Ordinanza collegiale 1 dicembre 2025
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00124/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00238/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 238 del 2025, proposto da Renato Spadaro, rappresentato e difeso dall'avvocato Renato Spadaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Acer Campania, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
all’ordinanza n. 5432/23, emessa dal GU del Tribunale di Nocera Inferiore il 04.10.24, notificata il 07.10.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Vista l’ordinanza collegiale n. 2018/2025 dell’01.12.2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa ON CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso
che con il presente ricorso il ricorrente ha agito per l’esecuzione dell’ordinanza ex artt. 669 septies e 700 c.p.c. pronunciata dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 04.10.2024 nel giudizio RG 5432/23, nella parte in cui ha condannato la resistente amministrazione al pagamento delle spese processuali, come liquidate nel dispositivo dell’ordinanza stessa. (Euro 1.003,80 per compensi – Euro 150,57 per spese generali al 15% - Euro 46,17 per CPA al 4% - Euro 264,11 per IVA al 22%);
Ritenuto
che il ricorso sia inammissibile, come anticipato con ordinanza n. 18/2025 dell’01.12.2025, a seguito della quale parte ricorrente non ha formulato deduzioni difensiva sulla specifica questione prospettata.
Ritenuto
di richiamare l’orientamento secondo cui “ il giudizio di ottemperanza, in quanto rito, tra l'altro, riservato all'esecuzione "delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparate del giudice ordinario" (art. 112, comma 2, lett. c, c.p.a.), non può essere utilizzato per ottenere l'esecuzione di ordinanze cautelari emesse dal giudice ordinario ex art. 700 c.p.c. ovvero in sede di reclamo ex art. 669 ter decies c.p.c. (cfr. ex multis, C.G.A.R.S. 7 febbraio 2013, n. 158).
Ciò si desume oltre che dalla non idoneità al giudicato dei provvedimenti d'urgenza emessi nei giudizi ex art. 700 c.p.c. (la cui caratteristica è quella di essere provvedimenti provvisori e strumentali, sempre revocabili dal giudice della cautela), dalla riserva legislativa allo stesso giudice ordinario competente per la fase cautelare delle misure di attuazione dei medesimi provvedimenti (art. 669 duodecies c.p.c.).
Ne discende che l'interessato, a fronte dell'inerzia dell'Amministrazione che ometta di dare esecuzione ad un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., è tenuto ad adire lo stesso giudice della cautela con le modalità di cui all'art. 669 duodecies c.p.c. (cfr. C.d.S., sez. V, 8 giugno 2011, n. 3476; Id. 26 ottobre 2010, n. 7627; Tar Lazio sez. 2 bis 2706/2018), ma non può invocare il rito dell'ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, rito riservato alle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato o agli altri provvedimenti di detto giudice aventi idoneità a passare in cosa giudicata (es. provvedimenti adottati all'esito di procedimenti monitori). ”
(…)
“ Né possono trarsi argomentazioni di segno opposto dall’asserita decisorietà e definitività dell’ordinanza de qua limitatamente al capo che statuisce in ordine alle spese di giudizio.
In senso contrario, osserva il Collegio, è sufficiente richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'ordinanza resa in sede cautelare, seppure confermata ovvero riformata all’esito del reclamo, ex art. 669-terdecies c.p.c., presentando i caratteri della “provvisorietà e della non decisorietà”, è inidonea ad acquisire, dal punto di vista formale e sostanziale, efficacia di giudicato neppure limitatamente al profilo concernente le spese, la cui contestazione - ove il soccombente non intenda iniziare il giudizio di merito - va effettuata in sede di opposizione al precetto intimato su tale titolo ovvero all'esecuzione, qualora quest’ultima sia iniziata sulla base di esso (cfr.: Cassazione civile, sez. VI, 28/06/2017, n. 16259; Cass. Civ., sez. 06, del 11/03/2015, n. 4904; Cass. Civ., sez. LL, del 12/07/2012, n. 11800). ” (TAR Campania, Salerno, Sez. I, sent. n. 2017/2019 del 18.11.2019);
Ritenuto
che da ciò derivi che, avendo il ricorrente agito con il presente ricorso, proposto con le forme del rito dell'ottemperanza, al fine di ottenere l’esecuzione di un'ordinanza emessa ex artt. 660 septies e 700 c.p.c., il relativo gravame debba essere dichiarato inammissibile;
Nulla per le spese stante la contumacia dell’intimata amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza),
Dichiara inammissibile il proposto ricorso per ottemperanza;
Nulla per spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IG SS, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
ON CI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON CI | IG SS |
IL SEGRETARIO