Sentenza 2 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2002, n. 11615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11615 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto1 6 15/02 SEZI E LAVORO ro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G. N. 13604/01 Dott. Michele DE LUCA Rel. Consigliere Cron. 29223 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep . Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 26/02/02 Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: AL GO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FARNESINA 269, presso lo studio dell'avvocato POTITO FLAGELLA, rappresentato e difeso dagli avvocati COSTA, GIUSEPPE POLITO, giusta delega in PIERLUIGI atti;
ricorrente -
contro
FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI - E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 2002 in ROMA VIA GERMANICO 172, presso lo studio 858 dell'avvocato MASSIMO OZZOLA, che lo rappresenta e -1- difende, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 663/00 del Tribunale di TRANI, depositata il 18/05/00 R.G.N. 1160/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/02 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato OZZOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo. Con sentenza del 21 giugno 1990, il Pretore di Bari condannava l'ente (ora S.p.a.) Ferrovie dello stato al pagamento, in favore del proprio dipendente GO PA, di quanto preteso (lire 4.792.310 oltre accessori) a titolo di maggiore compenso per lavoro straordinario, calcolato sulla base del trattamento economico mensile, per stipendio più indennità di funzione alla classe iniziale di stipendio, del primo dirigente statale (ai sensi dell'art. 4 d.p.r. n. 1188 del 16 settembre 1977). -A seguito di gravame delle Ferrovie dello stato che lamentavano l'inclusione, nella base di calcolo del compenso per il lavoro straordinario, di aumenti del trattamento economico del primo dirigente statale (intervenuti tra il 1979 ed il 1983) il Tribunale di Bari, con sentenza del 15 marzo 1994, - riduceva l'importo dovuto alla misura indicata dallo stesso appellante (lire 3.281.380 oltre accessori) in dipendenza, appunto, dell'esclusione - dalla base di calcolo del compenso per lavoro straordinario - di alcuni degli aumenti retributivi per il primo dirigente statale (di cui al d.l. n. 283, conv. in I. n.432 del 1981, al successivo decreto legge n. 681, conv. in I. n. 869 del 1982, dal decreto legge del 1984, da delibera del C.d.A delle FF.SS. del 1986). Avverso la sentenza d'appello, proponeva ricorso per cassazione soltanto il lavoratore. Accogliendo Il ricorso, per quanto di ragione, questa Corte (con sentenza n. 10303 del 1997) cassava la sentenza impugnata in base al rilievo che gli - aumenti retributivi concessi al primo dirigente statale (dagli art. 10 e 11 del d.l. n. 283, conv. in I. n.432 del 1981) vanno computati ai fini della determinazione del compenso, nella specie preteso per lavoro straordinario - e rinviava, per il riesame, al Tribunale di Trani. Riassunta la causa dinanzi al giudice di rinvio, questi riliquidava l'importo liquidato dal giudice d'appello a titolo di compenso per lavoro straordinario - 1 riducendolo alla misura indicata dalle Ferrovie dello stato (lire 2.487.900, comprensive di accessori), in quanto superiore rispetto a quella accertata dal c.t.u., nello stesso giudizio di rinvio - e, per l'effetto, condannava il lavoratore stesso a restituire la differenza (pari a lire 2.304.910) tra la maggiore somma, ricevuta in esecuzione della sentenza del Pretore, e quella che gli é dovuta. Avverso la sentenza del giudice di rinvio, il soccombente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. La società intimata resiste con controricorso. Motivi della decisione. - denunciando violazione e falsa 1.Con il primo motivo di ricorso applicazione di norme di diritto (art. 112, 115, 324, 384 c.p.c.) nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - si censura l'impugnata sentenza del giudice di rinvio per avere riliquidato il compenso per lavoro straordinario - riducendo l'importo l'quidato dal Pretore allo stesso titolo sebbene le - sia in appello sia in cassazione - Ferrovie dello stato avessero contestato - soltanto l'an debeatur, anziché procedere correttamente alla determinazione del quantum sulla base dei valori determinati nei precedenti gradi di giudizio e senza tenere conto di una consulenza tecnica palesemente erronea (che ha, tra l'altro, negato l'inclusione dell'aumento retributivo, di cui alla 1.312/80, pur ammettendo il difetto di contestazioni a tale proposito). Con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 394, 2° e 3° comma, 389, 392, 2° comma, 100, 329, 2° comma, c.p.c., 144 disp.att.c.p.c.) nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - si censura la sentenza impugnata per avere proceduto alla riliquidazione dell'intero compenso per lavoro straordinario, sebbene le 2 Ferrovie dello stato avessero appellato, solo parzialmente, la sentenza di primo grado, indicando un importo di quel compenso superiore rispetto a quello liquidato, per lo stesso titolo, dal giudice di rinvio. Con il terzo motivo denunciando violazione e falsa applicazione di norme - di diritto (art.99, 112, 349, 2° e 3° comma, 389, 394, 3° comma, 345 c.p.c., "I principio processuale del doppio grado di cognizione nel merito") nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - si censura la sentenza impugnata per avere accolto la domanda di restituzione delle Ferrovie dello stato, sebbene questa fosse improponibile, in quanto introdotta per la prima volta nel giudizio di rinvio ed "in violazione (....) del principio del doppio grado di cognizione nel merito di tutte le controversie civili". Il ricorso é fondato, per quanto di ragione.
2.La riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio (art.392 c.p.c.) si configura, non già come atto d'impugnazione, ma come attività d'impulso processuale volta a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata, per promuoverne la sostituzione, e, come tale, instaura un processo chiuso, nel quale secondo l'orientamento giurisprudenziale H consolidato di questa Corte (vedine, per tutte, la sentenza n. 10598/97 delle sezioni unite, n. 5149, 4663/2001, 15787, 13906, 1568/2000, 2420, 617/99, 6829, 6828, 3532/98, 1221/94, 3211/92, 807/90, 3022 99, 8454/87, 1910/84, 4489/79 delle sezioni semplici) - é alle parti preclusa (art. 394, ultimo comma), tra l'altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni (come nuove prove, esclusion fatta per il giuramento decisorio), nonché conclusioni diverse salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o - probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza di cassazione - ed il giudice di rinvio ha gli stessi poteri del giudice di merito che ha pronunciato la sentenza cassata. 3 Coerentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi d'impugnazione diversi da quelli che erano stati proposti nel giudizio d'appello conclusosi con la sentenza cassata (vedi, per tutte, Cass. 13906/2000, cit.) e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame (vedi, per tutte, Cass. n.3193/2000, 11399/1999) e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (vedi, per tutte, Cass. n.11615/98, 7494/96, 11552/92). Del pari coerentemente - per quel che qui particolarmente interessa - i poteri del giudice di rinvio - in dipendenza del carattere dispositivo delle impugnazioni vanno determinati con esclusivo riferimento alle iniziative - legittimamente assunte dalle parti, con la conseguenza che, in assenza di impugnazione incidentale, la decisione del giudice di rinvio - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n.3557/94, 465/99, 4087/2001, con specifico riferimento al giudizio di rinvio;
8804/2001, 785/97, con riferimento al giudizio d'appello) - non può essere meno favorevole, per la parte che abbia proposto l'impugnazione, rispetto alla sentenza oggetto del gravame e, quindi, non può dare luogo alla sual reformatio in peius in danno della stessa parte impugnante. La sentenza impugnata si discosta dai principi di diritto enunciati e merita, quindi le censure che, sul punto, le vengono mosse con il primo ed il secondo motivo di ricorso.
3.Come é stato ricordato in narrativa, la sentenza d'appello ha accolto, integralmente, l'impugnazione delle Ferrovie dello stato - riducendone il quantum debeatur all'importo dalle stesse indicato - in parziale riforma della sentenza di primo grado, che aveva accolto integralmente la domanda del lavoratore. Coerentemente, il ricorso per cassazione é stato proposto soltanto dal lavoratore che - essendo stato l'unico soccombente nel giudizio d'appello aveva interesse a proporlo. L'accoglimento del ricorso, per quanto di ragione, e la conseguente cassazione dell'impugnata sentenza d'appello in base al rilievo che gli - aumenti retributivi concessi al primo dirigente statale (dagli art. 10 e 11 del d.l. n. 283, conv. in I. n.432 del 1981) vanno computati ai fini della determinazione del compenso, nella specie preteso per lavoro straordinario - imponeva al giudice di rinvio di considerare irriducibile il quantum liquidato dalla sentenza d'appello in ossequio al prospettato divieto di reformatio in peius - e di - limitarsi, quindi, soltanto ad integrare quell'importo in coerenza con il principio di diritto enunciato da questa Corte (nella sentenza 10303 del 1997resa, per quanto si è detto, in questo stesso processo). f La sentenza del giudice di rinvio - ora investita da ricorso per cassazione – ha proceduto, invece, alla riliquidazione dell'imporo liquidato dal giudice 5 d'appello a titolo di compenso per lavoro straordinario - riducendolo alla misura indicata dalle Ferrovie dello stato nello stesso giudizio di rinvio ignorando, così, sia il divieto di reformatio in peius, sia il principio di diritto. enunciato da questa Corte (nella sentenza 10303 del 1997, cit.). Pertanto la sentenza ora impugnata va cassata senza rinvio (art.384, primo comma, c.p.c.). Infatti, la causa può essere decisa nel merito (ai sensi dell'art.384, 1° comma, c.p.c.), condannando le Ferrovie dello stato s.p.a. in applicazione dello stesso principio di diritto enunciato da questa Corte (nella sentenza 10303 del 1997, cit.) e disatteso dal giudice di rinvio (con la sentenza ora investita da ricorso per cassazione) al pagamento dell'importo dovuto -- - cheall'attuale ricorrente a titolo di compenso per lavoro straordinario - risulta di agevole liquidazione, in base ad una semplice operazione aritmetica. 5 Invero si tratta soltanto di aggiungere al quantum già liquidato dalla - sentenza d'appello ed irriducibile in ossequio al divieto di reformatio in peius - quanto dovuto a titolo di maggiore importo di quel compenso, derivante dal calcolo sulla base del parametro consueto costituito dal trattamento - economico mensile del primo dirigente statale, per stipendio e indennità di funzione (ai sensi dell'art. 4 DPR 16 settembre 1977, n. 1188) – ma tenendo - conto, tuttavia, della più elevata misura dello stesso trattamento, quale risulta stabilita dalle disposizioni applicabili, per quanto si é detto, alla dedotta fattispecie (art. 10 e 11 decreto-legge n. 283, convertito in legge n.432 del 1981).
4.La cassazione senza rinvio (ai sensi dell'art. 384, 1° comma, c.p.c.) comporta, poi, significative implicazioni sia per quanto riguarda la pronuncia sulle domande conseguenti (ai sensi dell'art. 389 c.p.c.), sia per quanto riguarda i provvedimenti sulle spese processuali (ai sensi dell'art. 385 c.p.c.). Invvero vanno proposte aliunde (ai sensi dell'art.389 c.p.c.) le domande conseguenti alla cassazione senza rinvio secondo la giurisprudenza di - questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 6784, 9614/96, 49/99) -- anche quando questa Corte decida contestualmente, come nella specie, la causa nel merito. Pertanto é inammissibile la pronuncia – investita dal terzo motivo di ricorso - sulla domanda di ripetizione di (asserito) indebito, proposta dalle Ferrovie dello stato s.p.a. (a prescindere dalle implicazioni, sul merito della stessal domanda, delle altre pronunce di questa Corte sul ricorso in esame). La cassazione senza rinvio, peraltro, impone a questa Corte di provvedere sulle spese dell'intero processo (art. 385, secondo comma, c.p.c.). -Tuttavia va confermata la relativa statuizione del Pretore e mentre sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dei giudizi d'appello e di rinvio - vanno invece poste a carico delle Ferrovie dello stato s.p, a., in base alla regola della soccombenza, le spese di entrambi i giudizi di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, per quanto di ragione;
Cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte;
Decidendo nel merito, condanna le Ferrovie dello stato s.p.a. al pagamento, in favore del ricorrente, della somma liquidata dal Tribunale di Bari, con l'aggiunta dell'aumento, derivante dall'applicazione degli articoli 10 e 11 del decreto-legge n. 283, convertito in legge n.432 del 1981, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
In ordine alle spese, conferma la statuizione del Pretore, compensa le spese dei giudizi dinanzi ai Tribunali di Bari e di Trani, condanna le Ferrovie dello stato s.p.a. a rifondere le spese del primo e del secondo giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 37.96 oltre euro 4.000 (quattromila) per onorario. Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2002 Il Consigliere estensore Il Presidenteextent, نسز De bit . zanco 0 Artfranco 7