Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 10/04/2026, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00466/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00027/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 27 del 2026, proposto da
TE TT, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Starace, Ludovica Verolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Marche, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l’ottemperanza
della sentenza emessa dal Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, pubblicata in data 08.10.2024 nel procedimento avente R.G. 128/2023, non appellata e passata in giudicato nonchè notificata ai fini della decorrenza dei termini per l'ottemperanza in data 11.04.2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 il dott. NN RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- la parte ricorrente, con la richiesta di passaggio in decisione depositata in data 25 marzo 2026, ha rappresentato che, successivamente alla proposizione del ricorso, il giudicato è stato eseguito dall’Amministrazione con accredito dell’importo sulla carta elettronica del docente;
- la circostanza non è stata contestata dalla parte resistente;
- sulla scorta di ciò il ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite;
- all’udienza camerale del 26 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che l’avvenuta esecuzione del giudicato e l’integrale soddisfazione della pretesa azionata determinino la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che le spese del giudizio, da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari vadano poste a carico dell’Amministrazione resistente nella misura indicata in dispositivo, con la precisazione che la liquidazione tiene conto del fatto che, seppur successivamente alla presentazione del ricorso, quest’ultima ha adempiuto, evitando ulteriori aggravi di spesa e di attività giudiziaria;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla rifusione delle spese del presente giudizio, che si reputa congruo liquidare nell’importo di € 600,00 (seicento/00) per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata MM IG, Presidente
NN RU, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN RU | Renata MM IG |
IL SEGRETARIO