Corte Cost., sentenza 27/11/2025, n. 173
CCOST
Sentenza 27 novembre 2025

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    Violation of Article 3 of the Constitution

    The Court finds that the reasoning applied in previous decisions (sentences no. 217 of 2023 and no. 130 of 2025) regarding the crime of robbery is fully applicable here. The rationale for both the mitigating circumstance of minority and partial mental impairment is a reduced blameworthiness. Therefore, excluding partial mental impairment from being considered prevalent or equivalent to aggravating circumstances, while allowing minority to be, creates an unjustified disparity.

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Massime1

Il meccanismo c.d. di “blindatura totale” delle circostanze aggravanti, secondo cui le stesse devono essere necessariamente prese in considerazione ai fini delquantumdella pena e non possono essere “neutralizzate” mediante il bilanciamento con le eventuali attenuanti, non è, di per sé, incompatibile con i principi costituzionali di volta in volta evocati in quanto il meccanismo di calcolo degli aumenti e delle riduzioni di pena connessi all’applicazione di circostanze di segno opposto produce sì, nella generalità dei casi, un effetto di inasprimento delle sanzioni applicabili al delitto aggravato, ma non esclude affatto che il giudice applichi, in concreto, la diminuzione di pena connessa al riconoscimento di attenuanti, sia pure sulla pena già aumentata per effetto del riconoscimento dell’aggravante cosiddetta “blindata”. (Precedenti: S. 217/2023; S. 117/2021 - mass. 43901). (Nel caso di specie, è dichiarata l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost., dell’art. 624-bis, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui– ferma la validità complessiva del meccanismo della c.d. “blindatura totale” – non consente, nel caso del delitto di furto in abitazione, di ritenere equivalente o prevalente la circostanza attenuante del vizio parziale di mente, prevista dall’art. 89 cod. pen., allorché concorra con l’aggravante “blindata” consistente nell’aver usato violenza sulle cose, di cui all’art. 625, primo comma, n. 2, prima parte, cod. pen. La disposizione censurata dal Tribunale di Teramo presenta, infatti, la medesimaratiodi quella della minore età, in quanto la valutazione, da parte del legislatore, di una più ridotta meritevolezza di pena di chi abbia commesso il fatto essendo ancora minorenne, per quanto già giudicato imputabile dal giudice, non può non essere affermata anche con riferimento a chi, essendo affetto da vizio parziale di mente, abbia agito trovandosi in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere e di volere, il che giustifica l’estensione della deroga al meccanismo di blindatura totale anche alla seminfermità, secondo principi già affermati dalle sentenze n. 130 del 2025 e 217 del 2023). (Precedenti: S. 130/2025 - mass. 46882; S. 217/2023 - mass. 45908).

Commentari3

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    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 gennaio 2026

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte Cost., sentenza 27/11/2025, n. 173
Giurisdizione : Corte Costituzionale
Numero : 173
Data del deposito : 27 novembre 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo