Sentenza 9 dicembre 1999
Massime • 1
La sospensione condizionale della pena, concessa con sentenza di patteggiamento, può essere revocata qualora successivamente intervenga sentenza di condanna per fatto anteriore ex art.168, comma 2, cod. pen., pronunziata a seguito di giudizio ordinario (o nei casi di riti speciali a cognizione piena)attesoché la successiva condanna fa venir meno la prognosi favorevole che aveva consentito la prima applicazione del beneficio in questione.(In motivazione la S.C. ha precisato che, a differenza del giudizio sulla colpevolezza, il giudizio sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena è un giudizio a cognizione piena, come risulta dal tenore dell'art.444, comma 3, cod. proc. pen., che non pone limiti alla valutazione del giudice sulla concedibilità del beneficio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/12/1999, n. 4662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4662 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LISCIOTTO FRANCESCO Presidente del 09/12/1999
1. Dott. OLIVIERI RENATO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MAZZA FABIO " N. 4662
3. Dott. BRUSCO CARLO G. " REGISTRO GENERALE
4. Dott. COSTANZO ENZO " N. 01637/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso TRIBUNALE di MILANOnei confronti di: CAPANO DOMENICO n. il 08.10.1963
avverso ordinanza del 25.09.1998 TRIBUNALE di MILANO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE.
Lette le conclusioni del P.G. Dott. Mario IANNELLI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha proposto ricorso avverso l'ordinanza in data 25 settembre 1998 con cui il Tribunale di Milano ha rigettato la richiesta, proposta dal medesimo Procuratore della Repubblica, di revoca della sospensione condizionale concessa a CAPANO DOMENICO dal Pretore di Bergamo con sentenza in data 14 febbraio 1994 divenuta irrevocabile il 31 marzo 1994. Il Tribunale di Milano ha ritenuto che, essendo stata la sentenza indicata pronunziata a seguito del rito previsto dall'art.444 c.p.p., non poteva una successiva sentenza di condanna (del
Tribunale di Milano in data 11 gennaio 1997) pronunziata a seguito di rito ordinario per un fatto anteriore comportare la revoca della sospensione condizionale precedentemente concessa non avendo, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, natura di sentenza di condanna.
Obietta l'impugnante - deducendo erronea applicazione della legge penale - che il principio richiamato dal Tribunale di Milano e confermato da varie pronunce di questa Corte si riferisce al caso di revoca previsto dall'art. 168 n. 1 cod. pen. e non al caso in questione che riguardava invece l'ipotesi prevista dal n. 2 della medesima norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE:
Il ricorso è fondato e deve conseguentemente essere accolto. Come più volte affermato dalle sezioni unite di questa Corte (cfr. sentenze 26 febbraio 1997, Bahrouni;
8 maggio 1996, De Leo) la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunziata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., pur essendo equiparata ad una sentenza di condanna, salve diverse disposizioni di legge (art.445 comma 1^ c.p.p.), non è una sentenza di condanna in quanto difetta "di una essenziale componente, l'accertamento giudiziale della responsabilità penale" (sent. 22.2.97). Ne consegue che con questa sentenza (o a seguito di questa sentenza in sede di esecuzione) non può essere revocata, ai sensi dell'art. 168 comma 1^ n. 1, la sospensione condizionale precedentemente concessa perché non ci si trova in presenza dell'accertamento giudiziale e completo della fondatezza dell'ipotesi di accusa.
Queste decisioni si riferiscono al caso previsto dall'art. 168 n. 1 citato ma va detto che identiche ragioni giustificative possono far condividere i medesimi principi anche per l'ipotesi prevista dal n. 2 della medesima norma purché la successiva sentenza "di condanna", per fatto anteriore, sia stata anch'essa pronunziata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.. Il caso in esame è invece diverso perché la nuova sentenza, pronunziata per fatto anteriore, non è una sentenza di patteggiamento ma e una sentenza di condanna pronunziata a seguito di giudizio ordinario. Diviene quindi applicabile il n. 2 dell'art. 168 che si riferisce appunto a questa ipotesi.
In questo caso (e nei casi di riti speciali a cognizione piena) non valgono le considerazioni svolte dalle sezioni unite in precedenza succintamente riassunte: la sentenza che comporta la revoca della sospensione condizionale precedentemente concessa è una sentenza pronunziata a seguito di un giudizio di cognizione completo che comporta l'accertamento giurisdizionale della colpevolezza dell'imputato. È vero che la precedente sentenza di applicazione della pena non aveva tali caratteristiche ma è altrettanto vero che, in questo caso, la successiva condanna, fa venir meno la prognosi favorevole che aveva consentito la prima applicazione della sospensione condizionale.
Va infatti rilevato che, a differenza del giudizio sulla colpevolezza, quello sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena è un giudizio a cognizione piena, come risulta dal tenore del comma 3^ dell'art. 444 c.p.p. che non pone limiti alla valutazione del giudice sulla concedibilità del beneficio. Nel giudizio sulla responsabilità il giudice ha l'unica possibilità di applicare l'art. 129 c.p.p. o, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 2 luglio 1990 n. 313, di ritenere la pena non congrua;
egli invece può respingere la richiesta se ritiene che la sospensione condizionale non possa essere concessa e a questa valutazione la legge non pone alcun limite.
Non potrebbe quindi neppure affermarsi che la nuova sentenza di condanna, pronunziata a seguito di giudizio a cognizione piena, non possa produrre l'effetto di revoca della precedente sospensione in quanto la precedente pena non è stata applicata a seguito di un giudizio a cognizione piena. La correlazione è infatti da compiersi tra la precedente prognosi favorevole, compiuta senza limite alcuno, e una successiva condanna per fatto anteriore, anch'essa pronunziata a seguito di un giudizio a cognizione piena, che smentisce la precedente favorevole prognosi.
Il provvedimento impugnato deve conseguentemente essere annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta penale, annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 dicembre 1999. Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2000