Sentenza 26 giugno 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/06/2003, n. 10188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10188 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2003 |
Testo completo
62927 e S 'N & TTX AVI 181 'N C 9861/b/9% REPUBBLICA ITALIANA C ONV IDEN IN NOME EL PO ITALIANO SNES IV LA CORTE SU 03 SUPREMA DUCASSAZIONE. INST buti imposta SEZIONE TRIBUTARIA - di registro rimborso Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2213/99 CRISTARELLA ORESTANO Dott. Francesco - Presidente Consigliere 22650 Cron. Dott. TE MONACI Rep. Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER Ud. 06/02/03 Rel. Consigliere Dott. Antonio MERONE Consigliere Dott. Achille MELONCELLI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEN TENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: 62927 MINISTERO FINANZE, UFFICIO REGISTRO VASTO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
CASSA RISPARMIO CHIETI, in persona del PROVINCIA Presidente e legale rappresentante pro tempore, 2003 elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUCREZIO CARO 38, 357 presso lo studio dell'avvocato FRANCIONE ANTONIO, difesa dall'avvocato DE MEDIO GIUSEPPE PIERGIORGIO, giusta procura in calce al ricorso notificato;
resistente avversO la sentenza n. 308/97 della Commissione tributaria regionale di L'AQUILA, depositata il 04/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Antonio udienza del 06/02/03 dal MERONE;
udito, per il ricorrente, 1'Avvocato dello Stato DE STEFANO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore perGenerale Dott. Umberto APICE che ha concluso l'accoglimento del ricorso.
1. FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO 1.1. L'Amministrazione Finanziaria dello Stato, in persona del Ministro pro tempore, ricorre contro la Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, per 1' annullamento parziale" della sentenza specificata in epigrafe. La parte intimata ha depositato un mero atto di procura ad litem e non ha svolto altra attività pro- cessuale.
1.2. In fatto, narra l'Amministrazione ricorrente, la Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti ha ot- tenuto dal Presidente del Tribunale di Vasto un decreto 2 ingiuntivo contro la TE RI e figli s.n.c. per somme utilizzate mediante scoperto di conto corren- te ed anticipazioni su effetti e titoli tornati insolu- ti;
operazioni tutte garantite da fideiussione sotto- scritta da TE RI, TE, LO e AN LU. All'atto della registrazione del decreto, l'Ufficio riscuoteva le seguenti imposte: a) tassa fissa sulla enunciazione del contratto di C/C; b) tassa proporzionale del 3% sulla condanna del fideiussore (in relazione ad entrambe le operazioni, di scoperto di c/c e di anticipazioni su effetti e tito- li); c) tassa proporzionale dello 0,50% sulla enun- ciazione della fideiussione. Successivamente, riferisce ancora 1'Amministrazione ricorrente, la Cassa di Risparmio ha chiesto la resti- tuzione "dell'intera imposta proporzionale percetta in sede di registrazione". Quindi, ha proposto ricorso contro il silenzio-rifiuto, sempre per ottenere il rim- borso "dell'intesa [.[rectius: intera] imposta, eccedente la tassa fissa" (p. 3 dell'odierno ricorso). La Commis- sione adita ha accolto il ricorso "limitatamente all'imposta proporzionale del 3% applicata sul provve- 3 dimento di condanna dei fideiussori, fatta salva l'applicabilità dell'imposta proporzionale dello 0,50% sulla enunciazione della garanzia fideiussoria" (p. 3 citata). La Cassa di Risparmio ha impugnato la sentenza di primo grado "erroneamente asserendo che l'imposta pro- porzionale dello 0,50 % fosse estranea alla propria do- manda di rimborso ed alla materia del contendere" (p.3 ciatata). In altri termini, la Cassa di Risparmio ha censurato la sentenza di primo grado in quanto si sa- rebbe pronunciata su una richiesta (rimborso della im- posta proporzionale dello 0,50 %) che non sarebbe stata oggetto del giudizio. Infine, riferisce la ricorrente, la Commissione Tributaria Regionale, ha accolto l'appello, "affermando che la sentenza di primo grado fosse viziata da extra- petizione, nella parte in cui affermava l'obbligo di pagamento della tassa proporzionale dello 0,50% sull'enunciazione della fideiussione" (p. 3 citata).
1.3. A sostegno dell'odierno ricorso, 1'Amministrazione finanziaria eccepisce la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c e vizi di moti- vazione su tale punto.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso appare inammissibile. 4 2.2. La vicenda processuale, secondo la prospetta- zione fatta dalla stessa parte ricorrente, può essere riassunta e schematizzata nei seguenti termini: a) la sentenza di primo grado ha sancito l'obbligo del pagamento dell'imposta proporzionale del- lo 0,50 % sulla enunciazione della garanzia, sul pre- supposto, evidentemente, che tale obbligo fosse oggetto del giudizio;
quindi, ha escluso che il relativo impor- to dovesse essere restituito;
b) di ciò si è doluto la Cassa di Risparmio, eccependo che il petitum non riguardava la citata impo- sta proporzionale e che, quindi, la relativa decisione era viziata da ultra-petizione; c) la sentenza di appello ha ritenuto fondata la censura ed ha "cancellato" la parte della sentenza di primo grado che aveva sancito l'obbligo del pagamen- to della imposta dello 0,50% (rectius: la infondatezza della richiesta di rimborso della relativa somma già pagata), sul presupposto, evidentemente, che la Cassa di Risparmio non avesse richiesto, almeno in sede con- tenziosa, il relativo rimborso;
d) ne deriva che la sentenza di appello, stando alla prospettazione della stessa parte ricorrente, si è limitata ad affermare che la pronuncia di primo grado, sull'obbligo di pagare l'imposta proporzionale dello 5 0,50% (e sulla conseguente inesistenza del diritto al rimborso), è tamquam non esset, perché non rientrava nell'oggetto del giudizio. Vale a dire, non era stato oggetto della richiesta di rimborso, O, quanto meno, non era stato oggetto del ricorso avversO il silenzio- rifiuto (nella parte in cui tale "provvedimento" conte- neva anche il rifiuto del rimborso dell'imposta propor- zionale dello 0,50%).
2.3. In altri termini, se vero, come assume la stessa parte ricorrente, che la sentenza di primo grado è stata annullata nella parte in cui stabiliva l'obbligo del pagamento dell'imposta proporzionale del- lo 0,50%, non perché l'imposta stessa non fosse dovuta, ma perché la Cassa di Risparmio non aveva avanzato ri- chiesta di rimborso in sede giudiziaria (altrimenti non si comprende perché ci sarebbe stata una ultrapetizio- ne), allora vuol dire che il contenzioso, prima e dopo la sentenza di appello, non riguarda la restituzione di tale imposta proporzionale e quindi il Ministero delle Finanze non ha titolo per proporre l'odierno ricorso. In altri termini, se è vero che la richiesta di rimbor- SO dell'imposta proporzionale dello 0,50%, non è (mai stato) oggetto del contenzioso, tanto che il giudice di appello ha annullato per extrapetizione la sentenza di primo grado che si è pronunciata sul punto, non si vede 6 quale interesse possa avere l'Amministrazione finanzia- ria a far “rientrare" nell'odierna regiudicanda una do- manda di rimborso che invece la Cassa non avrebbe avan- zato.
2.4. Conseguentemente, il ricorso è inammissibile carenza di interesse. Né il Collegio può superare per lo sbarramento della inammissibilità per verificare se, in punto di fatto, la vicenda processuale stia proprio nei termini prospettati dalla parte ricorrente. E' que- sta che deve dimostrare il proprio interesse ad impu- gnare, per consentire al Collegio di accedere agli atti processuali se, come, nella specie, trattasi di ricorso per motivi processuali.
2.4. La parte vittoriosa, come già è stato rileva- non ha svolto alcuna attività difensiva e, quindi, to, non vi sono da liquidare spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per ca- renza di interesse. Così deciso in Roma il 6 febbraio 2003 Il Consigliere estensore dr. Merone Il Presidente dr. Francesco Cristarella Orestano S греч resta fron A AL CANCELLIERE C CORK Luigi Ritano d n 26 610.2003 CERE itta Deponino IN CALC R ott. Lu d