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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
30/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente
ER AN, Relatore
NISI ITALO, Giudice
in data 30/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 798/2023 depositato il 28/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 128/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 2
e pubblicata il 08/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B0201011512021 IVA-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B010100547-2021 IVA-ALIQUOTE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere l'appello
Resistente/Appellato: respingere l'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE respingeva, con sentenza n.128/23, i ricorsi riuniti di Ricorrente_4 e di Nominativo_3 avverso gli avvisi di accertamento, in epigrafe precisati, emessi dall'Ufficio nell'ambito di un procedimento penale di frode fiscale.
Il giudice di prime cure ha ritenuto l'accertamento operato dall'Ufficio corretto e provata la relativa pretesa. Ha spiegato a tale proposito come esso abbia preso le mosse dal procedimento penale a carico dei contribuenti, e come l'Ufficio abbia, nel corso del procedimento, acquisito e valutato attentamente la documentazione relativa alle operazioni contestate ed abbia ritenuto che fosse relativa ad operazioni inesistenti. Inoltre, ha ritenuto che la qualificazione del fornitore come “cartiera” era da ritenersi sufficiente a soddisfare il relativo onere probatorio.
Appellano i contribuenti lamentando che l'Ufficio avrebbe recepito supinamente le risultanze delle indagini della Guardia di Finanza. In sintesi l'Agenzia delle Entrate, errando, si sarebbe riportata integralmente al pvc della Gdf senza alcuna autonoma valutazione, basandosi su reati di frode fiscale inesistenti. Inoltre, evidenziava che se davvero i contribuenti fossero stati pienamente a conoscenza della presenza delle cartiere, come sostenuto dal primo giudice, sarebbero stati condannati per i connessi reati tributari, mentre sono stati assolti. Allegava sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato del 7 aprile 2023 n.2521.
All'odierna udienza la causa era tenuta in decisione sulle conclusioni delle parti costituite riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente evidenziato che l'art. 21 bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 e rubricato “Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione”, così dispone: «1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.”
Dunque l'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024, riconosce efficacia di giudicato nel processo tributario alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione nel solo caso in cui quest'ultima contenga un effettivo e positivo accertamento circa l'insussistenza del fatto o della partecipazione ad esso dell'imputato (ved. ex multis Cass. 9148/25; Cass.21595/25).
Nella specie, anche a prescindere dal fatto che l'appellante non ha offerto la prova della irreversibilità della sentenza di assoluzione del 7.4.2023 allegata, la formula “perché il fatto non costituisce reato” non rientra nella previsione della disposizione in commento.
Dunque, non può essere condivisa l'affermazione per la quale il giudicato penale farebbe stato nel presente giudizio.
In conclusione, merita di essere confermata la decisione del giudice di prime cure, le cui ragioni devono qui ritenersi integralmente trascritte, in quanto i documenti acquisiti agli atti di causa offrono la prova della sussistenza delle violazioni contestate con gli atti di accertamento. I documenti di causa, puntualmente ricostruiti nella loro portata probatoria dall'Ufficio, portata che deve essere condivisa, dimostrano sia che il soggetto formale dell'operazione non è quello reale, sia che il cessionario era consapevole che la cessione rientrava in un'operazione di evasione IVA.
L'appello deve, pertanto, essere respinto, alla soccombenza segue la condanna alle spese, che sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna i contriuenti in solido tra loro al pagamento delle spese processuali nei confronti dell'Agenzia delle Entrate nella misura di € 5.000.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
30/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente
ER AN, Relatore
NISI ITALO, Giudice
in data 30/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 798/2023 depositato il 28/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 128/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 2
e pubblicata il 08/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B0201011512021 IVA-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B010100547-2021 IVA-ALIQUOTE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere l'appello
Resistente/Appellato: respingere l'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE respingeva, con sentenza n.128/23, i ricorsi riuniti di Ricorrente_4 e di Nominativo_3 avverso gli avvisi di accertamento, in epigrafe precisati, emessi dall'Ufficio nell'ambito di un procedimento penale di frode fiscale.
Il giudice di prime cure ha ritenuto l'accertamento operato dall'Ufficio corretto e provata la relativa pretesa. Ha spiegato a tale proposito come esso abbia preso le mosse dal procedimento penale a carico dei contribuenti, e come l'Ufficio abbia, nel corso del procedimento, acquisito e valutato attentamente la documentazione relativa alle operazioni contestate ed abbia ritenuto che fosse relativa ad operazioni inesistenti. Inoltre, ha ritenuto che la qualificazione del fornitore come “cartiera” era da ritenersi sufficiente a soddisfare il relativo onere probatorio.
Appellano i contribuenti lamentando che l'Ufficio avrebbe recepito supinamente le risultanze delle indagini della Guardia di Finanza. In sintesi l'Agenzia delle Entrate, errando, si sarebbe riportata integralmente al pvc della Gdf senza alcuna autonoma valutazione, basandosi su reati di frode fiscale inesistenti. Inoltre, evidenziava che se davvero i contribuenti fossero stati pienamente a conoscenza della presenza delle cartiere, come sostenuto dal primo giudice, sarebbero stati condannati per i connessi reati tributari, mentre sono stati assolti. Allegava sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato del 7 aprile 2023 n.2521.
All'odierna udienza la causa era tenuta in decisione sulle conclusioni delle parti costituite riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente evidenziato che l'art. 21 bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 e rubricato “Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione”, così dispone: «1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.”
Dunque l'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024, riconosce efficacia di giudicato nel processo tributario alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione nel solo caso in cui quest'ultima contenga un effettivo e positivo accertamento circa l'insussistenza del fatto o della partecipazione ad esso dell'imputato (ved. ex multis Cass. 9148/25; Cass.21595/25).
Nella specie, anche a prescindere dal fatto che l'appellante non ha offerto la prova della irreversibilità della sentenza di assoluzione del 7.4.2023 allegata, la formula “perché il fatto non costituisce reato” non rientra nella previsione della disposizione in commento.
Dunque, non può essere condivisa l'affermazione per la quale il giudicato penale farebbe stato nel presente giudizio.
In conclusione, merita di essere confermata la decisione del giudice di prime cure, le cui ragioni devono qui ritenersi integralmente trascritte, in quanto i documenti acquisiti agli atti di causa offrono la prova della sussistenza delle violazioni contestate con gli atti di accertamento. I documenti di causa, puntualmente ricostruiti nella loro portata probatoria dall'Ufficio, portata che deve essere condivisa, dimostrano sia che il soggetto formale dell'operazione non è quello reale, sia che il cessionario era consapevole che la cessione rientrava in un'operazione di evasione IVA.
L'appello deve, pertanto, essere respinto, alla soccombenza segue la condanna alle spese, che sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna i contriuenti in solido tra loro al pagamento delle spese processuali nei confronti dell'Agenzia delle Entrate nella misura di € 5.000.