CASS
Sentenza 27 marzo 2023
Sentenza 27 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/03/2023, n. 12747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12747 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL VA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/05/2022 del TRIBUNALE di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
u4:14.93 il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 12747 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PEZZULLO ROSA Data Udienza: 13/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12.05.2022, il Tribunale di Catania ha riformato ai soli effetti civili la sentenza assolutoria emessa in data 15.09.2020 dal Giudice di Pace di Catania, condannando RA AL al risarcimento dei danni in favore della parte civile GA UE ER in relazione al reato di cui all'art. 612 c.p.. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione RA AL, con atto a firma del difensore di fiducia avv.to Sebastiano Sallemi , affidando le proprie censure a due motivi, con i quali deduce: 2.1. con il primo motivo, il vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 581 e 591 c.p.p., per avere la Corte territoriale ritenuto l'appello proposto dalla parte civile ammissibile, nonostante la mancanza di specificità dei motivi dedotti;
invero l'appellante non ha specificato, né la causa petendi, né il petitum mediato e immediato funzionali alla richiesta risarcitoria proposta;
inoltre, non ha specificato l'oggetto del danno subito e le richieste svolte risultano disancorate dal dettato normativo, nella misura in cui l'art. 185 c.p. richiama espressamente gli artt. 2043 e 2059 c.c., la cui applicazione postula l'esistenza di un danno risarcibile, della prova di detto danno e degli elementi che avrebbero reso possibile la valutazione, anche equitativa, di tale danno;
essi devono trovare ingresso anche nel processo penale in cui l'azione civile è innestata, e quindi devono essere oggetto di specificazione in seno ai proposti motivi di appello, sicchè la carenza di specificità dei motivi di impugnazione che avrebbe dovuto condurre ad una pronuncia di inammissibilità dell'appello; 2.2. con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. c) in relazione agli artt. 603 comma 3 bis, 178 lett. c) e 180 c.p.p. per avere il giudice di appello riformato la sentenza di primo grado sulla base di una differente valutazione della prova dichiarativa assunta in primo grado, ritenendo attendibile la testimonianza resa dalla p.o. all'udienza del 16.4.2019, e di converso inattendibili quelle rese dall'imputato, mentre avrebbe dovuto assumere in grado di appello le prove dichiarative poste a fondamento della condanna, e già decisive ai fini dell'assoluzione pronunciata in primo grado;
in definitiva la sentenza impugnata si è fondata in massima parte sulla mera rivalutazione delle medesime prove orali ritenute in primo grado, inidonee a giustificare una pronuncia di colpevolezza, laddove alla luce della giurisprudenza sovranazionale e segnatamente della sentenza del 5.11.2011 nel caso Dan c/ Moldavia, confermata anche a livello nazionale dalle Sezioni Unite n. 27620/16 UP e n. 18620/17, AN, occorreva la rinnovazione dell'istruzione probatoria, principio questo codificato dal comma 3-bis dell'art. 603 c.p.p.; infatti la deposizione resa dalla persona offesa ha determinato in termini di decisività l'esito assolutorio, in quanto ritenuta inattendibile e, successivamente, è stata dal Giudice d'appello posta a fondamento della sentenza di secondo grado;
il mancato rinnovamento dell'istruttoria dibattimentale, integra una nullità prevista dal combinato disposto dell'art. 178, lett. c) e art. 180 c.p.p. (Cass. pen., SS.UU. n. 14426/19). 3.11 procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore Kate Tassone, ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, e dell'alt 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4.La difesa di GA UE ER, parte civile, ha depositato memoria, concludendo l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà. Ed invero il primo motivo di ricorso non merita accoglimento, atteso che l'atto di appello di GA UE ER non si presenta generico, avendo dato conto sufficientemente delle ragioni a fondamento dell'impugnazione. Ciò tenuto conto anche dei principi affermati da questa Corte secondo cui l'impugnazione della parte civile è ammissibile anche quando non contenga l'espressa indicazione che l'atto è proposto ai soli effetti civili (Sez. U, n. 6509 del 20/12/2012, Rv. 254130). 2. Merita accoglimento la deduzione del ricorrente, relativa alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale da parte del giudice d'appello dell'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen. 2.1. Vanno all'uopo sinteticamente richiamati i principi affermati dalle S.U. di questa Corte con la sentenza n. 22065 del 28/01/2021, RV 281228, Cremonini, secondo cui il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del comma 3 -bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. Nell'affermare tale principio le S.U. non hanno mancato di rilevare che l'intervento legislativo che ha introdotto il citato comma 3- bis dell'art. 603 c.p.p. ha dato vita ad una norma eccezionale, di stretta interpretazione, che individua una nuova ipotesi di ammissione delle prove, limitando l'obbligo alle ipotesi in cui il soggetto impugnante sia il pubblico ministero e non la parte civile (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112). Tale affermazione, tuttavia, non autorizza a ritenere che, in caso di impugnazione della sola parte civile, il giudice di appello che intenda riformare in peius una sentenza di assoluzione non sia obbligato a rinnovare le prove dichiarative incidenti in maniera decisiva sulla decisione(arg. ex Sez. 6, n. 14062 del 16/03/2021, Rv. 281661). L'introduzione di un principio come quello dell'alt. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen. per l'appello del pubblico ministero non osta a ritenere che il percorso esegetico disegnato dalle sentenze delle Sezioni Unite UP e AN mantenga una propria vitalità ed autonomia, in quanto si ispira a principi di rango superiore a quello della legge ordinaria: e cioè il principio del giusto processo - di cui il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio è un corollario - che a sua volta è di matrice, tanto costituzionale, quanto convenzionale. La garanzia del giusto processo implica, quindi, che i meccanismi e le regole sulla formazione della prova non subiscano distinzioni, a seconda degli interessi in gioco, e operino anche nel caso in cui la riforma della pronuncia assolutoria di primo grado sia sollecitata nella prospettiva degli interessi civili, a seguito di impugnazione della sola parte civile (Sez. 6, n. 37592 del 11/06/2013, Monna, Rv. 256332). 3.0rbene, nella fattispecie in esame, come si evince chiaramente dalla sentenza impugnata, il Tribunale ha fondato la sua pronuncia di condanna agli effetti civili, tra l'altro, su una diversa valutazione della prova dichiarativa, censurando la valutazione del primo giudice che aveva ritenuto inattendibili le dichiarazioni della parte civile, a fronte della differente versione resa dall'imputato (cfr. pg . 2 della sentenza impugnata), con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio e, come rilevato dalla pronuncia delle S.U. citata, in caso di annullamento agli effetti civili della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento dei danni, senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, I rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 13.12.2022
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
u4:14.93 il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 12747 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PEZZULLO ROSA Data Udienza: 13/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12.05.2022, il Tribunale di Catania ha riformato ai soli effetti civili la sentenza assolutoria emessa in data 15.09.2020 dal Giudice di Pace di Catania, condannando RA AL al risarcimento dei danni in favore della parte civile GA UE ER in relazione al reato di cui all'art. 612 c.p.. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione RA AL, con atto a firma del difensore di fiducia avv.to Sebastiano Sallemi , affidando le proprie censure a due motivi, con i quali deduce: 2.1. con il primo motivo, il vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 581 e 591 c.p.p., per avere la Corte territoriale ritenuto l'appello proposto dalla parte civile ammissibile, nonostante la mancanza di specificità dei motivi dedotti;
invero l'appellante non ha specificato, né la causa petendi, né il petitum mediato e immediato funzionali alla richiesta risarcitoria proposta;
inoltre, non ha specificato l'oggetto del danno subito e le richieste svolte risultano disancorate dal dettato normativo, nella misura in cui l'art. 185 c.p. richiama espressamente gli artt. 2043 e 2059 c.c., la cui applicazione postula l'esistenza di un danno risarcibile, della prova di detto danno e degli elementi che avrebbero reso possibile la valutazione, anche equitativa, di tale danno;
essi devono trovare ingresso anche nel processo penale in cui l'azione civile è innestata, e quindi devono essere oggetto di specificazione in seno ai proposti motivi di appello, sicchè la carenza di specificità dei motivi di impugnazione che avrebbe dovuto condurre ad una pronuncia di inammissibilità dell'appello; 2.2. con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. c) in relazione agli artt. 603 comma 3 bis, 178 lett. c) e 180 c.p.p. per avere il giudice di appello riformato la sentenza di primo grado sulla base di una differente valutazione della prova dichiarativa assunta in primo grado, ritenendo attendibile la testimonianza resa dalla p.o. all'udienza del 16.4.2019, e di converso inattendibili quelle rese dall'imputato, mentre avrebbe dovuto assumere in grado di appello le prove dichiarative poste a fondamento della condanna, e già decisive ai fini dell'assoluzione pronunciata in primo grado;
in definitiva la sentenza impugnata si è fondata in massima parte sulla mera rivalutazione delle medesime prove orali ritenute in primo grado, inidonee a giustificare una pronuncia di colpevolezza, laddove alla luce della giurisprudenza sovranazionale e segnatamente della sentenza del 5.11.2011 nel caso Dan c/ Moldavia, confermata anche a livello nazionale dalle Sezioni Unite n. 27620/16 UP e n. 18620/17, AN, occorreva la rinnovazione dell'istruzione probatoria, principio questo codificato dal comma 3-bis dell'art. 603 c.p.p.; infatti la deposizione resa dalla persona offesa ha determinato in termini di decisività l'esito assolutorio, in quanto ritenuta inattendibile e, successivamente, è stata dal Giudice d'appello posta a fondamento della sentenza di secondo grado;
il mancato rinnovamento dell'istruttoria dibattimentale, integra una nullità prevista dal combinato disposto dell'art. 178, lett. c) e art. 180 c.p.p. (Cass. pen., SS.UU. n. 14426/19). 3.11 procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore Kate Tassone, ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, e dell'alt 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4.La difesa di GA UE ER, parte civile, ha depositato memoria, concludendo l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà. Ed invero il primo motivo di ricorso non merita accoglimento, atteso che l'atto di appello di GA UE ER non si presenta generico, avendo dato conto sufficientemente delle ragioni a fondamento dell'impugnazione. Ciò tenuto conto anche dei principi affermati da questa Corte secondo cui l'impugnazione della parte civile è ammissibile anche quando non contenga l'espressa indicazione che l'atto è proposto ai soli effetti civili (Sez. U, n. 6509 del 20/12/2012, Rv. 254130). 2. Merita accoglimento la deduzione del ricorrente, relativa alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale da parte del giudice d'appello dell'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen. 2.1. Vanno all'uopo sinteticamente richiamati i principi affermati dalle S.U. di questa Corte con la sentenza n. 22065 del 28/01/2021, RV 281228, Cremonini, secondo cui il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del comma 3 -bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. Nell'affermare tale principio le S.U. non hanno mancato di rilevare che l'intervento legislativo che ha introdotto il citato comma 3- bis dell'art. 603 c.p.p. ha dato vita ad una norma eccezionale, di stretta interpretazione, che individua una nuova ipotesi di ammissione delle prove, limitando l'obbligo alle ipotesi in cui il soggetto impugnante sia il pubblico ministero e non la parte civile (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112). Tale affermazione, tuttavia, non autorizza a ritenere che, in caso di impugnazione della sola parte civile, il giudice di appello che intenda riformare in peius una sentenza di assoluzione non sia obbligato a rinnovare le prove dichiarative incidenti in maniera decisiva sulla decisione(arg. ex Sez. 6, n. 14062 del 16/03/2021, Rv. 281661). L'introduzione di un principio come quello dell'alt. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen. per l'appello del pubblico ministero non osta a ritenere che il percorso esegetico disegnato dalle sentenze delle Sezioni Unite UP e AN mantenga una propria vitalità ed autonomia, in quanto si ispira a principi di rango superiore a quello della legge ordinaria: e cioè il principio del giusto processo - di cui il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio è un corollario - che a sua volta è di matrice, tanto costituzionale, quanto convenzionale. La garanzia del giusto processo implica, quindi, che i meccanismi e le regole sulla formazione della prova non subiscano distinzioni, a seconda degli interessi in gioco, e operino anche nel caso in cui la riforma della pronuncia assolutoria di primo grado sia sollecitata nella prospettiva degli interessi civili, a seguito di impugnazione della sola parte civile (Sez. 6, n. 37592 del 11/06/2013, Monna, Rv. 256332). 3.0rbene, nella fattispecie in esame, come si evince chiaramente dalla sentenza impugnata, il Tribunale ha fondato la sua pronuncia di condanna agli effetti civili, tra l'altro, su una diversa valutazione della prova dichiarativa, censurando la valutazione del primo giudice che aveva ritenuto inattendibili le dichiarazioni della parte civile, a fronte della differente versione resa dall'imputato (cfr. pg . 2 della sentenza impugnata), con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio e, come rilevato dalla pronuncia delle S.U. citata, in caso di annullamento agli effetti civili della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento dei danni, senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, I rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 13.12.2022