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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 25/11/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3508 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 9.09.2025 da: (C.F. ), nata a [...] il [...], ivi residente, via Parte_1 C.F._1 del Carabiniere, 17
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi residente in Parte_2 C.F._2
Via Molinari, 27 entrambi con l'Avv. Roberta Rivelli, presso la quale hanno eletto domicilio telematico divorziati con sentenza n.861/2006 del Tribunale di Pordenone di data 20/7/2006, pubblicata il 3/8/2006 con la seguente figlia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente: nata a [...] il [...] Parte_3
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
FATTO Le parti sopra indicate, con ricorso personalmente sottoscritto, hanno chiesto concordemente la modifica delle condizioni di divorzio nei seguenti termini: chiedono che il Tribunale di Pordenone, a modifica della sentenza di divorzio n. 861/06, preso atto che la figlia è diventata economicamente autosufficiente, revochi, dal corrente mese di Pt_3 settembre, l'assegno che doveva versare a titolo di contributo per la figlia n Parte_2 Pt_3 forza della sentenza di divorzio e così pure disponga che nulla sia dovuto per le spese.
1 Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, con le quali hanno confermato le conclusioni di cui sopra. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO Le condizioni sulle quali le parti hanno raggiunto un accordo, rettificano quelle già concordate in sede di scioglimento del matrimonio e sono giustificate dal fatto sopravvenuto costituito dalla sopraggiunta indipendenza economica della figlia maggiorenne. Il Tribunale, valutata la sopravvenienza, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- in modifica della sentenza n. 806/2006 del Tribunale Ordinario di Pordenone, omologa le nuove condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte.
- nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, il 21/11/25
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini
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