Sentenza 2 febbraio 1999
Massime • 1
Nel caso di titolarità di pensione diretta e di pensione di reversibilità a carico di due diverse gestioni Inps, secondo la regola di cui all'art. 6 della legge 11 novembre 1983 n. 638 (prima parte del comma terzo), la integrazione al minimo si applica sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo, sulla pensione avente decorrenza più remota; mentre, in forza della seconda parte della stessa disposizione , la diversa regola per cui l'integrazione al minimo si applica sulla pensione diretta ovvero su quella costituita per effetto di più di 780 contributi settimanali si applica solo al caso in cui entrambe le pensioni facciano carico alla stessa gestione Inps. Resta irrilevante il fatto che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7 della legge 15 aprile 1985 n. 140 , siano stati parificati i trattamenti minimi dei lavoratori autonomi e quelli dei lavoratori dipendenti, poiché non sono state apportate modifiche alle regole sopra citate per l'individuazione della pensione da integrare al minimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/1999, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente -
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Rel. Consigliere -
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA n 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANFRANCO BARBARIA, CARLO DE ANGELIS, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ET GI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II n 33, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 56/97 del Tribunale di PORDENONE, depositata il 12/05/97, R.G.N. 251/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/98 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato Carlo DE ANGELIS;
udito l'Avvocato Paolo BOER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 150/96 del 6 marzo 1996 il Pretore di Pordenone, accogliendo la domanda proposta da GI RI, condannava l'INPS a riliquidare alla ricorrente la pensione diretta e quella di reversibilità del 1 marzo 1989, riconoscendo l'integrazione al minimo sulla pensione diretta e l'importo c.d. a calcolo su quella di reversibilità; condannava quindi l'INPS a corrispondere, previo conguaglio, tutti i ratei arretrati dal 1 marzo 1989, con gli interessi legali dal 121 giorno dalla domanda amministrativa, e dichiarava altresì irripetibili, a favore della ricorrente, gli eventuali indebiti che fossero risultati al termine delle operazioni di conguaglio.
L'appello dell'INPS, cui resisteva la pensionata, veniva respinto dal Tribunale di Pordenone con sentenza dell'8 - 12 maggio 1997. Osservava il Tribunale che le due pensioni godute dalla sig.ra RI erano a carico di due diverse gestioni, come rilevato dal Pretore e non contestato dall'INPS, nonché come risultante dalle stesse sigle (SO, relativa alla gestione lavoratori dipendenti;
IR, relativa alla gestione agricola); che al momento della contitolarità delle due pensioni (1 marzo 1989) le stesse avevano lo stesso importo;
che la pensione diretta era quella fruita da maggior tempo (da 1 luglio 1973).
Sulla base di tali circostanze il giudice d'appello riteneva corretta l'applicazione della prima parte del terzo comma dell'art.6 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, conv. con legge 11 novembre 1983 n. 638. Estranea alla fattispecie in esame era, secondo il
Tribunale, la seconda parte del citato terzo comma, che si riferisce all'ipotesi di contitolarità di pensioni erogate dalla stessa gestione.
Anche la irripetibilità di eventuali indebiti risultanti a favore dell'INPS all'esito delle operazioni di conguaglio veniva ritenuta corretta dal giudice di secondo grado. Questi osservava che l'INPS aveva impiegato ben 4 anni (dal 1 marzo 1989 al 30 aprile 1993) per concedere la pensione di reversibilità e per spostare erroneamente l'integrazione al minimo su tale prestazione in base a dati pacificamente posti fin dall'origine a sua disposizione;
sussistevano pertanto gli estremi per l'applicazione dei principi affermati nelle sentenze della Corte Costituzionale n. 431/93 e n. 166/96, già recepiti dalla Corte di Cassazione (sent. n. 10919/96 e 11009/96), principi consistenti nella irripetibilità dell'indebito in presenza di una situazione di fatto caratterizzata dalla buona fede dell'accipiens e dall'ingiustificato ritardo (oltre il termine, ritenuto ragionevole, di un anno) della correzione dell'importo ritenuto non spettante.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione, formulando due motivi di annullamento, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). L'assicurata resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 3, del D.L. 12 settembre 1983, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983 n. 638, nonché vizio di motivazione, l'INPS sostiene che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto che la fattispecie rientra nella prima parte del citato terzo comma (contitolarità di più pensioni a carico di gestioni diverse).
Sostiene che nel contesto normativo nel quale originariamente ha operato la legge n. 638/83 il criterio prioritario di scelta della pensione da integrare era in effetti quello di integrare la pensione che erogava il trattamento minimo di importo più elevato. Dopo la parificazione dei trattamenti minimi, operata a far tempo dal 1 gennaio 1988 dall'art. 7 della legge n. 140/85, la scelta della pensione da integrare dovrebbe cadere su quella costituita per effetto di più di 780 contributi settimanali (nella specie la pensione ai superstiti); il criterio di scegliere la pensione da integrare in quella costituita per effetto di oltre 780 contributi settimanali, pur dettato nella seconda parte del citato terzo comma (titolarità di pensione diretta e ai superstiti a carico della stessa gestione), sarebbe divenuto, dopo la legge n. 140/85, regola generale valida tutte le volte in cui uno dei trattamenti pensionistici sia una pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti costituita, appunto, sulla base di un numero di contributi superiore a 780.
Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 11 quinquies, del D.L. n. 463/83, conv. con la legge n. 638/83, e dell'art. 1, commi 260 e seguenti, della legge n.662/96, nonché vizio di motivazione, l'INPS invoca l'applicazione dello ius superveniens in relazione all'eventuale indebito percepito dalla assicurata. Per effetto dei commi 260 e segg. dell'art. 1 della legge n. 662/96 non si farà luogo al recupero dell'indebito se l'interessata ha percepito per l'anno 1995 un reddito di importo pari o inferiore a 16 milioni;
in caso di superamento di tale importo il recupero interesserà i tre quarti dell'indebito. Il primo motivo del ricorso è infondato.
Il terzo comma dell'art. 6 del D.L. n. 463/83, come conv. con legge n. 638/83, regola nella prima parte il caso del concorso di due o più pensioni a carico di gestioni diverse - stabilendo che l'integrazione al trattamento minimo spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota - e, nella seconda parte, il caso del concorso di pensione diretta e ai superstiti a carico della stessa gestione. In tale ultima ipotesi la norma dispone che l'integrazione (sempre che non risultino superati i limiti di reddito) è garantita sulla sola pensione diretta;
nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa, con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, non inferiore a 781, l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima pensione.
La formulazione della norma è chiara e la stessa è stata correttamente interpretata dal Tribunale: trattandosi di pensioni a carico di gestioni diverse (IR e SO), dello stesso importo al momento della coesistenza, andava integrata al minimo la pensione più remota (IR).
L'INPS deduce, in sostanza, che l'interpretazione letterale dell'art. 6, comma 3, citato risulterebbe esatta solo fino all'entrata in vigore dell'art. 7 della legge n. 140 del 1985, che ha parificato i trattamenti minimi. Dopo l'equiparazione dei trattamenti minimi, non vi sarebbe più ragione di sottrarre alla speciale disciplina dettata per l'ipotesi di concorso di pensione diretta con pensione di reversibilità il caso che dette pensioni gravino su gestioni diverse. Anche in quest'ultimo caso il criterio di determinazione della pensione da integrare sarebbe quello che comporta il riconoscimento del trattamento minimo sulla pensione diretta, salvo il caso della pensione assistita da un requisito contributivo di almeno 781 settimane.
La tesi dell'Istituto ricorrente è infondata.
La formulazione della norma è rimasta la stessa anche dopo che è divenuto operativo l'art. 7 della legge n. 140 del 15 aprile 1985 (miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale); il fatto che l'art. 7 della legge n. 140/85 abbia disposto, a decorrere dal 1 gennaio 1988, la parificazione dell'importo mensile del trattamento minimo delle pensioni a carico delle gestioni speciali per gli artigiani, per gli esercenti attività commerciali e per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, all'importo del trattamento minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, statuendo altresì l'estensione alle gestioni speciali, dalla stessa data, della disciplina della perequazione automatica prevista per quest'ultimo Fondo, non autorizza ad interpretare in maniera diversa il citato comma 3 dell'art.
6. Se il legislatore avesse voluto innovare, a seguito della ricordata parificazione degli importi minimi, la disciplina della pensione integrabile in caso di contitolarità di pensioni inferiori al minimo, avrebbe espressamente provveduto con la legge n. 140 del 1985 o con altre successive (atteso anche il non breve intervallo tra la pubblicazione della legge 15-4-1985 n 140, in G.U. n. 93 del 19 aprile 1985, e l'operatività della nuova disciplina dettata dall'art. 7). Non essendo stata modificata la norma, non è consentito dare ad essa una interpretazione difforme da quella letterale, interpretazione ritenuta corretta dallo stesso Istituto ricorrente fino al 31 dicembre 1987.
L'eventuale venir meno della ratio di una disposizione legislativa non autorizza, di per sè, una interpretazione diversa della stessa, tanto più se tale interpretazione cozza irrimediabilmente con quella letterale.
Il rigetto del primo motivo del ricorso comporta l'assorbimento del secondo, atteso che - come ha sottolineato la stessa difesa dell'INPS nella discussione davanti la Corte, concordando con il rilievo della resistente - l'eventuale indebito vi sarebbe solo nel caso di accoglimento del primo motivo.
L'infondatezza del criterio di scelta seguito dall'INPS comporta, invece, un credito a favore della pensionata.
Superfluo è, pertanto, disquisire sulla applicabilità, agli indebiti previdenziali anteriori al 1 gennaio 1996, della sola disciplina dettata dai commi 260 e seguenti dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (Cass., nn. 2333/97; 12399/97;
3063/97), o sulla combinazione della nuova e della vecchia disciplina, nel senso di accertare l'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge n. 662/96 per la totale o parziale irripetibilità solo per quegli indebiti che siano ripetibili alla luce della precedente normativa (v., in tal senso, Cass., 14 luglio 1997 n. 6369). Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato e l'INPS va condannato al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore della resistente, nella misura liquidata in dispositivo, con attribuzione dell'avv. Paolo Boer, difensore della signora RI, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Istituto ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore della resistente, spese che liquida in lire 21.000 oltre lire 3.000.000 (tre milioni) per onorario di avvocato, con attribuzione all'avv. Paolo Boer, procuratore della resistente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma il 9 ottobre 1998 DEPOSITATA IN CANCELLERIA, IL 2 FEBBRAIO 1999.