensile di euro
500,00 con decorrenza del mese di ottobre 2025; detto importo sarà sottoposto a rivalutazione annuale del 100 % ex indici ISTAT.
pagina 2 di 3 4) Il sig. inoltre, dichiara di accollarsi il totale rimborso delle somme sborsate Controparte_2 della signora per spese mediche straordinarie. Il rimborso avverrà con Controparte_1 cadenza trimestrale, previa richiesta via mail ed esibizione della documentazione comprovante l'esborso.
5) Il sig. è in procinto di cessare la propria attività professionale ed intende Controparte_2 alienare, entro il termine del 31 dicembre 2027, la proprietà immobiliare intestate all'associazione professionale come meglio indicata sub c 1 e c 2 di pagina 3. Il CP_3 sig. assume l'obbligo di versare alla sig.ra entro il medesimo termine, la CP_2 CP_1 somma che verrà realizzata dall'alienazione dei suddetti cespiti immobiliari nella misura di
½ al netto delle imposte, della propria quota di spettanza in ragione dell'apporto significativo che la predetta ha apportato alla sua attività professionale. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, entro il termine del 31 dicembre 2027 la vendita degli immobili di cui al punto 4 non venisse effettuata il sig. si obbliga a pagare alla signora Controparte_2
la somma di euro 80.000,00 (euro ottantamila/00), quale importo Controparte_1 presunto netto del ricavato della vendita degli immobili succitati.
6) Il signor riconoscerà alla Sig.ra l'importo una tantum Controparte_2 Controparte_1 di euro 12.000,00 (euro dodicimila) per l'acquisto di una nuova autovettura;
tale erogazione verrà eseguita entro giorni trenta dalla richiesta inoltrata a mezzo email ordinaria.
7) Le spese legali del presente giudizio sono assunte in via esclusiva dal sig. CP_2
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 18.11.2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
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