Versione
1 gennaio 1970
1 gennaio 1970
Art. 6.
Il primo comma dell'articolo 238 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Anche fuori dei casi di flagranza, quando vi e' fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone gravemente indiziate di reato per il quale sia obbligatorio il mandato di cattura. Gli ufficiali possono trattenere i fermati per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti, dopo i quali debbono far tradurre i fermati immediatamente nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali se in queste ultime esiste la cella di isolamento".
Il quarto comma dell'articolo 238 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Il procuratore della Repubblica o il pretore deve provvedere immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato al piu' tardi nelle quarantotto ore successive al ricevimento della comunicazione. Del decreto di convalida e' data comunicazione all'interessato".
Il primo comma dell'articolo 238 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Anche fuori dei casi di flagranza, quando vi e' fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone gravemente indiziate di reato per il quale sia obbligatorio il mandato di cattura. Gli ufficiali possono trattenere i fermati per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti, dopo i quali debbono far tradurre i fermati immediatamente nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali se in queste ultime esiste la cella di isolamento".
Il quarto comma dell'articolo 238 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Il procuratore della Repubblica o il pretore deve provvedere immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato al piu' tardi nelle quarantotto ore successive al ricevimento della comunicazione. Del decreto di convalida e' data comunicazione all'interessato".
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 18/04/1974, n. 103Provvedimento: […] 3. - La normativa in esame trova la sua integrazione giuridico-costituzionale e logico-giuridica nell'obbligo della polizia giudiziaria di porre prontamente l'arrestato e il fermato a disposizione dell'autorità giudiziaria (art. 13, terzo comma, Cost.; art. 238, modificato dall'art. 6 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, e art. 244 cod. proc. pen.) e nell'obbligo di questa di provvedere senza indugio all'interrogatorio (articoli 238, modificato, e 245 cod. proc. pen.): ciò nell'interesse dell'indiziato e della stessa giustizia sostanziale.Leggi di più...
- istruzione·
- atti preliminari·
- cod. proc. pen., art. 225, secondo comma·
- non e' violato il principio di eguaglianza·
- vieta alla polizia giudiziaria di procedere al sommario interrogatorio dell'arrestato o del fermato·
- sent. 103/74. processo penale·
- razionalita'·
- esclusione di illegittimita' costituzionale.