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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/02/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7087/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Samuele Aru;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dall'avv. Lorenzo Lo Verso;
- parte resistente –
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Luigi La Valle;
CP_2 P.IVA_3
- parte resistente –
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_3 P.IVA_4
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 10 febbraio 2025.
Motivazione
1 Con ricorso depositato il 13 luglio 2022 riassumendo il precedente e più Parte_1 ampio giudizio erroneamente iscritto presso il Tribunale di Termini Imerese, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 296 2021 90043485 76/000 notificata il 18 gennaio 2022 da , nonché la cartella di pagamento n. Controparte_4
29620110093864912000 (anno di riferimento 2011), la cartella n. 29620140009123354000
(anno di riferimento 2014), la cartella n. 29620140032736357000 (anno di riferimento 2014), la cartella n.29620150036834307000 (anno di riferimento 2015), la cartella n. 29620190043591081000 (anno di riferimento 2019), la cartella n. 29620180059799180000
(anno di riferimento 2018), la cartella n.29620180036920776000 (anno di riferimento 2018), la cartella n. 29620170040836808000 (anno di riferimento 2017), la cartella n. 29620170028230452000 (anno di riferimento 2017), la cartella n. 29620160059055525000
(anno di riferimento 2016), la cartella n. 29620150053973391000 (anno di riferimento 2015), la cartella n.29620150036834307000 (anno di riferimento 2015), la cartella n. 29620140032736357000 (anno di riferimento 2014) e la cartella n.29620140009123354000
(anno di riferimento 2014), tutte relative a crediti dell' A sostegno dell'opposizione la CP_2 ricorrente ha eccepito, da un lato, la nullità dell'intimazione di pagamento del concessionario perché non preceduta dalla prodromica notifica degli atti impositivi e, dall'altro lato, la prescrizione dei crediti dell' (cfr. ricorso per la compiuta disamina CP_2 delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 4 ottobre 2023 l' in via preliminare, ha CP_2 eccepito l'inammissibilità dell'opposizione sia perché originariamente proposta dinnanzi al Tribunale di Termini Imerese avverso gli estratti di ruolo, sia per difetto d'interesse ad agire, sia per l'intervenuta decadenza;
nel merito, invece, ha evidenziato la propria estraneità alle vicende dell'esecuzione affidata integralmente al concessionario, limitandosi a rilevare la fondatezza della propria pretesa sostanziale;
in subordine, ha chiesto che il concessionario venga condannato a manlevarlo dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 6 dicembre 2023 Controparte_5
, dopo aver rilevato il fallimento della società avversaria, ha comunque
[...] eccepito l'inammissibilità dell'opposizione proposta avverso gli estratti di ruolo, nonché, nel merito, chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando di aver regolarmente notificato le cartelle di pagamento e successivamente validamente interrotto la prescrizione (cfr. memoria).
Con ordinanza del 22 marzo 2024 questo giudice, prendendo atto della dichiarazione di fallimento della società ricorrente, ha dichiarato l'interruzione del processo.
Con ricorso depositato il 22 aprile 2024 la curatela del fallimento della Parte_1
(proc. fall. N. 5/2023 del Tribunale di Termini Imerese) ha riassunto il processo ed ha insistito nell'opposizione precedentemente proposta dalla società in bonis, riportandosi integralmente alle difese già formulate da quest'ultima (cfr. ricorso in riassunzione).
2 Con la memoria di costituzione depositata il 5 maggio 2024 l' in via preliminare, ha CP_2 eccepito ha eccepito l'improponibilità della domanda ai sensi degli artt. 24 e 52 l.f.; in subordine, ha insistito nelle precedenti difese, integralmente reiterate (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 6 dicembre 2023 Controparte_5
, in via preliminare, ha eccepito l'improponibilità della domanda per la
[...] competenza inderogabile del giudice fallimentare;
in subordine, ha insistito nelle precedenti difese, anche in questo caso integralmente reiterate (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 10 settembre 2024 l' ha eccepito il CP_3 proprio difetto di legittimazione passiva, visto che il giudizio introdotto dinnanzi al Tribunale di Palermo riguardava esclusivamente dei crediti dell' in subordine, ha CP_2 chiesto il rigetto dell'opposizione, pur rilavando che la controversia relativa ai suoi crediti è tutt'ora pendente dinanzi al Tribunale di Termini Imerese (cfr. memoria).
All'udienza del 15 novembre 2024 parte ricorrente, sollecitata anche dal giudice, ha precisato di aver riassunto il giudizio nell'interesse personale del fallito, così come previsto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. verbale).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
In via assolutamente preliminare va rilevato come la curatela fallimentare abbia errato nell'evocare in giudizio l' CP_3
Va considerato, infatti, che la curatela, intervenuto il fallimento, ha riassunto il procedimento precedentemente iscritto dinnanzi a questo Tribunale dalla società in bonis, che, tuttavia, non aveva oggetto i crediti dell CP_3
E' sfuggito, infatti, che l'ordinanza di incompetenza territoriale pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese nel procedimento iscritto al n. 3263/2021 r.g. aveva carattere parziale, riguardando esclusivamente alcuni degli atti impositivi contestati in quel giudizio e segnatamente soltanto le cartelle analiticamente indicate nell'ordinanza, tutte afferenti a crediti dell' (cfr. ordinanza allegata al ricorso della società). CP_2
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' dunque, deve CP_3 trovare evidentemente accoglimento.
Passando alla controversia relativa alle cartelle relative ai crediti dell' invece, va CP_2 senz'altro dichiarata l'improponibilità del ricorso ai sensi dell'art. 52 l.f.
E' noto che il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito e che ogni credito debba essere accertato dinnanzi al giudice delegato alla procedura concorsuale secondo le norme stabilite dal Capo V della legge fallimentare.
E' pacifico, dunque, che le domande volte all'accertamento dei crediti nei confronti di un debitore dichiarato fallito proposte ad un giudice diverso da quello delegato al fallimento vadano dichiarate improponibili (cfr., fra le altre, Cass., sez. II, sentenza n. 9198
3 del 10 aprile 2017; Cass., sez. III, sentenza n. 1115 del 21 gennaio 2014; Cass., sez. I, sentenza n. 2439 del 3 febbraio 2006): l'art. 52 l.f., infatti, detta la regola dell'obbligatorietà ed esclusività del procedimento di verifica del passivo, quale unico strumento di cognizione giudiziale dei crediti concorsuali.
Tale questione, prima ancora di essere sollevata dai convenuti, è stata sottoposta all'attenzione della curatela fallimentare da questo giudice già con il decreto del 23 aprile 2024.
La curatela fallimentare, tuttavia, ha insistito nella propria opposizione, sostenendo (peraltro per la prima volta all'udienza) di aver riassunto il processo nell'interesse personale del debitore (cfr. verbale del 15 novembre 2024, oltre alle difese meglio espresse nelle successive note autorizzate).
Ebbene, la difesa della curatela è infondata.
S'è senz'altro vero che “la mera inerzia assunta dal curatore nei confronti dell'atto impositivo, con riferimento ai rapporti d'imposta i cui presupposti si sono formati prima della declaratoria fallimentare, è sufficiente a far sorgere la legittimazione processuale straordinaria della società fallita o dei suoi amministratori ad impugnare l'atto” (Cass., sez. V, sentenza n. 21333 del 30 luglio 2024) e che “nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito la legittimazione processuale spetta al curatore, competendo al fallito una legittimazione di tipo suppletivo soltanto nel caso di disinteresse nel caso di totale disinteresse degli organi fallimentari” (Cass., sez. III, ordinanza n. 31634 del 23 novembre 2023), ciò - tralasciando ogni considerazione circa l'opportunità per la curatela di impiegare risorse della massa (o addirittura dell'Erario, nell'eventualità di mancanza di fondi) per la tutela degli interessi del fallito nella prospettiva di un suo ritorno in bonis (a prescindere, dunque, da ogni profilo concorsuale) – non significa che la curatela possa derogare alla regola della concorsualità nell'accertamento del passivo, investendo della cognizione dei debiti concorsuali un'autorità giudiziaria diversa dal giudice delegato previsto dall'art. 52 l.f. (oltre che nel caso di specie pure appartenente ad altro Tribunale in violazione dell'art. 24 l.f.).
D'altra parte, poi, va considerato che nessuna delle sentenze citate dalla ricorrente a sostegno della propria tesi riguarda crediti assoggettati al procedimento di verifica del passivo, trattandosi di diritti patrimoniali diversi (come nel caso di azione revocatoria: cfr. Cass., sez. III, ordinanza n. 26520 del 20 novembre 2020) ovvero di crediti tributari (cfr. Cass., sez. V, ordinanza n. 4508 del 20 febbraio 2024).
Le considerazioni che precedono conducono alla declaratoria di improponibilità del ricorso proposto nei confronti del concessionario e dell' CP_2
Per quanto riguarda le spese giudiziali, va osservato quanto segue.
Tra l'opponente e l' appare equo disporre la compensazione, visto che il maldestro CP_3 errore commesso dalla curatela nell'evocazione in giudizio di quest'ultimo era talmente
4 riconoscibile da richiedere all'ente previdenziale uno sforzo difensivo estremamente contenuto.
Per quanto concerne gli altri due convenuti, invece, non c'è dubbio che gli stessi meritino il rimborso delle spese di lite, visto che la proposizione della domanda nei loro confronti è stata frutto di una scelta ben ponderata, quanto errata. Ciononostante, valutato comunque come contenuto lo sforzo difensivo delle parti vittoriose, le spese di quest'ultime possono essere liquidate come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso nei confronti dell' CP_3
dichiara improponibile il ricorso proposto nei confronti dell' e di CP_2 [...]
; Controparte_5
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali tra l' e la curatela CP_3 ricorrente;
condanna la curatela del fallimento della al pagamento in favore Parte_1 dell' delle spese giudiziali, che liquida in € 2.540,00 per compenso, oltre spese CP_2 generali, iva e cpa come per legge;
condanna la curatela del fallimento della al pagamento in favore di Parte_1
che liquida in € 2.540,00 per Controparte_6 compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 11/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7087/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Samuele Aru;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dall'avv. Lorenzo Lo Verso;
- parte resistente –
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Luigi La Valle;
CP_2 P.IVA_3
- parte resistente –
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_3 P.IVA_4
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 10 febbraio 2025.
Motivazione
1 Con ricorso depositato il 13 luglio 2022 riassumendo il precedente e più Parte_1 ampio giudizio erroneamente iscritto presso il Tribunale di Termini Imerese, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 296 2021 90043485 76/000 notificata il 18 gennaio 2022 da , nonché la cartella di pagamento n. Controparte_4
29620110093864912000 (anno di riferimento 2011), la cartella n. 29620140009123354000
(anno di riferimento 2014), la cartella n. 29620140032736357000 (anno di riferimento 2014), la cartella n.29620150036834307000 (anno di riferimento 2015), la cartella n. 29620190043591081000 (anno di riferimento 2019), la cartella n. 29620180059799180000
(anno di riferimento 2018), la cartella n.29620180036920776000 (anno di riferimento 2018), la cartella n. 29620170040836808000 (anno di riferimento 2017), la cartella n. 29620170028230452000 (anno di riferimento 2017), la cartella n. 29620160059055525000
(anno di riferimento 2016), la cartella n. 29620150053973391000 (anno di riferimento 2015), la cartella n.29620150036834307000 (anno di riferimento 2015), la cartella n. 29620140032736357000 (anno di riferimento 2014) e la cartella n.29620140009123354000
(anno di riferimento 2014), tutte relative a crediti dell' A sostegno dell'opposizione la CP_2 ricorrente ha eccepito, da un lato, la nullità dell'intimazione di pagamento del concessionario perché non preceduta dalla prodromica notifica degli atti impositivi e, dall'altro lato, la prescrizione dei crediti dell' (cfr. ricorso per la compiuta disamina CP_2 delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 4 ottobre 2023 l' in via preliminare, ha CP_2 eccepito l'inammissibilità dell'opposizione sia perché originariamente proposta dinnanzi al Tribunale di Termini Imerese avverso gli estratti di ruolo, sia per difetto d'interesse ad agire, sia per l'intervenuta decadenza;
nel merito, invece, ha evidenziato la propria estraneità alle vicende dell'esecuzione affidata integralmente al concessionario, limitandosi a rilevare la fondatezza della propria pretesa sostanziale;
in subordine, ha chiesto che il concessionario venga condannato a manlevarlo dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 6 dicembre 2023 Controparte_5
, dopo aver rilevato il fallimento della società avversaria, ha comunque
[...] eccepito l'inammissibilità dell'opposizione proposta avverso gli estratti di ruolo, nonché, nel merito, chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando di aver regolarmente notificato le cartelle di pagamento e successivamente validamente interrotto la prescrizione (cfr. memoria).
Con ordinanza del 22 marzo 2024 questo giudice, prendendo atto della dichiarazione di fallimento della società ricorrente, ha dichiarato l'interruzione del processo.
Con ricorso depositato il 22 aprile 2024 la curatela del fallimento della Parte_1
(proc. fall. N. 5/2023 del Tribunale di Termini Imerese) ha riassunto il processo ed ha insistito nell'opposizione precedentemente proposta dalla società in bonis, riportandosi integralmente alle difese già formulate da quest'ultima (cfr. ricorso in riassunzione).
2 Con la memoria di costituzione depositata il 5 maggio 2024 l' in via preliminare, ha CP_2 eccepito ha eccepito l'improponibilità della domanda ai sensi degli artt. 24 e 52 l.f.; in subordine, ha insistito nelle precedenti difese, integralmente reiterate (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 6 dicembre 2023 Controparte_5
, in via preliminare, ha eccepito l'improponibilità della domanda per la
[...] competenza inderogabile del giudice fallimentare;
in subordine, ha insistito nelle precedenti difese, anche in questo caso integralmente reiterate (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 10 settembre 2024 l' ha eccepito il CP_3 proprio difetto di legittimazione passiva, visto che il giudizio introdotto dinnanzi al Tribunale di Palermo riguardava esclusivamente dei crediti dell' in subordine, ha CP_2 chiesto il rigetto dell'opposizione, pur rilavando che la controversia relativa ai suoi crediti è tutt'ora pendente dinanzi al Tribunale di Termini Imerese (cfr. memoria).
All'udienza del 15 novembre 2024 parte ricorrente, sollecitata anche dal giudice, ha precisato di aver riassunto il giudizio nell'interesse personale del fallito, così come previsto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. verbale).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
In via assolutamente preliminare va rilevato come la curatela fallimentare abbia errato nell'evocare in giudizio l' CP_3
Va considerato, infatti, che la curatela, intervenuto il fallimento, ha riassunto il procedimento precedentemente iscritto dinnanzi a questo Tribunale dalla società in bonis, che, tuttavia, non aveva oggetto i crediti dell CP_3
E' sfuggito, infatti, che l'ordinanza di incompetenza territoriale pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese nel procedimento iscritto al n. 3263/2021 r.g. aveva carattere parziale, riguardando esclusivamente alcuni degli atti impositivi contestati in quel giudizio e segnatamente soltanto le cartelle analiticamente indicate nell'ordinanza, tutte afferenti a crediti dell' (cfr. ordinanza allegata al ricorso della società). CP_2
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' dunque, deve CP_3 trovare evidentemente accoglimento.
Passando alla controversia relativa alle cartelle relative ai crediti dell' invece, va CP_2 senz'altro dichiarata l'improponibilità del ricorso ai sensi dell'art. 52 l.f.
E' noto che il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito e che ogni credito debba essere accertato dinnanzi al giudice delegato alla procedura concorsuale secondo le norme stabilite dal Capo V della legge fallimentare.
E' pacifico, dunque, che le domande volte all'accertamento dei crediti nei confronti di un debitore dichiarato fallito proposte ad un giudice diverso da quello delegato al fallimento vadano dichiarate improponibili (cfr., fra le altre, Cass., sez. II, sentenza n. 9198
3 del 10 aprile 2017; Cass., sez. III, sentenza n. 1115 del 21 gennaio 2014; Cass., sez. I, sentenza n. 2439 del 3 febbraio 2006): l'art. 52 l.f., infatti, detta la regola dell'obbligatorietà ed esclusività del procedimento di verifica del passivo, quale unico strumento di cognizione giudiziale dei crediti concorsuali.
Tale questione, prima ancora di essere sollevata dai convenuti, è stata sottoposta all'attenzione della curatela fallimentare da questo giudice già con il decreto del 23 aprile 2024.
La curatela fallimentare, tuttavia, ha insistito nella propria opposizione, sostenendo (peraltro per la prima volta all'udienza) di aver riassunto il processo nell'interesse personale del debitore (cfr. verbale del 15 novembre 2024, oltre alle difese meglio espresse nelle successive note autorizzate).
Ebbene, la difesa della curatela è infondata.
S'è senz'altro vero che “la mera inerzia assunta dal curatore nei confronti dell'atto impositivo, con riferimento ai rapporti d'imposta i cui presupposti si sono formati prima della declaratoria fallimentare, è sufficiente a far sorgere la legittimazione processuale straordinaria della società fallita o dei suoi amministratori ad impugnare l'atto” (Cass., sez. V, sentenza n. 21333 del 30 luglio 2024) e che “nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito la legittimazione processuale spetta al curatore, competendo al fallito una legittimazione di tipo suppletivo soltanto nel caso di disinteresse nel caso di totale disinteresse degli organi fallimentari” (Cass., sez. III, ordinanza n. 31634 del 23 novembre 2023), ciò - tralasciando ogni considerazione circa l'opportunità per la curatela di impiegare risorse della massa (o addirittura dell'Erario, nell'eventualità di mancanza di fondi) per la tutela degli interessi del fallito nella prospettiva di un suo ritorno in bonis (a prescindere, dunque, da ogni profilo concorsuale) – non significa che la curatela possa derogare alla regola della concorsualità nell'accertamento del passivo, investendo della cognizione dei debiti concorsuali un'autorità giudiziaria diversa dal giudice delegato previsto dall'art. 52 l.f. (oltre che nel caso di specie pure appartenente ad altro Tribunale in violazione dell'art. 24 l.f.).
D'altra parte, poi, va considerato che nessuna delle sentenze citate dalla ricorrente a sostegno della propria tesi riguarda crediti assoggettati al procedimento di verifica del passivo, trattandosi di diritti patrimoniali diversi (come nel caso di azione revocatoria: cfr. Cass., sez. III, ordinanza n. 26520 del 20 novembre 2020) ovvero di crediti tributari (cfr. Cass., sez. V, ordinanza n. 4508 del 20 febbraio 2024).
Le considerazioni che precedono conducono alla declaratoria di improponibilità del ricorso proposto nei confronti del concessionario e dell' CP_2
Per quanto riguarda le spese giudiziali, va osservato quanto segue.
Tra l'opponente e l' appare equo disporre la compensazione, visto che il maldestro CP_3 errore commesso dalla curatela nell'evocazione in giudizio di quest'ultimo era talmente
4 riconoscibile da richiedere all'ente previdenziale uno sforzo difensivo estremamente contenuto.
Per quanto concerne gli altri due convenuti, invece, non c'è dubbio che gli stessi meritino il rimborso delle spese di lite, visto che la proposizione della domanda nei loro confronti è stata frutto di una scelta ben ponderata, quanto errata. Ciononostante, valutato comunque come contenuto lo sforzo difensivo delle parti vittoriose, le spese di quest'ultime possono essere liquidate come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso nei confronti dell' CP_3
dichiara improponibile il ricorso proposto nei confronti dell' e di CP_2 [...]
; Controparte_5
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali tra l' e la curatela CP_3 ricorrente;
condanna la curatela del fallimento della al pagamento in favore Parte_1 dell' delle spese giudiziali, che liquida in € 2.540,00 per compenso, oltre spese CP_2 generali, iva e cpa come per legge;
condanna la curatela del fallimento della al pagamento in favore di Parte_1
che liquida in € 2.540,00 per Controparte_6 compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 11/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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