Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/12/1999, n. 4662
CASS
Sentenza 9 dicembre 1999

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La sospensione condizionale della pena, concessa con sentenza di patteggiamento, può essere revocata qualora successivamente intervenga sentenza di condanna per fatto anteriore ex art.168, comma 2, cod. pen., pronunziata a seguito di giudizio ordinario (o nei casi di riti speciali a cognizione piena)attesoché la successiva condanna fa venir meno la prognosi favorevole che aveva consentito la prima applicazione del beneficio in questione.(In motivazione la S.C. ha precisato che, a differenza del giudizio sulla colpevolezza, il giudizio sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena è un giudizio a cognizione piena, come risulta dal tenore dell'art.444, comma 3, cod. proc. pen., che non pone limiti alla valutazione del giudice sulla concedibilità del beneficio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/12/1999, n. 4662
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4662
    Data del deposito : 9 dicembre 1999

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