Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/1999, n. 871
CASS
Sentenza 2 febbraio 1999

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Nel caso di titolarità di pensione diretta e di pensione di reversibilità a carico di due diverse gestioni Inps, secondo la regola di cui all'art. 6 della legge 11 novembre 1983 n. 638 (prima parte del comma terzo), la integrazione al minimo si applica sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo, sulla pensione avente decorrenza più remota; mentre, in forza della seconda parte della stessa disposizione , la diversa regola per cui l'integrazione al minimo si applica sulla pensione diretta ovvero su quella costituita per effetto di più di 780 contributi settimanali si applica solo al caso in cui entrambe le pensioni facciano carico alla stessa gestione Inps. Resta irrilevante il fatto che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7 della legge 15 aprile 1985 n. 140 , siano stati parificati i trattamenti minimi dei lavoratori autonomi e quelli dei lavoratori dipendenti, poiché non sono state apportate modifiche alle regole sopra citate per l'individuazione della pensione da integrare al minimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/1999, n. 871
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 871
    Data del deposito : 2 febbraio 1999

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