Sentenza 17 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/02/2001, n. 2357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2357 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 02 3 5 7 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTEBUL EMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Rosario DE MUSIS - R.G.N. 578/98 - Rel. Consigliere Cron.4922 Dott. Vincenzo MILEO Dott. Alberto SPANO' - Consigliere Rep. - Consigliere - Dott. Luciano VIGOLO Ud.26/10/00 Consigliere Dott. Natale CAPITANIO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – 698 SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 AL RE, elettivamente domiciliata in ROMA 17 FEB. 2001 IL CANCELLIERE VIA CARLO POMA 2. presso lo studio dell'avvocato SANTE, che la rappresenta e difende, giusta ASSENNATO trilis delega in atti;
- ricorrente
contro
CANCELLERIA INPS;
- intimato -
avverso la sentenza n. 20/97 del Tribunale di CG064300 VELLETRI, depositata il 13/01/97 R.G.N. 3614/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2000 udienza del 26/10/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo 4462 -1- - MILEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Miles -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 25 novembre 1994 il Pretore di Velletri, previa acquisizione di C.T.U., rigettava la domanda di IA RE proposta nei dell'I.N.P.S., volta ad ottenere laconfronti declaratoria del proprio diritto all'assegno di riconosciutale invalidità, in sede non sul amministrativa mancato presupposto del della soglia legale utile per raggiungimento ottenere tale beneficio. Il tribunale del luogo, investito dell'appello della soccombente, disposta ed acquisita nuova C.T.U., confermava la decisione con pronuncia del 13 gennaio 1997, osservando che, alla stregua delle conclusioni del proprio ausiliare, soprattutto in Miles complesso tema di parziale emendabilità del la menomazione della patologico riscontrato, paziente non comportava una invalidità superiore ai due terzi, come richiesto dalla legge di riferimento allo scopo della erogazione dell'assegno preteso. Avverso tale sentenza la IA ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo;
l'Istituto è rimasto intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 Con l'unico mezzo di impugnazione la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1 legge n. 222/84, nonché motivazione carente e contraddittoria, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, Cod. Proc. Civile, deduce che il Tribunale, nel pervenire alla decisione di cui all'attuale ricorso, si è limitato a recepire acriticamente il responso del proprio ausiliare, basandosi sulla asserita, parziale emendabilità si da non ritenere delle malattie riscontrate, legale invalidante, senza raggiunta la soglia alcuna indagine, come reiteratamente sollecitato, in ordine alla incidenza negativa sulla stessa dei profili afferenti alla età avanzata del soggetto, al peculiare lavoro di bracciante agricola lavoro diverso, in relazione alla sua modesta Miles espletato, alle inesistenti attitudini per un levatura sociale, nonché agli aspetti gravemente usuranti della perpetuazione di una attività lavorativa, sia in generale, sia in particolare rispetto alla patologia accertata;
soprattutto con riferimento alla elevata forma di artrosi, riducente notevolmente i movimenti della colonna vertebrale, sì da rendere non più idonea l'assicurata al lavoro di bracciante e senza alcun accertamento sulla possibilità di un suo proficuo impiego in altra attività meno usurante. Il motivo è fondato. leIn subiecta materia non è dubbio che critiche mosse dalla parte alla consulenza tecnica d'ufficio, e di conseguenza alla decisione che acriticamente la recepisce, devono essere prese in considerazione dal giudice, che è tenuto a motivare le ragioni della loro eventuale reiezione, solo quando siano precise e puntuali, e non dunque qualora si tratti di mere affermazioni non corroborate dal richiamo ad alcun elemento potenzialmente decisivo in favore della tesi del deducente (Cfr. Cass. n. 5158/98). vero che ilCiò posto, peraltro, non è men Miles requisito della riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, previsto dall'art. 1 legge 12 giugno 1984, n. 222, ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, se non consente la valutazione dei fattori socio - economici come accadeva per il passato in tema di pensione di invalidità nella vigenza dell'art. 10 R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 24 legge 3 giugno 1975, n. 5 160, in base alla quale la norma faceva riferimento alla limitazione della capacità di guadagno, con conseguente rilevanza non solo dei criteri medico • legali e delle caratteristiche soggettive dell'assicurato (età, sesso, attitudini), ma anche dei fattori economico - sociali ed ambientali, in grado di incidere tanto positivamente che negativamente sulla possibilità di proficua utilizzazione delle residue energie lavorative del -soggetto invalido impone tuttavia di continuare a tener conto dell'età della formazione professionale dello stesso, come si evince dal attitudini, chiaro richiamo della norma alle valutando la possibilità di una continuazione dell'impegno lavorativo e l'eventuale carattere Miles usurante di questo, oltre la naturale evoluzione negativa riducente le capacità fisiche con l'avanzare degli anni, anche con riferimento ad attività diverse da quella espletata, ma tuttavia confacenti alle attitudini residue (Cfr. ex plurimis: Cass. n. 5934/1994). A tali principi il tribunale non si è adeguato, pervenendo apoditticamente alla soluzione indicata dal C.T.U. sulla base della asserita, parziale emendabilità della patologia arteriosa e 6 soggetto con dieta edislipidemica del farmacoterapia avanzata, senza alcuna indagine sui riflessi negativi della grave malattia artrosica riscontrata, limitante notevolmente la mobilità della colonna vertebrale e l'attività lavorativa di bracciante agricola della IA;
e soprattutto in tema di possibilità alternative di proficuo, diverso impegno lavorativo del soggetto, dei profili eventualmente usuranti della attività motivazione sul specifica, e senza una congrua convincimento dei giudici di merito in senso negativo alla tesi della ricorrente, basata su puntuali, pregnanti deduzioni, quanto meno da confutare ragionatamente alla stregua di un logico iter argomentativo, volto ad evidenziare, con W ien rigoroso riferimento agli obiettivi rilievo che precedono ed a fronte degli stessi, la fondatezza contrarie conclusioni peritali, invecedelle acriticamente seguite nella pronuncia impugnata - La quale, per l'effetto, appare inficiata dalla violazione di legge e dai vizi denunciati in si che questo e ricorso, meritevole dunque di accoglimento. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con rinvio, per il nuovo esame ed anche per la statuizione sulle spese del presente procedimento 7 di legittimità, ad altro giudice, designato come da dispositivo, che, nel portare la indagine demandatagli sui punti indicati, si adeguerà ai richiamati principi di diritto. •
P.Q.M.
La Corte;
B Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, per il nuovo esame ed anche per la regolamentazione delle spese relative al presente giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Roma. Roma 26 ottobre 2000. Две прит معه ي II Presidente: الله Vincenzo II Cons. estensore: Shll IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancellería Oggi, 17 FEB, 2001 CA IL COLLABORATORE I A A 0 D M 3 S 1 E DI CANCELLERIA , 3 R S . P 5 O A U T L S T . R L , O A N A ' B S L E I 3 L P E 7 D S - D I 8 A I - N T S 1 S G 1 N O O E P S E A M I D I G A E G A , E O D O L T R E T T I T A S R N I L I E G L D S E E E R O D 8