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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/11/2025, n. 4911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4911 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2856/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Grazia Longo Presidente
dott. Gaetano Cataldo Giudice
dott. Angelo Pappalardo Giudice Relatore
dott. Fabrizio Cafarella Esperto
dott. Francesco Costanzo Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2856/2025
PROMOSSA DA
(C.F. Parte_1
), domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso dall'avv. CARMELA BARBAGALLO P.IVA_1
giusta procura in atti.
pagina 1 di 7 RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 9.10.2025 parte ricorrente ha discusso e il Collegio ha deciso la causa ex art. 429 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 11. d.lgs. n. 150/2011 depositato il 16.2.2305, l Parte_2
premesso di essere proprietario del fondo rustico sito in territorio di
[...]
Belpasso c.da “Fondacazzo”, in catasto alla partita 2810, foglio 35, particella 51, meglio descritto in atti, ha esposto di avere concesso in affitto una quota del suddetto immobile, estesa Ha 0.95.00,
confinante a nord con quota in affitto a , ad est con strada comunale Fondacazzo, a Controparte_2
sud con quota in affitto a , ad ovest con altra proprietà, al resistente Controparte_3 [...]
, in forza di un contratto stipulato il 10/01/2017 e regolarmente registrato. L'affittuario non CP_1
ha tuttavia provveduto al pagamento del canone stabilito nel contratto, restando moroso nel pagamento del canone dovuto per le annate agrarie 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per un importo totale di €
pagina 2 di 7 900,00.
Come documentato in atti, con lettera raccomandata a.r. del 05.09.2023 l'affittuario è stato invitato a sanare la morosità e, nonostante la predetta diffida, non ha adempiuto. Indi, esperito il tentativo di conciliazione dinanzi all' , parte ricorrente ha chiesto all'Autorità Controparte_4
Giudiziaria di dichiarare la risoluzione del contratto di affitto intercorso tra le parti per grave inadempimento in ordine alla violazione dell'obbligo di pagamento del canone;
nonchè di condannare il resistente al rilascio del fondo ed al pagamento dei canoni scaduti ed a scadere fino al rilascio del fondo.
Nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, il resistente
[...]
non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace. CP_1
Orbene, giova rilevare in via preliminare, che, in tema di contratti agrari, la comunicazione ex art. 5
legge n. 203 del 1982 e l'inutile decorso del termine per sanare le inadempienze che ad essa consegue rilevano ai fini di delimitare l'inadempimento comportante la risoluzione del contratto, mentre la comunicazione ex art. 46 della medesima legge si caratterizza esclusivamente come filtro riduttivo dell'instaurarsi di procedimenti giudiziari;
ne consegue che, non essendo fungibili, e presupponendo la risoluzione del contratto un inadempimento non sanato, la comunicazione ex art. 5 si configura a tale fine come imprescindibile (cfr., fra le tante pronunce in senso conforme, Cass. 17855/2003).
Nella fattispecie la domanda di parte ricorrente deve tuttavia ritenersi procedibile, perchè la stessa ha documentato di avere, prima di esperire inutilmente il tentativo di conciliazione, invitato la controparte ad adempiere.
Nel merito, le domande proposte dall Parte_2
pagina 3 di 7 appaiono fondate e vanno, di conseguenza, accolte.
Con il contratto stipulato il 10/01/2017, l'affittuario si è impegnato a corrispondere, per ogni annata a partire dal 2017, un canone di € 260,00, da corrispondere anticipatamente entro 31 luglio di ogni anno e con successivo aumento di € 20,00 a partire dal 2019. L'esistenza del contratto di affitto e la decorrenza del rapporto per il periodo in contestazione risultano dunque dalla documentazione prodotta in atti.
Secondo quanto dedotto da parte ricorrente, il resistente è moroso da luglio 2021. Il convenuto con l'azione di risoluzione non ha invece provato, come avrebbe dovuto fare per ottenere il rigetto della domanda attorea, che, al momento della notifica della domanda, l'inadempimento su cui essa poggia era del tutto insussistente o di scarsa importanza.
Va inoltre osservato che in tema di contratti di affitto agrario, la valutazione, quanto al mancato pagamento del canone, della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto non è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è
predeterminata legalmente mediante la previsione di un parametro ancorato a precisi elementi,
puntualmente indicati nell'art. 5, comma 4, l. 3 maggio 1982 n. 203 (mancato pagamento dei canoni per un importo pari almeno ad una annualità del canone stesso). La gravità dell'inadempimento deve essere però considerata, ai fini di una corretta valutazione della condotta complessiva dell'obbligato,
nell'economia generale del rapporto e, quindi, anche in relazione alla persistenza o meno della morosità
dopo l'inizio del processo instaurato dal concedente per ottenere la risoluzione del contratto. Nella
fattispecie la morosità persiste da oltre un anno e non sono documentati pagamenti in corso di causa.
Sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art. 5 l. 203/82 per dichiarare la risoluzione del rapporto,
pagina 4 di 7 che può essere pronunciata nel caso in cui – esperita la fase preliminare (contestazione dell'inadempimento e concessione della possibilità di eliminarlo entro il termine di tre mesi) –
l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempienza contrattuale in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo.
Alla stregua delle superiori considerazioni, va dichiarata la risoluzione del contratto di affitto del
10/01/2017 intercorso tra le parti, attesa la morosità dell'affittuario protrattosi per più di una annualità
nonostante la possibilità concessa dall'ente proprietario di eliminare l'inadempimento, e, per l'effetto,
va condannato al rilascio della quota di fondo rustico sito in territorio di Belpasso Controparte_1
c.da “Fondacazzo”, in catasto alla partita 2810, foglio 35, particella 51, meglio descritto in ricorso, alla fine dell'annata agraria in corso, libero e sgombro da cose e persone, nonchè al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 900,00 in relazione ai canoni dovuti per le annate agrarie
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre ai successivi canoni a scadere sino all'effettivo soddisfo.
Le spese legali seguono la soccombenza e vanno poste a carico di nella misura Controparte_1
indicata in dispositivo (valore fino ad € 1.000, parametro medio per la fase di studio ed introduttiva,
minima per le restanti, considerando l'assenza di istruttoria in senso stretto nonchè la natura documentale e contumaciale del giudizio).
P.Q.M.
La Sezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 2856/2025:
1) dichiara risolto il contratto di affitto del 10/01/2017 intercorso tra l Parte_2
e , avente ad oggetto la quota di fondo rustico sito in
[...] Controparte_1
pagina 5 di 7 territorio di Belpasso c.da “Fondacazzo”, in catasto alla partita 2810, foglio 35, particella 51, meglio descritto in ricorso;
2) condanna a rilasciare detto tratto di terreno in favore dell Controparte_1 [...]
e sgombro da persone e cose, al termine della presente annata Controparte_5
agraria;
3) condanna al pagamento in favore dell Controparte_1 Parte_2
della somma di euro 900,00 in relazione ai canoni dovuti per le annate agrarie 2021/2022,
[...]
2022/2023 e 2023/2024, oltre ai successivi canoni a scadere sino all'effettivo soddisfo, il tutto con rivalutazione ISTAT ex art. 11 d.lgs. n. 150/2011 e maggiorazione degli interessi di legge dalla costituzione in mora al soddisfo;
4) condanna al pagamento in favore dell Controparte_1 Parte_2
delle spese processuali del presente giudizio, complessivamente liquidate in euro 462,00 per
[...]
compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, oltre spese vive per € 70,00, IVA e
CPA, come per legge.
Fissa il termine di giorni 15 per il deposito della sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata Agraria sezione civile del tribunale, il 9 ottobre 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Angelo Pappalardo dott.ssa Grazia Longo
pagina 6 di 7 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Grazia Longo Presidente
dott. Gaetano Cataldo Giudice
dott. Angelo Pappalardo Giudice Relatore
dott. Fabrizio Cafarella Esperto
dott. Francesco Costanzo Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2856/2025
PROMOSSA DA
(C.F. Parte_1
), domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso dall'avv. CARMELA BARBAGALLO P.IVA_1
giusta procura in atti.
pagina 1 di 7 RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 9.10.2025 parte ricorrente ha discusso e il Collegio ha deciso la causa ex art. 429 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 11. d.lgs. n. 150/2011 depositato il 16.2.2305, l Parte_2
premesso di essere proprietario del fondo rustico sito in territorio di
[...]
Belpasso c.da “Fondacazzo”, in catasto alla partita 2810, foglio 35, particella 51, meglio descritto in atti, ha esposto di avere concesso in affitto una quota del suddetto immobile, estesa Ha 0.95.00,
confinante a nord con quota in affitto a , ad est con strada comunale Fondacazzo, a Controparte_2
sud con quota in affitto a , ad ovest con altra proprietà, al resistente Controparte_3 [...]
, in forza di un contratto stipulato il 10/01/2017 e regolarmente registrato. L'affittuario non CP_1
ha tuttavia provveduto al pagamento del canone stabilito nel contratto, restando moroso nel pagamento del canone dovuto per le annate agrarie 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per un importo totale di €
pagina 2 di 7 900,00.
Come documentato in atti, con lettera raccomandata a.r. del 05.09.2023 l'affittuario è stato invitato a sanare la morosità e, nonostante la predetta diffida, non ha adempiuto. Indi, esperito il tentativo di conciliazione dinanzi all' , parte ricorrente ha chiesto all'Autorità Controparte_4
Giudiziaria di dichiarare la risoluzione del contratto di affitto intercorso tra le parti per grave inadempimento in ordine alla violazione dell'obbligo di pagamento del canone;
nonchè di condannare il resistente al rilascio del fondo ed al pagamento dei canoni scaduti ed a scadere fino al rilascio del fondo.
Nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, il resistente
[...]
non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace. CP_1
Orbene, giova rilevare in via preliminare, che, in tema di contratti agrari, la comunicazione ex art. 5
legge n. 203 del 1982 e l'inutile decorso del termine per sanare le inadempienze che ad essa consegue rilevano ai fini di delimitare l'inadempimento comportante la risoluzione del contratto, mentre la comunicazione ex art. 46 della medesima legge si caratterizza esclusivamente come filtro riduttivo dell'instaurarsi di procedimenti giudiziari;
ne consegue che, non essendo fungibili, e presupponendo la risoluzione del contratto un inadempimento non sanato, la comunicazione ex art. 5 si configura a tale fine come imprescindibile (cfr., fra le tante pronunce in senso conforme, Cass. 17855/2003).
Nella fattispecie la domanda di parte ricorrente deve tuttavia ritenersi procedibile, perchè la stessa ha documentato di avere, prima di esperire inutilmente il tentativo di conciliazione, invitato la controparte ad adempiere.
Nel merito, le domande proposte dall Parte_2
pagina 3 di 7 appaiono fondate e vanno, di conseguenza, accolte.
Con il contratto stipulato il 10/01/2017, l'affittuario si è impegnato a corrispondere, per ogni annata a partire dal 2017, un canone di € 260,00, da corrispondere anticipatamente entro 31 luglio di ogni anno e con successivo aumento di € 20,00 a partire dal 2019. L'esistenza del contratto di affitto e la decorrenza del rapporto per il periodo in contestazione risultano dunque dalla documentazione prodotta in atti.
Secondo quanto dedotto da parte ricorrente, il resistente è moroso da luglio 2021. Il convenuto con l'azione di risoluzione non ha invece provato, come avrebbe dovuto fare per ottenere il rigetto della domanda attorea, che, al momento della notifica della domanda, l'inadempimento su cui essa poggia era del tutto insussistente o di scarsa importanza.
Va inoltre osservato che in tema di contratti di affitto agrario, la valutazione, quanto al mancato pagamento del canone, della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto non è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è
predeterminata legalmente mediante la previsione di un parametro ancorato a precisi elementi,
puntualmente indicati nell'art. 5, comma 4, l. 3 maggio 1982 n. 203 (mancato pagamento dei canoni per un importo pari almeno ad una annualità del canone stesso). La gravità dell'inadempimento deve essere però considerata, ai fini di una corretta valutazione della condotta complessiva dell'obbligato,
nell'economia generale del rapporto e, quindi, anche in relazione alla persistenza o meno della morosità
dopo l'inizio del processo instaurato dal concedente per ottenere la risoluzione del contratto. Nella
fattispecie la morosità persiste da oltre un anno e non sono documentati pagamenti in corso di causa.
Sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art. 5 l. 203/82 per dichiarare la risoluzione del rapporto,
pagina 4 di 7 che può essere pronunciata nel caso in cui – esperita la fase preliminare (contestazione dell'inadempimento e concessione della possibilità di eliminarlo entro il termine di tre mesi) –
l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempienza contrattuale in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo.
Alla stregua delle superiori considerazioni, va dichiarata la risoluzione del contratto di affitto del
10/01/2017 intercorso tra le parti, attesa la morosità dell'affittuario protrattosi per più di una annualità
nonostante la possibilità concessa dall'ente proprietario di eliminare l'inadempimento, e, per l'effetto,
va condannato al rilascio della quota di fondo rustico sito in territorio di Belpasso Controparte_1
c.da “Fondacazzo”, in catasto alla partita 2810, foglio 35, particella 51, meglio descritto in ricorso, alla fine dell'annata agraria in corso, libero e sgombro da cose e persone, nonchè al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 900,00 in relazione ai canoni dovuti per le annate agrarie
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre ai successivi canoni a scadere sino all'effettivo soddisfo.
Le spese legali seguono la soccombenza e vanno poste a carico di nella misura Controparte_1
indicata in dispositivo (valore fino ad € 1.000, parametro medio per la fase di studio ed introduttiva,
minima per le restanti, considerando l'assenza di istruttoria in senso stretto nonchè la natura documentale e contumaciale del giudizio).
P.Q.M.
La Sezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 2856/2025:
1) dichiara risolto il contratto di affitto del 10/01/2017 intercorso tra l Parte_2
e , avente ad oggetto la quota di fondo rustico sito in
[...] Controparte_1
pagina 5 di 7 territorio di Belpasso c.da “Fondacazzo”, in catasto alla partita 2810, foglio 35, particella 51, meglio descritto in ricorso;
2) condanna a rilasciare detto tratto di terreno in favore dell Controparte_1 [...]
e sgombro da persone e cose, al termine della presente annata Controparte_5
agraria;
3) condanna al pagamento in favore dell Controparte_1 Parte_2
della somma di euro 900,00 in relazione ai canoni dovuti per le annate agrarie 2021/2022,
[...]
2022/2023 e 2023/2024, oltre ai successivi canoni a scadere sino all'effettivo soddisfo, il tutto con rivalutazione ISTAT ex art. 11 d.lgs. n. 150/2011 e maggiorazione degli interessi di legge dalla costituzione in mora al soddisfo;
4) condanna al pagamento in favore dell Controparte_1 Parte_2
delle spese processuali del presente giudizio, complessivamente liquidate in euro 462,00 per
[...]
compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, oltre spese vive per € 70,00, IVA e
CPA, come per legge.
Fissa il termine di giorni 15 per il deposito della sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata Agraria sezione civile del tribunale, il 9 ottobre 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Angelo Pappalardo dott.ssa Grazia Longo
pagina 6 di 7 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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