Sentenza 12 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/01/2004, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. BIELLI Stefano - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI CHIETI in persona del sindaco pro tempore, giusta delibere della Giunta Municipale in data 22.11.99 e 28.7.2000, rappresentato e difeso dall'avv. FERDINANDO SICARI di Chieti giusta procura in calce al ricorso, elett. dom. in Roma presso avv. Stefano Mihelj, via Nicotera 24;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CHIETI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel giudizio di appello dall'avv. Concetta Colantonio, responsabile dell'ufficio legale dell'ente;
- intimato non costituito -
avverso la sentenza n. 141.6.99 in data 12.7.99 della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, depositata in data 8.9.99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 giugno 2003 dal Consigliere Dott. Vincenzo Di Nubila;
udito per il ricorrente l'avv. ZAPPACOSTA per delega;
udite le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con istanza in data 19.6.97, l'IACP di Chieti chiedeva il rimborso delle somme versate a titolo di ICI dal 1994 al 1996, per gli immobili siti su suolo comunale ed ubicati nel comune di Chieti;
sosteneva che l'imposta non era dovuta, trattandosi di immobili posseduti a titolo di superficie. Il Comune respingeva la domanda. Proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale l'Ente, sostenendo che l'imposta sarebbe stata dovuta dal proprietario - Comune - e non dal superficiario. Solo a partire dal Decreto Legislativo n. 446.1997 la lacuna legislativa era stata colmata.
2. La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso. Proponeva appello l'IACP, insistendo nella propria tesi. La Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello, così motivando:
- l'IACP è superficiario e non proprietario;
- solo a partire dal Decreto Legislativo n. 446.97 l'obbligo di pagare l'ICI è stato esteso al superficiario;
- per gli anni anteriori al 1998, soggetto all'imposta è il proprietario, con diritto di rivalsa sul superficiario;
- nella specie, essendo proprietario il comune, questi è esente da imposta e pertanto non ha luogo neppure la rivalsa sul superficiario;
- per il principio di irretroattività delle leggi, le ragioni dell'IACP sono fondate.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione il Comune di Chieti, deducendo due motivi. La controparte non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Si premette che il ricorso per Cassazione risulta correttamente notificato all'IACP, nei termini di legge, presso il domicilio eletto che coincide con la sede dell'Istituto.
5. Col primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 C.P.C., degli artt. 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 504.92. Una volta eseguita l'edificazione degli alloggi, il concessionario diviene unico soggetto passivo del tributo, quale proprietario dell'edificio realizzato. L'IACP, superficiario per quanto attiene al terreno, è proprietario dei fabbricati su di esso realizzati. La Legge n. 446.97 non ha introdotto la figura dei superficiario some soggetto passivo dell'importa, ma lo ha qualificato come "soggetto passivo diretto e non più mediato".
6. Col secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 C.P.C., stante che la Commissione Tributaria Regionale non ha dato risposta alle questioni sollevate da esso Comune, relativamente all'accertamento dell'avvenuta costruzione dei fabbricati i quali sono caduti in piena proprietà dell'Istituto.
7. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro intima connessione: essi infatti riguardano, sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione, la stessa questione, vale a dire il problema se il superficiario, anteriormente alla "novella" di cui al Decreto Legislativo n. 446.97, sia o meno soggetto ad ICI.
8. Il ricorso è fondato. "In tema di ICI e con riguardo a terreno comunale concesso in superficie a cooperativa edilizia per la costruzione di alloggi economici e popolari, l'edificazione del fabbricato rende applicabile l'ICI stessa a carico della cooperativa o degli assegnatari in veste di proprietari del manufatto che insiste sul suolo o di parti di esso": così Cass. 12.6.99 n. 5802. Nello stesso senso, Cass. 10.7.99 n. 7293.
9. Con riferimento ad un caso in cui era ricorrente il comune di Roma contro il locale IACP, questa Corte ha ritenuto che "con riguardo al terreno concesso in superficie a favore di un istituto o di una cooperativa edilizia per la costruzione di alloggi economici e popolari, l'edificazione del fabbricato rende applicabile l'ICI a carico dei detti enti (e successivamente dei loro assegnatari) in veste di proprietari del manufatto che insiste sul suolo. Questo principio si sottrae ai dubbi di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto il carattere temporaneo dell'acquisizione in proprietà di detti alloggi fino al momento della traslazione del diritto dominicale in favore dei singoli compratori, non interferisce sui presupposti impositivi, nè crea ingiustificate disparità di trattamento, trattandosi di prelievo tributario che è correlato all'obiettiva esistenza del fabbricato, non al profitto ricavabile con il suo godimento o con la sua cessione e che, inoltre, gravando sul proprietario, segue l'eventuale temporaneità del suo diritto, automaticamente trasferendosi, in caso di alienazione, sull'acquirente": Cass.
2.8.2000 n. 10137. Conforme Cass.
1.8.2002 n. 11460.
10. In altri termini, la giurisprudenza non ravvisa differenze sostanziali tra il testo originario di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo n. 504.92 e quello risultante dal Decreto Legislativo n. 446.97. Secondo il testo originario, soggetto passivo dell'imposta è il proprietario degli immobili, ovvero del diritto di usufrutto, uso o abitazione. Per gli immobili concessi in superficie, obbligato è il concedente, con diritto di rivalsa sul superficiario. La giurisprudenza ha chiarito che tale disciplina attiene al terreno e non ai fabbricati, i quali, nel caso dell'IACP, cadono in proprietà dell'Istituto e non dei concedente.
11. La norma come modificata dal Decreto Legislativo n. 446.97 precisa che soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario ovvero il superficiario. Non rileva più la distinzione tra diritto di superficie (sul terreno) e diritto di proprietà (sul fabbricato). La norma sopravvenuta non è innovativa, come ritenuto dalla Commissione Tributaria Regionale, ma semplicemente esplicativa e chiarificatrice, per gli effetti che rilevano ai fini della presente controversia. 12. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata. La causa può essere decisa nel merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti. Va respinto il ricorso introduttivo dell'Istituto contribuente. Giusti motivi, in relazione all'opinabilità iniziale della materia del contendere ed al comportamento processuale delle parti, consigliano la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo del contribuente;
compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 18 giugno 2003. Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2004