Articolo 25 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56
Articolo 24Articolo 26
Versione
11 marzo 1989
>
Versione
15 febbraio 2018
Art. 25. (Rinnovo delle elezioni nel consiglio regionale
o provinciale dell'ordine) 1. Il tribunale o la corte di appello competenti per territorio, ove accolgano un ricorso che investe l'elezione di tutto un consiglio regionale o provinciale dell'ordine, provvedono a darne immediata comunicazione al consiglio setesso, al Consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia, il quale nomina un commissraio straordinario ai sensi dell'articolo 16.
((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "Nella legge 18 febbraio 1989, n. 56 , ogni riferimento al Ministro di grazia e giustizia e al Ministero di grazia e giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute".
Entrata in vigore il 15 febbraio 2018
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente